§ 19.3.120 – Regolamento 20 dicembre 2004, n. 31/2005.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 31/2005 del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:20/12/2004
Numero:31


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art. 11.     
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art. 15.      Con effetto al 1
Art.  16.
Art.  17.
Art.  18.
Art.  19.
Art.  20.


§ 19.3.120 – Regolamento 20 dicembre 2004, n. 31/2005.

Regolamento (CE, EURATOM) n. 31/2005 del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni.

(G.U.U.E. 12 gennaio 2005, n. L 8).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

     visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando che al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2004,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Con effetto al 1° luglio 2004, la data «1° luglio 2003» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2004».

 

     Art. 2.

     Con effetto al 1° luglio 2004, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

     Con effetto al 1° gennaio 2005, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

     Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

     Con effetto al 1° maggio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

     (Omissis)

 

     Art. 4.

     Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1 072,48 EUR per le famiglie monoparentali.

 

     Art. 5.

     Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.

     Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.

     Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.

     Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.

     Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.

 

     Art. 6.

     Con effetto al 1° gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

     — 0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km;

     — 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km;

     — 0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km;

     — 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km;

     — 0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km;

     — 0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km;

     — 0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

     Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

     — 167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

     — 334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

 

     Art. 7.

     Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

     — 34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

     — 27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

 

     Art. 8.

     Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

     — 983,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

     — 584,90 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

 

     Art. 9.

     Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 179,72 EUR, il limite superiore a 2 359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1 072,48 EUR.

 

     Art. 10.

     Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 11.

     Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 12.

     Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

     — 739,90 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

     — 438,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

 

     Art. 13.

     Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 884,79 EUR, il limite superiore a 1 769,58 EUR e la riduzione forfettaria a 804,36 EUR.

 

     Art. 14.

     Con effetto al 1° luglio 2004, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissate a 337,16 EUR, 508,90 EUR, 556,42 EUR e 758,58 EUR.

 

     Art. 15.

     Con effetto al 1o luglio 2004, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente 4,867097.

 

     Art. 16.

     Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 17.

     Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

     1.7.2004-31.12.2004: 262,79

     1.1.2005-31.12.2005: 275,97

     1.1.2006-31.12.2006: 289,16

     1.1.2007-31.12.2007: 302,35

     1.1.2008-31.12.2008: 315,53.

 

     Art. 18.

     Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

     1.7.2004-31.8.2005: 16,06

     1.9.2005-31.8.2006: 32,12

     1.9.2006-31.8.2007: 48,17

     1.9.2007-31.8.2008: 64,24.

 

     Art. 19.

     Con effetto al 1° luglio 2004, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, è fissato a:

     — 116,32 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

     — 178,34 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.