Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 08/07/2002 |
Numero: | 1469 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Limiti quantitativi. |
Art. 3. Regime sospensivo. |
Art. 4. Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari. |
Art. 5. Statistiche. |
Art. 6. Elusione. |
Art. 7. Disposizioni finali. |
Art. 7 bis. |
Art. 8. La presente decisione non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell’accordo CECA acciaio sul commercio di alcuni prodotti di acciaio concluso dalla Comunità con la Repubblica [...] |
Art. 9. La presente decisione entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 20.6.154 - Decisione 8 luglio 2002, n. 1469.
Decisione n. 2002/1469/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan.
(G.U.C.E. 19 agosto 2002, n. L. 222).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio, deliberante all’unanimità, considerando quanto segue:
(1) Nel 2000 e nel 2001, gli scambi con la Repubblica di Kazakistan di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio sono stati disciplinati da un accordo.
(2) La Comunità ha concluso un altro accordo con il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Detto accordo tiene conto dell’andamento delle relazioni tra le parti.
(3) L’accordo stabilisce i limiti quantitativi per l’immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio nel periodo 2002 ó 2004 e fornisce un quadro per l’abolizione delle restrizioni quantitative purchè siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove siano state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall’accordo, discipline compatibili in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell’ambiente.
(4) Si devono fornire i mezzi necessari per amministrare l’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con l’accordo precedente.
(5) Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
(6) Per la corretta applicazione dell’accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d’importazione per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.
(7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.
(8) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell’ambito del limite quantitativo in questione.
(9) L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Repubblica di Kazakistan e la Comunità per evitare l’elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. E’ stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell’accordo sono state eluse. La Repubblica di Kazakistan ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l’adeguamento equivalente quando l’elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
(10) A decorrere dall’1 gennaio 2002, le importazioni dei prodotti contemplati dalla presente decisione sono soggette a licenza in virtù della
DECIDE:
Art. 1. Campo di applicazione.
1. La presente decisione si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Repubblica di Kazakistan.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nella parte I dell’allegato II.
4. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalle disposizioni degli allegati II e III e dalla normativa comunitaria vigente.
Art. 2. Limiti quantitativi.
1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I, originari della Repubblica di Kazakistan, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell’allegato IV. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari della Repubblica di Kazakistan è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all’articolo 4.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dall’1 gennaio 2002 in virtù della
4. Ai fini della presente decisione e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
Art. 3. Regime sospensivo.
1. I limiti quantitativi di cui all’allegato IV non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato IV.
Art. 4. Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d’importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio “chi arriva primo ha la precedenza”).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità kazake nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell’autorizzazione d’importazione.
Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
6. Le autorizzazioni d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all’allegato II.
7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità kazake. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità kazake della revoca o dell’annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all’esecuzione del presente articolo.
Art. 5. Statistiche.
1. Per i prodotti di acciaio di cui all’allegato I, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.
2. Per poter seguire l’andamento del mercato dei prodotti contemplati dalla presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell’anno precedente.
Art. 6. Elusione.
1. Quando, a seguito di un’indagine svolta conformemente alla procedura di cui all’allegato III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari della Repubblica di Kazakistan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica di Kazakistan di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell’anno della richiesta di consultazione oppure nell’anno successivo, quando il limite quantitativo per l’anno in corso è esaurito, semprechè l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e la Repubblica di Kazakistan non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica di Kazakistan.
Art. 7. Disposizioni finali.
Le eventuali modifiche degli allegati necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi con la Repubblica di Kazakistan, di adeguamenti dei limiti quantitativi in conformità delle disposizioni pertinenti dell’accordo CECA acciaio con la Repubblica di Kazakistan o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all’importazione sono adottate dalla Commissione europea.
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione della Commissione, è richiesta una licenza di importazione anche se i prodotti di acciaio sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro anteriormente al 1° maggio 2004, la licenza di importazione è concessa automaticamente senza alcun limite quantitativo su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione responsabile per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro il 1° maggio 2004 o dopo tale data, essi sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione della Commissione.
La presente decisione non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell’accordo CECA acciaio sul commercio di alcuni prodotti di acciaio concluso dalla Comunità con la Repubblica di Kazakistan, che prevalgono in caso di conflitto.
La presente decisione entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
PARTE I
CLASSIFICAZIONE
Articolo 1.
La classificazione dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione si basa sulla nomenclatura combinata (NC).
Articolo 2.
Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del Comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dall’articolo 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.
Articolo 3.
La Commissione informa la Repubblica di Kazakistan di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dalla presente decisione al momento dell’adozione da parte delle competenti autorità della Comunità.
Articolo 4.
La Commissione informa le competenti autorità kazake di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:
a) una descrizione dei prodotti;
b) il gruppo di prodotti corrispondente e il codice della nomenclatura combinata (NC);
c) i motivi che giustificano la decisione.
Articolo 5.
