§ 1.6.P12 – Regolamento 12 marzo 2004, n. 466.
Regolamento (CE) n. 466/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2125/2003 per quanto riguarda il termine per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/03/2004
Numero:466


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.P12 – Regolamento 12 marzo 2004, n. 466.

Regolamento (CE) n. 466/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2125/2003 per quanto riguarda il termine per la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e sui fondi di esercizio.

(G.U.U.E. 13 marzo 2004, n. L 77).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2125/2003 della Commissione, del 3 dicembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 per quanto riguarda la decisione dell'autorità nazionale competente sui programmi operativi e i fondi di esercizio, deroga, per il 2003, al termine del 15 dicembre fissato dagli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario, e autorizza gli Stati membri a prendere le decisioni di cui ai suddetti articoli 13 e 14 entro il 31 gennaio 2004.

     (2) Per motivi di sovraccarico amministrativo, alcuni Stati membri non sono stati in grado di finalizzare tutti i programmi e deliberare in merito entro il nuovo termine del 31 gennaio 2004. Per non recare pregiudizio agli operatori e consentire alle autorità nazionali di proseguire l'esame dei programmi, è opportuno prorogare il termine in questione fino al 15 marzo 2004.

     (3) In considerazione dell'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/2003, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Limitatamente al 2003 e in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003, gli Stati membri possono prendere una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio oppure sulle domande di modifica di un programma operativo entro il 15 marzo 2004.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.