Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.5 risparmio energetico |
Data: | 29/03/2010 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 115 del 2008 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 |
Art. 7. Modifiche all'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
§ 40.5.112 - D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56.
Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.
(G.U. 21 aprile 2010, n. 92)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
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Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della
Ritenuto opportuno apportare al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del
a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;
b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento»;
c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono inserite le seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi».
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 e all'articolo 7 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 1, la parola: «Agenzia» è sostituita dalle seguenti: «Unità per l'efficienza energetica»;
b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,» sono inserite le seguenti: «approvate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2,».
2. Conseguentemente, la parola: «Agenzia», ovunque ricorra nel
3. All'articolo 7, comma 4, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «Entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonchè quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del
d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico».
Art. 5. Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 del
1. All'articolo 11 del
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprietà»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «9 gennaio 1991, n. 10» le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali»;
d) al comma 7, le parole: «La costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente»;
f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
g) al comma 8, il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 17, comma 1, lettera d), del
Art. 6. Modifiche all'articolo 27 della
1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della
Art. 7. Modifiche all'allegato C del
1. All'allegato C al