Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 19/01/1998 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, [...] |
Art. 2. 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro [...] |
Art. 3. 1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: |
Art. 5. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per [...] |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.6.69 - Regolamento 19 gennaio 1998, n. 190.
Regolamento (CE) n. 190/98 del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo).
(G.U.C.E. 27 gennaio 1998, n. L 20).
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono subordinate, a norma del protocollo sul regime commerciale supplementare per alcuni prodotti siderurgici, alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.
2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti della Comunità.
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.
4. Non sarà necessario un documento di esportazione per i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia spediti verso la Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'immissione in libera pratica, nel quadro del regime di vigilanza preventiva in vigore, solo su presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.
5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato III è valido in tutta la Comunità.
3. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato IV. La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
d) descrizione precisa delle merci, compresi:
- la denominazione commerciale;
- il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
- il paese di origine;
- il paese di spedizione;
e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, ricorrendo ai criteri indicati nella comunicazione 91/C 180/04 della Commissione;
h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità.» L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto e la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta, ad esempio qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni adottate nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.
7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di documenti di vigilanza, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) con la massima regolarità tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i dati sui quantitativi e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese i dati sulle importazioni avvenute nel corso del mese in questione a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione.
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie a frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO
Tutta la voce NC 7208
Tutta la voce NC 7209
Tutta la voce NC 7210
Tutta la voce NC 7211
Tutta la voce NC 7212
Tutta la voce NC 7303
Tutta la voce NC 7304
Tutta la voce NC 7305
Tutta la voce NC 7306
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III [1]
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA' NAZIONALI
BELGIQUE/BELGIE
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales
internationales - Services «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: [32 2] 230 83 22
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst
Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax [32-2] 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
S¢ndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax [45] 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt fur Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: [49] [61 96] 40 42 12
ESPANA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: [34 1] 563 18 23/349 38 31
FRANCE
SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: [33 1] 43 19 43 69
IRELAND
Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: [353 1] 676 61 54
ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime
degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Telefax: [39-6] 59 93 22 35/59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des Licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: [352] 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30.003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: [31-50] 526 06 98
OESTERREICH
Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstrasse 55-57
A-1030 Wien
Fax: [43-1] 715 83 47
PORTUGAL
Direccao-Geral do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: [351-1] 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358-9 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: [46-8] 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax [44 1642] 533 557
ALLEGATO IV
(Omissis)
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(1) Si omette la dicitura in lingua greca.
(1) Si omette la dicitura in lingua greca.
[1] Si omette la dicitura in lingua greca.