§ 1.1.507 – Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3285.
Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:22/12/1994
Numero:3285


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:
Art. 2.      Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione deve [...]
Art. 3.      Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione possono essere avviate consultazioni, che devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte [...]
Art. 4.      1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della [...]
Art. 5.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere svolto un procedimento comunitario d'intesa.
Art. 6.      1. Qualora, al termine delle consultazioni dei cui all'articolo 3, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa:
Art. 7.      1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.
Art. 8.      1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie [...]
Art. 9.      1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
Art. 10.      1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per l'industria comunitaria [...]
Art. 11.      1. Qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei Paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria e [...]
Art. 12.      1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Questo documento è emesso gratuitamente [...]
Art. 13.       Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può disporre, [...]
Art. 14.      1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è emesso [...]
Art. 15.      1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:
Art. 16.      1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari (...), [...]
Art. 17.      Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata alle condizioni di cui al titolo III, può adottare [...]
Art. 18.      Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui all'articolo 10, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in [...]
Art. 19.      Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un Paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni comunitarie del [...]
Art. 20.      1. La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio ad un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria [...]
Art. 21.      1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della [...]
Art. 22.      1. Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di [...]
Art. 23.      Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire [...]
Art. 24.      1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e Paesi terzi.
Art. 25.      1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da [...]
Art. 26.      1. Le residue restrizioni nazionali relative ai prodotti contemplati dal trattato CECA saranno gradualmente eliminate, conformemente alle disposizioni dell'OMC.
Art. 27.      Il regolamento (CE) n. 518/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.
Art. 28.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.


§ 1.1.507 – Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3285. [1]

Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 349).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

     visti gli atti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelli riguardanti le merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare quelle disposizioni di tali atti che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste da tali atti,

     vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che il regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/92, costituisce un elemento importante di tale politica;

     considerando che il regolamento (CE) n. 518/94 è stato adottato tenendo debitamente conto degli obblighi internazionali della Comunità e in particolare di quelli derivanti dall'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

     considerando che la conclusione dell'Uruguay Round ha condotto all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); che l'allegato I A dell'Accordo che istituisce l'OMC contiene tra l'altro l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un Accordo sulle misure di salvaguardia;

     considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell'articolo XIX; che detto Accordo impone l'eliminazione delle misure di salvaguardia che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all'importazione o all'esportazione;

     considerando che l'Accordo sulle misure di salvaguardia contempla anche i prodotti CECA; che il regime comune delle importazioni, specialmente per quanto riguarda le misure di salvaguardia si applica quindi anche a tali prodotti lasciando impregiudicate eventuali misure per applicare un accordo specificamente riguardanti i prodotti CECA;

     considerando che alla luce di queste nuove norme multilaterali occorre precisare ulteriormente e se necessario modificare il regime comune applicabile alle importazioni, in particolare in materia di applicazione delle misure di salvaguardia;

     considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, costituisce il punto di partenza del regime comune applicabile alle importazioni;

     considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza comunitaria o applicare misure di salvaguardia;

     considerando che, in tal caso, la Commissione dovrà esaminare le condizioni, le modalità e l'andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e le misure eventualmente necessarie;

     considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento dovrebbe, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto finché non viene modificato il regime d'importazione;

     considerando che gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

     considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità; che questi ultimi devono essere valutati nel loro insieme, compresi in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori;

     considerando che si possono prevedere misure di salvaguardia contro un Paese membro dell'OMC solo se il prodotto in questione è importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che l'industria comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;

     considerando che occorre definire le nozioni di "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio" e "industria comunitaria", nonché stabilire criteri più precisi per la determinazione del pregiudizio;

     considerando che prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere effettuata un'inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in caso d'urgenza misure provvisorie;

     considerando che occorre prevedere disposizioni più particolareggiate sull'apertura delle inchieste, sulle ispezioni e sui controlli necessari, sull'accesso dei Paesi esportatori e delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull'audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità per queste ultime di comunicare le loro osservazioni;

     considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

     considerando che è anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati;

     considerando che quando le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente il livello di quest'ultimo non può in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni;

     considerando che, se il contingente è suddiviso tra i Paesi fornitori, le rispettive quote potranno essere fissate d'accordo con gli stessi Paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo; che, tuttavia, in caso di grave pregiudizio e di sproporzionato aumento delle importazioni, si potrà derogare a tali disposizioni fermo restando l'obbligo di consultazioni nell'ambito del comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;

     considerando che occorre fissare il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia e prevedere specifiche disposizioni per la proroga, la liberalizzazione progressiva e il riesame delle stesse;

     considerando che occorre stabilire le condizioni alle quali le misure di salvaguardia non dovrebbero essere applicate nei confronti di un prodotto originario di un Paese in via di sviluppo membro dell'OMC;

     considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia limitate ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

     considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità siano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

     considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

     considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato, da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni n6 da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale, esclusi i prodotti elencati nell'allegato II, che sono integrati nel GATT 1994; che sembra quindi opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento;

     considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatto salvo il disposto degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

     considerando che le restrizioni nazionali relative a prodotti soggetti al trattato CECA saranno gradualmente eliminate conformemente alle disposizioni dell'OMC;

     considerando che, pertanto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 518/94,

 

     ha adottato il presente regolamento:

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

     a) dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,

     b) dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi. [2]

     2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, ossia non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate ai sensi del titolo V.

