Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 04/10/2004 |
Numero: | 2059 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 20.6.437 – Regolamento 4 ottobre 2004, n. 2059.
Regolamento (CE) n. 2059/2004 del Consiglio che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan.
(G.U.U.E. 2 dicembre 2004, n. L 357).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica del Kazakistan è entrato in vigore il 1° luglio 1999.
(2) L’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III di detto accordo, ad eccezione dell’articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.
(3) Il 22 luglio 2002 la CECA e il governo della Repubblica del Kazakistan hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di taluni prodotti di acciaio (in seguito denominato «l'accordo»), approvato a nome della CECA con
(4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della CECA.
(5) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo le parti hanno convenuto che quest'ultimo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.
(6) Le parti hanno avviato consultazioni come previsto nell’articolo 2, paragrafo 6, dell’accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea. Gli aumenti hanno formato oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma.
(7) È opportuno modificare di conseguenza la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato IV della
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
LIMITI QUANTITATIVI (in tonnellate)
Prodotti |
2004 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
55 228 |
SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione |
5 500 |
SA2. Lamiera pesante |
852 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
80 082 |