Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 30/05/2005 |
Numero: | 442 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE, gli importi di 27,96 EUR e di 111,83 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 28,16 EUR e di 112,61 EUR. |
Art. 2. La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all’adozione. |
§ 20.1.231 – Decisione 30 maggio 2005, n. 442.
Decisione n. 2005/442/CE del Consiglio recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio.
(G.U.U.E. 16 giugno 2005, n. L 153).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 15, paragrafo 7, della
(2) L’ultimo adeguamento di dette indennità è stato disposto dalla
(3) Con il
DECIDE:
1. Nell’articolo 15, paragrafo 1, della
2. Nell’articolo 15, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (km) |
Importo in EUR |
0-150 |
0 |
> 150 |
72,39 |
> 300 |
128,69 |
> 500 |
209,13 |
> 800 |
337,83 |
> 1 300 |
530,87 |
> 2 000 |
635,45» |
3. Nell’articolo 15, paragrafo 4, l’importo di 27,96 EUR è sostituito dall’importo di 28,16 EUR.
La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all’adozione.