1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro della presente decisione, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purchè siano presentati all’importazione entro 60 giorni da questa data.
Articolo 6.
Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all’articolo 5 del presente allegato riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell’articolo 9 della presente decisione al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all’allegato IV.
Articolo 7.
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti oggetto della presente decisione e la classificazione stabilita dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in questione vengono assoggettate provvisoriamente al regime d’importazione che ad esse si applica conformemente alla presente decisione sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
- i quantitativi di prodotti,
- il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d’importazione e quello registrato dalle autorità competenti,
- il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.
3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d’importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell’allegato IV in seguito alla riclassificazione finchè non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all’articolo 4 della decisione.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
Articolo 8.
Nei casi di cui all’articolo 7, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità kazake, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Repubblica di Kazakistan onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 9.
Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Repubblica di Kazakistan, la Commissione può determinare, nei casi di cui all’articolo 8, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 10.
Qualora un caso di divergenza di cui all’articolo 7 non possa essere risolto in conformità dell’articolo 9, la Commissione adotta, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.
PARTE II
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO
(per la gestione dei limiti quantitativi)
Articolo 11.
1. Le competenti autorità kazake rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L’originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio dell’autorizzazione d’importazione di cui all’articolo 14.
Articolo 12.
1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’appendice I del presente allegato e attesta, tra l’altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.
Articolo 13.
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione.
Articolo 14.
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione. In casi eccezionali, l’importatore può chiedere una seconda proroga, che può essere concessa solo mediante una decisione presa secondo la procedura di cui all’articolo 7 della decisione.
3. Per le autorizzazioni d’importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell’appendice II del presente allegato.
Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall’importatore per ottenere l’autorizzazione d’importazione deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;
b) il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;
c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;
d) il paese d’origine delle merci;
e) il paese di spedizione;
f) il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell’unità appropriata, come indicato nell’allegato IV della decisione per i prodotti in questione;
g) il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata;
h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione);
i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;
k) la data e il numero della licenza di esportazione;
l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
m) la data e la firma dell’importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un’autorizzazione d’importazione.
Articolo 15.
La validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità kazake in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d’importazione.
Articolo 16.
Le autorizzazioni d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 17.
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Repubblica di Kazakistan per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell’accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d’importazione per i prodotti originari della Repubblica di Kazakistan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.
PARTE III
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 18.
1. La licenza di esportazione di cui all’articolo 11 del presente allegato e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni della presente decisione.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Repubblica di Kazakistan;
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE = Belgio
CZ = Repubblica ceca
DK = Danimarca
DE = Germania
EE = Estonia
EL = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
IE = Irlanda
IT = Italia
CY = Cipro
LV = Lettonia
LT = Lituania
LU = Lussemburgo
HU = Ungheria
MT = Malta
NL = Paesi Bassi
AT = Austria
PL = Polonia
PT = Portogallo
SI = Slovenia
SK = Slovacchia
FI = Finlandia
SE = Svezia
GB = Regno Unito
un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 2 per il 2002,
un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. [2]
Articolo 19.
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono.
In tal caso, essi dovranno recare la dicitura “issued retrospectively”.
Articolo 20.
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l’esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura “duplicate”.
I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
LICENZA D’IMPORTAZIONE COMUNITARIA - MODULO COMUNE
Articolo 21.
1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco accluso al presente allegato) per il rilascio delle autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 14 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’appendice II al presente allegato.
2. I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata “esemplare per il destinatario” e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata “esemplare per l’autorità competente” e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 × 297 mm e l’interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro.
Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1 000 EUR).
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle competenti autorità amministrative all’atto del rilascio degli estratti.
Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonchè le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
Appendice I
(Omissis).
Appendice II
(Omissis).
ALLEGATO III
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 1.
La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Repubblica di Kazakistan competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.
Articolo 2.
Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell’unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d’importazione nel corso del mese precedente.
Articolo 3.
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull’autenticità del certificato o della licenza o sull’esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative del Kazakistan indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l’inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest’ultima o una sua copia viene allegata all’originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma della presente decisione. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci (1).
4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell’uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine kazaka ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato II.
5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 4.
1. Se dalla procedura di verifica di cui all’articolo 2 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni della presente decisione, le suddette autorità chiedono al Kazakistan di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con la presente decisione. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti della Repubblica di Kazakistan tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni della presente decisione.
3. Qualora si accerti che le disposizioni della presente decisione sono state violate, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 7 della decisione, può prendere, con l’accordo della Repubblica di Kazakistan, le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
Articolo 5.
La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato.
Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
ALLEGATO IV [3]
LIMITI QUANTITATIVI (in tonnellate)
Prodotti |
2004 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
55 228 |
SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione |
5 500 |
SA2. Lamiera pesante |
852 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
80 082 |
[1] Articolo inserito dall’art. 1 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[3] Allegato così sostituito dall’art. 1 del