Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.3 amministrazione |
Data: | 20/12/2004 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. Con effetto al 1 |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
§ 19.3.120 – Regolamento 20 dicembre 2004, n. 31/2005.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 31/2005 del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni.
(G.U.U.E. 12 gennaio 2005, n. L 8).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e modificati da ultimo dal
vista la proposta della Commissione,
considerando che al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Con effetto al 1° luglio 2004, la data «1° luglio 2003» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2004».
Art. 2.
Con effetto al 1° luglio 2004, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
Art. 3.
Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1° gennaio 2005, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1° luglio 2004, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1° maggio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:
(Omissis)
Art. 4.
Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1 072,48 EUR per le famiglie monoparentali.
Art. 5.
Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.
Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.
Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.
Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.
Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.
Art. 6.
Con effetto al 1° gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
— 0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km;
— 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km;
— 0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km;
— 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km;
— 0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km;
— 0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km;
— 0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
— 167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
— 334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Art. 7.
Con effetto al 1° luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
— 34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;
— 27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Art. 8.
Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— 983,69 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;
— 584,90 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Art. 9.
Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 179,72 EUR, il limite superiore a 2 359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1 072,48 EUR.
Art. 10.
Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
Art. 12.
Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— 739,90 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;
— 438,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Art. 13.
Con effetto al 1° luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 884,79 EUR, il limite superiore a 1 769,58 EUR e la riduzione forfettaria a 804,36 EUR.
Art. 14.
Con effetto al 1° luglio 2004, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissate a 337,16 EUR, 508,90 EUR, 556,42 EUR e 758,58 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2004, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente 4,867097.
Art. 16.
Con effetto al 1° luglio 2004, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:
(Omissis)
Art. 17.
Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.2004-31.12.2004: 262,79
1.1.2005-31.12.2005: 275,97
1.1.2006-31.12.2006: 289,16
1.1.2007-31.12.2007: 302,35
1.1.2008-31.12.2008: 315,53.
Art. 18.
Con effetto al 1° luglio 2004, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.2004-31.8.2005: 16,06
1.9.2005-31.8.2006: 32,12
1.9.2006-31.8.2007: 48,17
1.9.2007-31.8.2008: 64,24.
Art. 19.
Con effetto al 1° luglio 2004, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, è fissato a:
— 116,32 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
— 178,34 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
Art. 20.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.