§ 1.6.P53 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 579.
Regolamento (CE) n. 579/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 per quanto riguarda le quantità massime e le qualità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/03/2004
Numero:579


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.P53 – Regolamento 26 marzo 2004, n. 579.

Regolamento (CE) n. 579/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 per quanto riguarda le quantità massime e le qualità minime di riso ammissibili all'intervento durante la campagna 2003/2004.

(G.U.U.E. 27 marzo 2004, n. L 90).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 8, lettera b),

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento sono state fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha limitato a 100 000 tonnellate le quantità acquistate dagli organismi di intervento nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2004. Per suddividere equamente tale quantità nel tempo e nello spazio occorre fissare delle quantità per Stato membro produttore e per quota.

     (3) Per garantire l'utilizzazione integrale delle quantità totali disponibili occorre prevedere il riporto da una quota all'altra dei quantitativi non utilizzati e considerare l'ultima quota una quota comune da assegnare all'insieme della Comunità

     (4) Per evitare domande a fini speculativi occorre esigere dall'operatore la costituzione di una cauzione. È tuttavia opportuno modulare tale cauzione in funzione della categoria di operatori di cui trattasi, tenendo conto delle altre garanzie da essi apportate, e distinguere in particolare i produttori e i raggruppamenti di produttori che hanno soddisfatto i requisiti del regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso.

     (5) Per rafforzare il ruolo di rete di sicurezza svolto dall'intervento e promuovere la produzione di riso di buona qualità, occorre aumentare il livello minimo della resa alla lavorazione richiesto per l'acquisto all'intervento.

     (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 708/98 è modificato come segue:

     a) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal seguente:

     «— la resa alla lavorazione non è inferiore di sei punti alle rese di base di cui all'allegato II.B,»

     b) È inserito il seguente articolo 3 bis:

     «Articolo 3 bis

     Le quantità di risone ammissibili all'intervento durante la campagna 2003/2004 sono ripartite in due quote per gli Stati membri produttori, ed in una quota comune, per l'insieme della Comunità, comprendente tutte le quantità disponibili non utilizzate fino a quel periodo, conformemente alla tabella che figura nell'allegato IV.»

     c) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     1. Le offerte di vendita all'intervento devono formare oggetto di domanda scritta presentata ad un organismo d'intervento e conformemente ad un modello approntato da detto organismo. Pena l'inammissibilità, le offerte per le quote n. 1, 2 e 3, che figurano nell'allegato IV, devono essere presentate rispettivamente dal 1° al 9 aprile 2004, dal 10 al 14 maggio 2004 e dal 14 al 18 giugno 2004 e devono recare i seguenti elementi:

     a) nome dell'offerente;

     b) luogo di magazzinaggio del riso offerto;

     c) quantità offerta ai sensi dell'articolo 1;

     d) varietà;

     e) caratteristiche principali inclusa la resa globale e la resa in grani interi alla lavorazione;

     f) anno di raccolta;

     g) quantità minima dell'offerta, al di sotto della quale l'offerta è considerata dall'offerente come non presentata;

     h) centro d'intervento per il quale è presentata l'offerta;

     i) la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 50 EUR per tonnellata di risone, ridotta a 20 EUR per i produttori o i raggruppamenti di produttori che hanno soddisfatto i requisiti del regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso,

     j) la dichiarazione che il prodotto è di origine comunitaria,

     con indicazione della regione di produzione;

     k) i trattamenti fitosanitari effettuati, con indicazione delle dosi utilizzate.

     Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate. 2. In caso di inammissibilità dell'offerta, l'operatore interessato ne è informato dall'organismo d'intervento entro i dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della stessa.

     3. Per ciascuna quota l'autorità competente dello Stato membro verifica entro il 29 aprile 2004 e il 3 giugno 2004, rispettivamente per le quote n. 1 e 2 che figurano nell'allegato IV, se la quantità totale dell'offerta supera o no la quantità disponibile. In caso di superamento, essa calcola un coefficiente di attribuzione delle quantità con sei decimali, corrispondente al valore massimo in base al quale la quantità totale attribuita, tenuto conto della quantità minima di ciascuna offerta, risulta inferiore o uguale alla quantità disponibile. In caso di non superamento il coefficiente di attribuzione è uguale a 1.

     Se del caso la quantità non utilizzata, pari alla differenza tra la quantità disponibile e la quantità totale attribuita, si aggiunge alla quantità prevista per la quota successiva.

     Entro il giorno successivo alla data indicata nel primo comma l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione il valore del coefficiente di attribuzione, la quantità totale attribuita e la quantità non utilizzata riportata alla quota successiva. Tale informazione è pubblicata quanto prima dalla Commissione sul suo sito informatico.

     Entro il secondo giorno successivo alla data indicata nel primo comma l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente l'accettazione della sua offerta sino a concorrenza di una quantità pari alla quantità offerta moltiplicata per il coefficiente di attribuzione. Detta quantità è tuttavia riportata a 0 se risulta inferiore alla quantità minima indicata nell'offerta.

     4. Per la quota n. 3 che figura nell'allegato IV, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'8 luglio, le quantità offerte, se del caso con l'indicazione delle quantità minime. Tale comunicazione comporta le informazioni riportate nell'allegato V ed è effettuata per via elettronica mediante l'apposito formulario fornito agli Stati membri dalla Commissione. Detta comunicazione deve essere effettuata anche se non è stata presentata nessuna offerta.

     La Commissione raccoglie tutte le offerte presentate negli Stati membri e verifica se la quantità totale delle offerte superi o no la quantità disponibile. In caso di superamento essa calcola un coefficiente di attribuzione delle quantità con sei decimali, corrispondente al valore massimo in base al quale la quantità totale attribuita, tenuto conto della quantità minima di ciascuna offerta, risulta inferiore o uguale alla quantità disponibile. In caso di non superamento il coefficiente di attribuzione è uguale a 1.

     Entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione di detto coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente l'accettazione della sua offerta sino a concorrenza di una quantità attribuita pari alla quantità offerta moltiplicata per il coefficiente di attribuzione. Detta quantità è tuttavia riportata a 0 se risulta inferiore alla quantità minima indicata nell'offerta.

     5. La cauzione di cui al paragrafo 1, lettera i), è svincolata proporzionalmente alla quantità offerta ma non attribuita. La cauzione è svincolata integralmente non appena è stato consegnato il 95 % della quantità attribuita, conformemente al disposto dell'articolo 6.»

     d) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

     «Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento dello Stato membro di produzione per il centro d'intervento di detto Stato membro più vicino al luogo in cui si trova il risone al momento dell'offerta.»

     e) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

     «In tal caso la merce presa in consegna deve essere depositata separatamente dalle altre merci.»

     f) Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

     g) Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO IV

 

Quote di cui all'articolo 3 bis

(in tonnellate)

 

Stato membro

Quota n. 1

Quota n. 2

Quota n. 3

 

Grecia

 

3 116

 

3 116

 

 

 

 

 

 

Spagna

 

13 658

 

13 658

 

Francia

 

2 788

 

2 788

 

Italia

 

27 176

 

27 176

 

Ungheria

 

 

408

 

Portogallo

 

3 058

 

3 058

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)