 

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

 

     Art. 2.

     Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti dall'articolo 10. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

 

     Art. 3.

     Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione possono essere avviate consultazioni, che devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell'informazione di cui all'articolo 2 e comunque prima dell'applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

 

     Art. 4.

     1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione che lo presiede.

     2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente; questi comunica quanto prima agli Stati membri tutte le informazioni utili.

     3. Le consultazioni vertono in particolare:

     - sui termini, sulle condizioni e sull'andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;

     - sulle eventuali misure da adottare.

     4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, che dovrà stabilire la Commissione.

 

TITOLO III

Procedura comunitaria d'inchiesta

 

     Art. 5.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, prima dell'applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia deve essere svolto un procedimento comunitario d'intesa.

     2. L'inchiesta è intesa a determinare sulla base degli elementi indicati all'articolo 10 se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata. 3. Si intende per:

     a) "grave pregiudizio", un considerevole deterioramento generale della situazione dell'industria comunitaria;

     b) "minaccia di grave pregiudizio", l'imminenza evidente di un grave pregiudizio;

     c) "industria comunitaria", l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio della Comunità, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisca una quota consistente della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

 

     Art. 6.

     1. Qualora, al termine delle consultazioni dei cui all'articolo 3, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa:

     a) avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; nell'avviso si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; vi si stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante l'inchiesta; vi si stabilisce anche il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4,

     b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

     2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

     La Commissione è coadiuvata in questo compito da personale dello Stato membro nel cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.

     La parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nonché i rappresentanti del Paese di esportazione, possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta.

     Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni che possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

     3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

     4. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere intese quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

     5. Quando le informazioni chieste dalla Commissione non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, o quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un Paese terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, essa non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

     6. Quando la Commissione, al termine delle consultazioni di cui all'articolo 3, ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

 

     Art. 7.

     1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.

     2. Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l'inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai titoli IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione ne pubblica avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

 

     Art. 8.

     1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

     Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

     - quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata e

     - quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.

     2. La durata di tali misure non può superare i 200 giorni.

     3. Le misure in questione dovrebbero assumere la forma di aumenti dei dazi doganali rispetto al livello vigente (ove esso sia superiore, o uguale a 0) se tali provvedimenti possono impedire o porre rimedio al grave pregiudizio.

     4. La Commissione intraprende immediatamente le procedure d'inchiesta ancora necessarie.

     5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

 

     Art. 9.

     1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

     2. a) Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro funzionari, divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

     b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

     Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole n6 renderla pubblica n6 autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

     3. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento a informazioni generali, e in particolare ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche acché i loro segreti d'affari non siano divulgati.

 

     Art. 10.

     1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per l'industria comunitaria si basa principalmente sui fattori seguenti:

     a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;

     b) il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

     c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari, e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

     - produzione,

     - utilizzo della capacità produttiva,

     - scorte,

     - vendite,

     - quota di mercato,

     - prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

     - utili,

     - rendimenti dei capitali investiti,

     - flussi di liquidità,

     - occupazione;

     d) i fattori diversi dall'andamento delle importazioni, che arrecano o possono aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

     2. Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

     a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;

     b) la capacità di esportazione del Paese di origine o del Paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

 

TITOLO IV

Misure di vigilanza

 

     Art. 11.

     1. Qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei Paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria e qualora gli interessi della Comunità lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:

     a) a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2;

     b) a vigilanza comunitaria preventiva effettuata conformemente all'articolo 12.

     2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 7.

     3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale esse sono state introdotte.

 

     Art. 12.

     1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Questo documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione [3].

     2. Il documento di vigilanza è emesso sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I.

     Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell'importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

     a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di telecopiatore e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e il suo numero di registrazione IVA, qualora sia soggetto ad IVA;

     b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di telecopiatore);

     c) la designazione delle merci, recante quanto segue:

     - denominazione commerciale;

     - codice NC;

     - origine e provenienza;

     d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, all'occorrenza, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.);

     e) il valore cif frontiera comunitaria in ECU delle merci;

     f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole:

     "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite un buona fede e di essere stabilito nel territorio della Comunità." [4]

     3. Il documento d'importazione è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

     4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento d'importazione, oppure che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5% il valore o il quantitativo indicati in detto documento, non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, normalmente, superare il 10%.

