§ 40.2.277 - Deliberazione 28 dicembre 2006, n. 321.
Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni e integrazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:28/12/2006
Numero:321


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Modificazioni del testo integrato
Art. 3.  Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
Art. 4.  Aggiornamento dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis della legge n. 368/2003 per l'anno 2007
Art. 5.  Corrispettivo riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato
Art. 6.  Disposizioni finali


§ 40.2.277 - Deliberazione 28 dicembre 2006, n. 321.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni e integrazioni dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04.

(G.U. 23 gennaio 2007, n. 18)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 28 dicembre 2006;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

     la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

     la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

     la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

     la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/2003);

     il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

     il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239;

     la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);

     la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

     la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);

     la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

     il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

     il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

     il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;

     il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;

     il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

     il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

     il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

     il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

     il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

     il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;

     il decreto del Ministro delle attività produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;

     il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.;

     il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;

     Viste:

     le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05 (di seguito: deliberazione n. 133/05), 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06 (di seguito: deliberazione n. 61/06), 28 giugno 2006, n. 132/06, 27 settembre 2006, n. 207/06;

     la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

     la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

     il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

     la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;

     la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04, recante istituzione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e misure attuative;

     la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;

     la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04);

     la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);

     la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;

     la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, come successivamente modificata e integrata;

     la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;

     la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 281/05);

     la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;

     la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;

     la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;

     la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;

     la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;

     la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;

     la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;

     la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);

     la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;

     la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2006, n. 255/06;

     la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;

     la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06;

     la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06;

     la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 290/06;

     la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 314/06;

     la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;

     la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;

     Visti:

     la nota dell'Autorità all'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) in data 31 ottobre 2006, prot. GB/M06/5047/iv;

     la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 novembre 2006, prot. Autorità n. 28981, del 21 novembre 2005 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);

     la comunicazione dell'Acquirente unico dell'11 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030768, del 14 dicembre 2006;

     la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030947, del 18 dicembre 2006;

     la comunicazione dell'Acquirente unico del 14 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030949, del 18 dicembre 2006;

     la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi elettrici S.p.a. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 14 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030948 del 18 dicembre 2006;

     la comunicazione della Cassa del 15 dicembre 2006, prot. Autorità n. 031178 del 20 dicembre 2006;

     la comunicazione di «Terna S.p.a.» (di seguito: Terna) del 18 dicembre 2006, prot. Autorità n. 31062 del 19 dicembre 2006;

     la comunicazione di Terna del 27 dicembre 2006, prot. Autorità n. 31481 del 27 dicembre 2006;

     Considerato che:

     gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

     l'art. 33, comma 33.3, lettera a) del testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

     ai sensi dell'art. 33, comma 33.3, lettera b) del testo integrato, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;

     relativamente al periodo gennaio-ottobre 2006, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2006, pari a circa 110 milioni di euro;

     relativamente al periodo gennaio-ottobre 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2006, pari a circa 192 milioni di euro;

     il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio-dicembre 2006 deve essere recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del testo integrato, destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

     la medesima componente UC1 deve essere dimensionata al fine di raccogliere anche il gettito necessario a coprire gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, quantificabili in circa 198 milioni di euro;

     ai sensi dell'art. 41 del testo integrato, entro il 31 dicembre 2006, tutti i clienti liberi o vincolati in altissima, alta e media tensione devono essere dotati di misuratore orario;

     con il 1° luglio 2007 si completa il processo di liberalizzazione della domanda nel settore dell'energia elettrica;

     l'aliquota vigente della componente A2, il cui gettito è destinato al conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 59.1, lettera a) del testo integrato, è in grado di garantire solamente la copertura degli oneri imposti dall'art. 1, comma 298 della legge finanziaria 2005 e dall'art. 1, comma 493 della legge finanziaria 2006;

     il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 59.1, lettera b), del testo integrato (di seguito: conto A3) è attualmente destinato alla copertura di oneri ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 ed in particolare quelli relativi:

     all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/05 e ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è connesso;

     alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

     ai costi per la connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, posti in capo al conto A3 ai sensi del comma 14.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 281/05;

     ai costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi elettrici S.p.a., secondo quanto disposto con deliberazione n. 203/06;

     l'applicazione della componente A5, il cui gettito è destinato al conto per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui al comma 59.1, lettera d) del testo integrato, è stata sospesa con deliberazione n. 133/05;

     l'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/2003 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

     con deliberazione n. 299/05 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2006 l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis della legge n. 368/2003, fissandola pari a 0,0156 centesimi di euro/kWh e il valore della componente MCT per l'anno 2006 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh, in coerenza con i criteri di arrotondamento delle componenti tariffarie della tariffa elettrica;

     il gettito derivante dall'applicazione della componente MCT nell'anno 2005 e il gettito atteso dalla medesima componente per l'anno 2006 risultavano, nel loro complesso, superiori alla esigenza di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/2003 all'energia consumata nei due anni in questione dai medesimi clienti finali, come aggiornata con deliberazione n. 299/05;

     con deliberazione n. 61/06 l'Autorità ha ridotto la componente MCT fissandola pari a 0,01 centesimi di euro/kWh;

     l'eccesso di gettito derivante dall'applicazione della componente MCT è stato riassorbito per effetto della riduzione disposta dalla deliberazione n. 61/06;

