§ 19.3.110 – Decisione 8 marzo 2004, n. 240.
Decisione n. 2004/240/CE del Consiglio che modifica la decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:08/03/2004
Numero:240


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.3.110 – Decisione 8 marzo 2004, n. 240.

Decisione n. 2004/240/CE del Consiglio che modifica la decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio.

(G.U.U.E. 12 marzo 2004, n. L 74).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

     vista la decisione 2003/479/CE,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE del Consiglio dispone che le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

     (2) Il Consiglio ha adottato, con i regolamenti (CE, Euratom) n. 2148/2003, del 5 dicembre 2003, che rettifica a decorrere dal 1o luglio 2002, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, e (CE, Euratom) n. 2182/2003 dell'8 dicembre 2003, che adegua a decorrere dal 1o gennaio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni, un adeguamento rispettivamente del 3,4 % e dell'1 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 15 della decisione 2003/479/CE è modificato come segue:

     1) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

     «1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera. Se la distanza tra il luogo di residenza e la sede di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'indennità ammonta a 27,96 EUR. Se tale distanza è superiore a 150 km, l'indennità ammonta a 111,83 EUR.»

     2) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

     «2. Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, né da parte dell'SGC, né da parte del datore di lavoro, gli sarà corrisposta un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

 

Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (in km)

Importo in EUR

 

0-150

 

0

 

> 150

 

71,89

 

> 300

 

127,80

 

> 500

 

207,68

 

> 800

 

335,48

 

> 1 300

 

527,18

 

> 2 000

 

631,03

 

     La suddetta indennità è versata mensilmente alla scadenza.»

     3) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

     «4. Agli END che, nel corso dei tre anni conclusisi sei mesi prima dell'inizio del distacco, risiedevano abitualmente o esercitavano la propria attività professionale principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco, è corrisposta un'indennità di soggiorno giornaliera di 27,96 EUR. Ai fini della presente disposizione, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello delle sede di distacco o per un'organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all'adozione.