§ 14.5.101 - Regolamento 21 novembre 2001, n. 2264.
Regolamento (CE) n. 2264/2001 del Consiglio che stabilisce talune concessioni autonome e transitorie sotto forma di contingenti tariffari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:21/11/2001
Numero:2264

§ 14.5.101 - Regolamento 21 novembre 2001, n. 2264.

Regolamento (CE) n. 2264/2001 del Consiglio che stabilisce talune concessioni autonome e transitorie sotto forma di contingenti tariffari comunitari applicabili all'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco.

(G.U.C.E. 22 novembre 2001, n. L 305).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 10 settembre 2001 si sono svolte a Rabat consultazioni sulle importazioni nella Comunità di pomodori freschi o refrigerati originari del Marocco a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in prosieguo denominato l'"accordo euromediterraneo".

     (2) In esito a dette consultazioni, volte a consentire il normale svolgimento delle esportazioni di pomodori marocchini nella Comunità senza turbative del mercato comunitario, è opportuno concedere una preferenza tariffaria autonoma per un quantitativo di 18.081 tonnellate, suddivise tra i mesi di novembre e dicembre 2001 e aprile e maggio 2002.

     (3) Il contingente tariffario per i mesi di aprile e maggio 2002 sarà aperto a condizione che, nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002, le importazioni complessive di pomodori originari del Marocco verso la Comunità non abbiano superato il quantitativo di 156.676 tonnellate. Il Marocco si è impegnato a fare in modo che le esportazioni complessive nel corso del periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 maggio 2002 non superino i quantitativi convenuti, ossia 168.757 tonnellate.

     (4) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei, ha aperto i contingenti tariffari previsti per l'importazione nella Comunità di pomodori freschi o refrigerati originari del Marocco nel quadro dell'accordo di associazione e ha fissato le modalità di gestione dei contingenti tariffari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Per il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 marzo 2002, il volume del contingente tariffario comunitario recante il numero d'ordine 09.1190, applicabile alle importazioni nella Comunità di pomodori freschi o refrigerati del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, è aumentato in modo autonomo di 6.000 tonnellate.

     2. Se le importazioni comunitarie complessive di pomodori originari del Marocco non hanno superato 156.676 tonnellate nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002, la Commissione apre il contingente tariffario autonomo seguente:

     (Omissis)

     3. Il contingente tariffario di cui al presente regolamento viene gestito dalla Commissione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 747/2001.

     4. L'applicazione del presente regolamento è subordinato alle disposizioni previste dal protocollo n. 4 dell'accordo mediterraneo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari", e ai metodi di cooperazione amministrativa.

 

Art. 2.

     Le condizioni stabilite agli articoli 2 e 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Marocco, si applicano ai quantitativi supplementari e al contingente tariffario autonomo di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La ripartizione mensile è la seguente:

     novembre 2001: 4000 tonnellate

     dicembre 2001: 2000 tonnellate

     aprile 2002: 7500 tonnellate

     maggio 2002: 4851 tonnellate.

 

Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.