Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 03/12/2003 |
Numero: | 2125 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.N20 - Regolamento 3 dicembre 2003, n. 2125.
Regolamento (CE) n. 2125/2003 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 per quanto riguarda la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e i fondi di esercizio
(G.U.U.E. 4 dicembre 2003, n. L 319).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli 13 e 14 del
(2) L'articolo 28 di tale regolamento, recante disposizioni transitorie, così come è stato rettificato dal
(3) Al fine di non indebolire in misura significativa l'efficacia delle verifiche citate in precedenza e per consentire alle autorità nazionali competenti di compiere il proprio dovere di istruzione dei programmi entro termini ragionevoli, è opportuno - limitatamente al 2003 - derogare alla data finale del 15 dicembre e consentire agli Stati membri di prendere le decisioni previste agli articoli 13 e 14 del suddetto regolamento entro il 31 gennaio 2004. Gli Stati membri possono prendere disposizioni per consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° gennaio 2004.
(4) Tenuto conto della situazione d'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Limitatamente al 2003 e in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, del
2. La decisione di approvazione può prevedere l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del