     5. I documenti d'importazione possono essere utilizzati soltanto finché per le operazioni in questione rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato nello stesso momento in cui è instaurata la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.

     6. Quando la decisione presa a norma dell'articolo 11 lo preveda, l'origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

     7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

     8. I moduli dei documenti di vigilanza, nonché i loro estratti, sono redatti in due esemplari di cui il primo, denominato "originale per il destinatario" e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato "esemplare per l'autorità competente" e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l'autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2 [5].

     9. I moduli sono stampati su carta bianca esente da pastalegno, collata da scrivere e di peso tra 55 a 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297: l'interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1 che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici [6].

     10. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l'autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest'ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione [7].

 

     Art. 13.

     Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

 

     Art. 14.

     1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione [8].

     2. Si applica l'articolo 12, paragrafo 2 [9].

 

     Art. 15.

     1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

     a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti d'importazione;

     b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

     Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per Paese.

     Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

     2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

     3. La Commissione informa gli Stati membri.

 

TITOLO V

Misure di salvaguardia

 

     Art. 16.

     1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari (...), la Commissione può, per la salvaguardia degli interessi della Comunità, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

     a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 12 che sono vidimati dopo l'entrata in vigore di questa misura;

     b) modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo ed entro limiti definiti dalla Commissione.

     Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

     2. Per quanto riguarda i membri dell'OMC, le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando ricorrono le due condizioni indicate nel primo comma del paragrafo stesso.

     3. a) Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

     - dell'interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;

     - del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;

     - del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.

     b) Il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo qualora sia necessario prevedere un livello diverso al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio.

     4. a) Nel caso in cui un contingente venga suddiviso tra Paesi fornitori, la ripartizione può essere concordata con i Paesi fornitori che abbiano un interesse sostanziale nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione.

     In difetto il contingente viene suddiviso tra i Paesi proporzionalmente alle rispettive quote nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione effettuate durante un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto di qualsiasi fattore particolare che abbia potuto o possa incidere sul commercio del prodotto.

     b) Tuttavia, sempreché si osservi l'obbligo della Comunità di procedere a consultazioni nel quadro del comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC, si può derogare al metodo di ripartizione di cui sopra in caso di grave pregiudizio, se le importazioni originarie di uno o di taluni Paesi fornitori sono aumentate di una percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione durante un precedente periodo rappresentativo.

     5. a) Le misure di cui al presente articolo si applicano ad ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 18, ad una o più regioni della Comunità.

     b) Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 11 e 12, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

     6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

     7. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

     8. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

     Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

 

     Art. 17.

     Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata alle condizioni di cui al titolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti.

     Si applica l'articolo 16, paragrafi 2, 3, 4 e 5.

 

     Art. 18.

     Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui all'articolo 10, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli articoli 11 e 16, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

     Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

     Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 11 e 16.

 

     Art. 19.

     Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un Paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni comunitarie del prodotto fornita dal Paese non supera il 3%, purché i Paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni comunitarie è inferiore al 3% non forniscano tutti insieme oltre il 9% del totale delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

 

     Art. 20.

     1. La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio ad un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria comunitaria. In linea di principio detto periodo non può superare i quattro anni, compreso il periodo d'applicazione di una eventuale misura provvisoria.

     2. Il suddetto periodo iniziale può essere prorogato, fatta eccezione per le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), qualora sia accertato che:

     - una proroga è necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, e

     - vi sono elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria comunitaria.

     3. Le misure di proroga sono adottate alle condizioni di cui al titolo III e secondo le procedure applicate per le misure iniziali. Le misure prorogate non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.

     4. Se la durata della misura di salvaguardia supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata a intervalli regolari durante il periodo d'applicazione, ivi compreso quello di proroga.

     5. Il periodo d'applicazione complessivo di una misura di salvaguardia compreso il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo iniziale di applicazione ed eventuali proroghe, non può superare gli otto anni.

 

     Art. 21.

     1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al comitato. In caso di misure di salvaguardia di durata superiore a tre anni, la Commissione procede alle consultazione al più tardi a metà del periodo di applicazione della misura. Le consultazioni hanno lo scopo di:

     a) valutare gli effetti della misura in questione;

     b) esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;

     c) verificare se sia necessario mantenerla in vigore.

     2. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa agisce come segue:

     a) se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

     b) in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga le misure comunitarie di salvaguardia e le misure di vigilanza.

     Quando tale decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 22.

     1. Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione della misura precedente. Tale periodo non può essere inferiore a due anni.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, una misura di salvaguardia di durata non superiore a 180 giorni può essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto:

     a) se è trascorso almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione del prodotto, e

     b) se tale misura di salvaguardia non è stata applicata allo stesso prodotto più di due volte nel quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 23.

     Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi della Comunità o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

 

     Art. 24.

     1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e Paesi terzi.

     2.a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:

     I) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

     II) di speciali formalità in materia di cambio;

     III) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

     b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità che essi prevedono di introdurre o di modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

 

     Art. 25.

     1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

     2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 11 a 15 e dell'articolo 22 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1 per i quali il regime comunitario degli scambi con i Paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

     Gli articoli 16, 18 e da 21 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopracitato prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

 

     Art. 26.

     1. Le residue restrizioni nazionali relative ai prodotti contemplati dal trattato CECA saranno gradualmente eliminate, conformemente alle disposizioni dell'OMC.

     2. La Spagna e il Portogallo possono mantenere sino al 31 dicembre 1995 le restrizioni quantitative per i prodotti agricoli contemplati dagli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione.

 

     Art. 27.

     Il regolamento (CE) n. 518/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

 

     Art. 28.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

 

 

ALLEGATO I [10]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II [11]

 

Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento integrati nelle normali regole del GATT 1994

 

 

 

Categoria  

Designazione 

 

 

10  

Guanti a maglia 

18  

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 

 

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 

19  

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 

21  

Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

24  

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 

 

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 

27  

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 

32  

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

33  

Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 

 

Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 

34  

Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 

36  

Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 

37  

Tessuti di fibre artificiali in fiocco 

38 A 

Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 

40  

Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

41  

Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non 

 

testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 

42  

Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 

 

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 

43  

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 

46  

Lana e peli fini, cardati o pettinati 

47  

Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 

48  

Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 

49  

Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 

53  

Tessuti di cotone a punto di garza 

54  

Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 

55  

Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 

56  

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 

58  

Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 

59  

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 

60  

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 

61  

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 

 

Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma 

62  

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)  

 

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 

 

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 

 

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 

 

Ricami in pezza, in strisce o in motivi 

63  

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma 

 

Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche 

65  

Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

66  

Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

67  

Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 

68  

Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 

69  

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 

70  

Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)  

 

Calze da donna, di fibre sintetiche 

72  

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

73  

Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

74  

Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 

75  

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 

76  

Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 

77  

Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia 

84  

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 

85  

Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

86  

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 

87  

Guanti, diversi da quelli a maglia 

88  

Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia 

91  

Tende 

93  

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene 

94  

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 

95  

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 

96  

Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 

98  

Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e di manufatti della categoria 97 

99  

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 

 

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 

 

Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 

 

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 

100  

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 

101  

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche 

109  

Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 

110  

Materassi pneumatici, tessuti 

111  

Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 

112  

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 

113  

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 

114  

Tessuti e manufatti per usi tecnici 

120  

Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè 

122  

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia 

123  

Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 

 

Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 

124  

Fibre sintetiche in fiocco 

125 A 

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 

126  

Fibre artificiali in fiocco 

127 A 

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 

129  

Filati di peli grossolani o di crine 

131  

Filati di altre fibre tessili vegetali 

133  

Filati di canapa 

134  

Filati metallici 

135  

Tessuti di peli grossolani o di crine 

137  

Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta 

138  

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 

139  

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 

140  

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche 

141  

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali 

142  

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila 

144  

Feltri di peli grossolani 

145  

Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 

146 A 

Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi 

146 B  

Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A 

148 A  

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 

149  

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 

150  

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 

151 A  

Rivestimenti del suolo, di cocco 

152  

Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 

153  

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 

160  

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 

161  

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 

5604 10  

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili 

6309 00  

Oggetti da rigattiere 

6405 20  

Altre calzature con tomaie di materie tessili 

6501 00  

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli 

6502 00  

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite 

6503 00  

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti 

6504 00  

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti 

6505 90  

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti 

6601 10  

Ombrelloni da giardino e simili 

6601 91  

Ombrelli (da pioggia o da sole) e ombrelloni con fusto o manico telescopico 

6601 99  

Altri ombrelli 

8708 21  

Cinture di sicurezza 

8804 00  

Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori 

9113 90  

Altri cinturini e braccialetti per orologi 

9404 90  

Diversi da sommier, materassi e sacchi a pelo 

9502 91  

Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli per bambole raffiguranti unicamente soggetti umani 

ex 3921 12 

 

ex 3921 13 

 

ex 3921 90 

 

ex 4202 12 

 

ex 4202 22 

 

ex 4202 32 

 

ex 4202 92 

 

ex 6406 10 

 

ex 6406 99 

 

ex 7019 10 

 

ex 7019 20 

 

ex 9612 10 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del Regolamento (CE) n. 260/2009.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2200/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento 2200/2004.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[7] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[10] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 139/96.

[11] Allegato sostituito dall'allegato III al regolamento (CE) n. 2315/96 e dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2474/2000, e abrogato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2200/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento 2200/2004.