§ 20.6.437 – Regolamento 4 ottobre 2004, n. 2059.
Regolamento (CE) n. 2059/2004 del Consiglio che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:04/10/2004
Numero:2059


Sommario
Art. 1.     


§ 20.6.437 – Regolamento 4 ottobre 2004, n. 2059.

Regolamento (CE) n. 2059/2004 del Consiglio che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan.

(G.U.U.E. 2 dicembre 2004, n. L 357).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica del Kazakistan è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

     (2) L’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III di detto accordo, ad eccezione dell’articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

     (3) Il 22 luglio 2002 la CECA e il governo della Repubblica del Kazakistan hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di taluni prodotti di acciaio (in seguito denominato «l'accordo»), approvato a nome della CECA con decisione 2002/654/CECA della Commissione.

     (4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della CECA.

     (5) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo le parti hanno convenuto che quest'ultimo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

     (6) Le parti hanno avviato consultazioni come previsto nell’articolo 2, paragrafo 6, dell’accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea. Gli aumenti hanno formato oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma.

     (7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione, dell’8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato IV della decisione n. 1469/2002/CECA, i limiti quantitativi stabiliti per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

LIMITI QUANTITATIVI (in tonnellate)

 

Prodotti

2004

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

55 228

SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione

5 500

SA2. Lamiera pesante

852

SA3. Altri prodotti laminati piatti

80 082