§ 20.6.113 - Decisione 19 dicembre 2001, n. 934.
Decisione (CE) n. 2001/934 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa a talune misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:19/12/2001
Numero:934


Sommario
Art. 1.      Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA di cui all'allegato I e originari del Kazakistan [...]
Art. 2.      Le importazioni sono autorizzate, per ciascun gruppo di prodotti, e per tutta la Comunità fino ai limiti quantitativi indicati nell'allegato II.
Art. 3.      Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le regole concordate con il comitato di collegamento acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli [...]
Art. 4.      Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan sul commercio [...]
Art. 5.      La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.113 - Decisione 19 dicembre 2001, n. 934.

Decisione (CE) n. 2001/934 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA.

(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345).

 

     I rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio,

     d'accordo con la Commissione,

     decidono:

 

Art. 1.

     Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA di cui all'allegato I e originari del Kazakistan è soggetta a licenza. Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari del Kazakistan per cui è stata rilasciata una licenza o licenze di esportazione a norma della decisione n. 2744/1999/CECA e che erano già imbarcati per la Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione sono ammessi entro i limiti quantitativi applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 [1].

 

     Art. 2.

     Le importazioni sono autorizzate, per ciascun gruppo di prodotti, e per tutta la Comunità fino ai limiti quantitativi indicati nell'allegato II.

     Il periodo di validità della licenza d'importazione è fissato a quattro mesi. Le licenze non utilizzate o parzialmente utilizzate possono essere rinnovate per due mesi.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le regole concordate con il comitato di collegamento acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.

     Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

 

     Art. 4.

     Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Kazakistan sul commercio di taluni prodotti siderurgici, le disposizioni dell'accordo, unitamente a qualsiasi misura presa per darvi effetto, sostituiscono, dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni della presente decisione.

 

     Art. 5.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegato I

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 90

7208 38 90

7208 39 90

7211 14 10

7211 19 20

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7225 20 20

7225 30 00

SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione

7208 37 10

7208 38 10

7208 39 10

SA2. Lamiera pesante

7208 40 10

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7211 13 00

SA3. Altri prodotti laminati piatti

7208 40 90

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 14 90

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7225 40 80

 

 

Allegato II [2]

 

QUOTE

1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002

Prodotti

(tonnellate)

SA - Prodotti laminati piatti

 

SA1 Arrotolati

50.000

SA1a Arrotolati destinati alla rilaminazione

5.000

SA2 Lamiera pesante

0

SA3 Altri prodotti laminati piatti

53.000

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 21 maggio 2002, n. 384.

[2] Allegato così sostituito dall'allegato della decisione n. 21 maggio 2002, n. 384.