Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 07/03/2006 |
Numero: | 208 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 20.3.448 - Decisione 7 marzo 2006, n. 208.
Decisione n. 2006/208/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/432/CE della Commissione relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 14 marzo 2006, n. L 75).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) In conformità della direttiva n. 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi stabiliti dalla legislazione comunitaria e dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di base d’origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale direttiva. La direttiva stabilisce inoltre disposizioni relative ai termini ultimi per la presentazione dei piani.
(2) La
(3) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui relativi ad animali e prodotti che non figurano negli elenchi della
(4) Alcuni paesi terzi non hanno presentato alla Commissione le garanzie richieste in merito alla sorveglianza dei residui di animali e prodotti che figurano negli elenchi della
(5) È pertanto opportuno modificare la
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato della
La presente decisione si applica a decorrere dal 17 marzo 2006.
Qualora la modifica apportata dalla presente decisione comporti l’esclusione di determinati prodotti di alcuni paesi dall’allegato della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
(Omissis)»