Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/01/2003 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.L12 - Regolamento 6 gennaio 2003, n. 15.
Regolamento (CE) n. 15/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1793/2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato.
(G.U.C.E. 7 gennaio 2003, n. L 2).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del
«1. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata per l'olio d'oliva, inclusa la produzione di cui al paragrafo 2, è pari a:
- 1 575 575 tonnellate per la Spagna,
- 2 592 tonnellate per la Francia,
- 398 588 tonnellate per la Grecia,
- 713 620 tonnellate per l'Italia,
- 33 808 tonnellate per il Portogallo.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.