§ 14.5.75 - Regolamento 15 luglio 2002, n. 1287.
Regolamento (CE) n. 1287/2002 della Commissione recante modifica dell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:15/07/2002
Numero:1287


Sommario
Art. 1.      La quarta colonna dell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 560/2002, che specifica l'ammontare (in tonnellate) dei contingenti tariffari è modificata come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.75 - Regolamento 15 luglio 2002, n. 1287.

Regolamento (CE) n. 1287/2002 della Commissione recante modifica dell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

(G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. L 187).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000,

     visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98, sentito il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 950/2002, istituisce dei contingenti tariffari per taluni prodotti dell'acciaio oltre i quali devono essere corrisposti dazi supplementari. La Commissione rammenta che l'ammontare dei contingenti tariffari è specificato nell'allegato 3 del suddetto regolamento e che tale ammontare è stato calcolato come indicato nei considerando 66 e 73 del regolamento.

     (2) La Commissione è venuta a conoscenza di un errore materiale incorso nel calcolo dell'ammontare dei contingenti relativi ai prodotti numero 5 (fogli laminati a freddo), numero 6 (lamiere dette magnetiche, escluso il tipo GOES) e numero 10 (lamiere quarto). Per ognuno di questi prodotti l'ammontare del contingente avrebbe dovuto essere più elevato di quello che è stato indicato.

     (3) L'ammontare del contingente tariffario per il prodotto numero 5 dovrebbe essere di 1.114.158 tonnellate invece di 935.630 tonnellate. Quello per il prodotto numero 6 di 74.678 tonnellate invece di 41.444 tonnellate e quello per il prodotto numero 10 di 706.964 tonnellate invece di 700.446 tonnellate. Ne consegue che è necessario modificare l'allegato 3 del regolamento sopra menzionato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     La quarta colonna dell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 560/2002, che specifica l'ammontare (in tonnellate) dei contingenti tariffari è modificata come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 29 marzo 2002.