Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 12/03/2004 |
Numero: | 466 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.P12 – Regolamento 12 marzo 2004, n. 466.
Regolamento (CE) n. 466/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2125/2003 per quanto riguarda il termine per la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e sui fondi di esercizio.
(G.U.U.E. 13 marzo 2004, n. L 77).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per motivi di sovraccarico amministrativo, alcuni Stati membri non sono stati in grado di finalizzare tutti i programmi e deliberare in merito entro il nuovo termine del 31 gennaio 2004. Per non recare pregiudizio agli operatori e consentire alle autorità nazionali di proseguire l'esame dei programmi, è opportuno prorogare il termine in questione fino al 15 marzo 2004.
(3) In considerazione dell'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 1 del
«1. Limitatamente al 2003 e in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.