     il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo dicembre 2005-novembre 2006 rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 2%;

     con deliberazione n. 252/04, l'Autorità ha quantificato in via preliminare il livello di costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, pari a circa 8,2 milioni di euro;

     sulla base dell'analisi del bilancio di esercizio 2005 riclassificato, inviato dall'Acquirente unico con comunicazione 20 novembre 2006, è possibile riconoscere in via definitiva all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, un importo pari a 7,2 milioni di euro;

     con la deliberazione n. 299/05, l'Autorità ha quantificato in via preliminare i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006;

     con comunicazione 20 novembre 2006 l'Acquirente unico ha inviato informazioni patrimoniali ed economiche relative al pre-consuntivo 2006, mentre non è ancora disponibile lo schema di budget 2007;

     Ritenuto opportuno:

     modificare in diminuzione la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

     modificare in diminuzione la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento OD;

     adeguare in aumento il livello della componente UC1 con l'obbiettivo di coprire entro il primo semestre 2007 gli oneri residui relativi al biennio 2004-2005 in capo al conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al medesimo conto stimati per l'anno 2006;

     cessare la pubblicazione degli elementi PC e OD e della componente CCA non differenziati per fasce orarie, per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere e) e f) del testo integrato;

     prevedere fin da ora la cessazione, a partire dal mese di luglio 2007, della pubblicazione della componente CCA e dei relativi elementi che la compongono, almeno per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere e) e f) del testo integrato;

     adeguare in aumento l'aliquota delle componenti tariffarie A2 e A3 e prevedere la riattivazione della componente A5;

     prevedere, nell'ambito della gestione del conto A3, la separata evidenza delle partite economiche connesse:

     all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/05 e ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è connesso;

     alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

     ai costi per la connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, posti in capo al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 14.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 281/05;

     disporre che le erogazioni della Cassa in favore della società «Sogin S.p.a.», in capo al conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui all'art. 60 del Testo integrato, siano sottoposte in ogni caso alla preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità;

     fissare, per l'anno 2007 il valore dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/2003, pari a 0,0159 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo cui è soggetto;

     fissare il valore della componente MCT per il primo trimestre dell'anno 2007 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;

     quantificare in via definitiva i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, a un livello pari a circa 7,2 milioni di euro;

     prevedere che l'avanzo 2005, pari a circa un milione di euro, sia destinato alla copertura dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006, il cui valore definitivo sarà stabilito con un successivo provvedimento;

     quantificare in via preliminare i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2007, a un livello pari a 8 milioni di euro;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

 

     Art. 2. Modificazioni del testo integrato

     1. All'art. 1, comma 1.1 del testo integrato, sono aggiunte le seguenti definizioni:

     «decreto ministeriale 28 luglio 2005 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006»;

     decreto ministeriale 6 febbraio 2006 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

     deliberazione n. 34/05 è le deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata;».

     2. A far data dal 1° luglio 2007, all'art. 22, comma 22.1 del testo integrato le parole «di cui al comma 2.2, lettere da b) a f)», sono sostituite con le parole «di cui al comma 2.2, lettere da b) a d)».

     3. All'art. 54 del testo integrato, dopo il comma 54.2 è aggiunto il seguente:

     «54.3. Le imprese distributrici, sulla base delle aliquote pubblicate dall'Autorità, determinano e comunicano alla Cassa ovvero al Gestore del sistema elettrico, la quota parte del gettito della componente tariffaria A3 afferente la copertura degli oneri relativi alle partite economiche di cui al comma 61.6.».

     4. All'art. 60, comma 60.1 del testo integrato, dopo le parole «viene utilizzato» sono aggiunte le parole «, previa autorizzazione dell'Autorità,».

     5. All'art. 61 del testo integrato, dopo il comma 61.5 è aggiunto il seguente:

     «61.6. Il Gestore del sistema elettrico e la Cassa, per quanto di competenza, danno separata evidenza contabile delle partite economiche complessivamente connesse:

     a) all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/05 e ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è connesso;

     b) alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e del decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

     c) ai costi per la connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, posti in capo al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 14.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 281/05.».

 

     Art. 3. Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

     1. I valori dell'elemento PC e dell'elemento OD, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

     2. Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.

     3. I valori della componente CCA per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.

     4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.

     5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.

 

     Art. 4. Aggiornamento dell'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis della legge n. 368/2003 per l'anno 2007

     1. Per l'anno 2007, l'aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis della legge n. 368/2003, è pari a 0,0159 centesimi di euro/kWh.

 

     Art. 5. Corrispettivo riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato

     1. Con riferimento all'anno 2005, il valore del corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato è pari a 7.229.000 euro.

     2. La differenza tra il corrispettivo di cui al precedente comma 1 e il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per l'anno 2005, pari a 971.000 euro, è destinata alla copertura dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006.

     3. Con successivo provvedimento l'Autorità determina il valore del corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006.

     4. Con riferimento all'anno 2007, il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato è pari a 8.000.000 di euro.

 

     Art. 6. Disposizioni finali

     1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dal 1° gennaio 2007.

     2. L'allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento è pubblicato, a seguire, sul sito Internet dell'Autorità.

 

 

TABELLE