§ 1.6.L12 - Regolamento 6 gennaio 2003, n. 15.
Regolamento (CE) n. 15/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1793/2002, che fissa, per la campagna di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/01/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.L12 - Regolamento 6 gennaio 2003, n. 15.

Regolamento (CE) n. 15/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1793/2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato.

(G.U.C.E. 7 gennaio 2003, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1793/2002 della Commissione fissa la produzione stimata di olio d'oliva che può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE. Detta produzione include anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva, per valutare di quanto la produzione effettiva superi il quantitativo nazionale garantito di ogni Stato membro produttore di olio d'oliva. Per esigenze di chiarezza, è opportuno precisare che la produzione stimata include la produzione di olive da tavola espressa in equivalente olio.

     (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1793/2002.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1793/2002 è sostituito dal seguente:

     «1. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata per l'olio d'oliva, inclusa la produzione di cui al paragrafo 2, è pari a:

     - 1 575 575 tonnellate per la Spagna,

     - 2 592 tonnellate per la Francia,

     - 398 588 tonnellate per la Grecia,

     - 713 620 tonnellate per l'Italia,

     - 33 808 tonnellate per il Portogallo.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.