Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 21/03/2005 |
Numero: | 462 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 1.6.Z57 – Regolamento 21 marzo 2005, n. 462.
Regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
(G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 75).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
(2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 500 693 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
(3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
(4) Qualora il ritiro dell’orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
(5) Per evitare reimportazioni, è necessario che le esportazioni nel quadro di questa gara siano limitate ad alcuni paesi terzi.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.
Art. 3.
1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza alcuna maggiorazione mensile.
2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.
3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
Art. 4.
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del
Art. 5.
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 31 marzo 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 5 maggio 2005 e il 26 maggio 2005.
3. L'ultima gara parziale scade il 23 giugno 2005, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Fax (49-228) 68 45 39 85
(49-228) 68 45 32 76. [2]
Art. 6.
1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario, se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio con la frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:
a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
— 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 64 kg/hl,
— un punto percentuale per il tenore di umidità,
— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del
— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del
l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
— accettare la partita tal quale,
— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo d'intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.
2. Tuttavia, se l'uscita dell’orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.
3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.
4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.
Art. 7.
In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa,
Art. 8.
1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.
Art. 9.
L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III tramite i numeri menzionati nell'allegato IV.
Art. 10.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I [3]
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)
ALLEGATO IV
(Omissis)
[1] Articolo così sostituto dall’art. 1 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[3] Allegato sostituito dall’art. 1 del