Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 01/12/2003 |
Numero: | 2111 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Campagne di commercializzazione e periodi di consegna |
Art. 3. Identificazione delle parcelle |
Art. 4. Forma dei contratti |
Art. 5. Richiesta di partecipazione al regime di aiuti e riconoscimento dei trasformatori |
Art. 6. Periodi e quantitativi oggetto dei contratti |
Art. 7. Contenuto dei contratti |
Art. 8. Disposizioni nazionali aggiuntive |
Art. 9. Stipula di contratti nel caso di un impegno di conferimento |
Art. 10. Data di stipula dei contratti |
Art. 11. Modifiche dei contratti |
Art. 12. Comunicazione alle autorità competenti |
Art. 13. Informazioni concernenti la partecipazione al regime di aiuti |
Art. 14. Informazioni concernenti l'inizio delle consegne o della trasformazione |
Art. 15. Informazioni sui contratti |
Art. 16. Requisiti minimi di qualità |
Art. 17. Comunicazione delle consegne e dei certificati di consegna |
Art. 18. Comunicazioni dei trasformatori alle autorità competenti |
Art. 19. Domande di aiuto |
Art. 20. Contenuto delle domande di aiuto |
Art. 21. Pagamento dell'aiuto |
Art. 22. Data di pagamento dell'aiuto |
Art. 23. Pagamento dell'aiuto ai soci delle organizzazioni di produttori |
Art. 24. Misure nazionali |
Art. 25. Registri delle organizzazioni di produttori |
Art. 26. Registri dei trasformatori |
Art. 27. Controlli |
Art. 28. Riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto |
Art. 29. Riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra il quantitativo consegnato e il quantitativo minimo nel quadro dei contratti pluriennali |
Art. 30. Riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra il quantitativo ammesso alla trasformazione e il quantitativo oggetto del contratto |
Art. 31. Riduzione dell'aiuto in caso di risoluzione di un contratto |
Art. 32. Risoluzione di un contratto per colpa del trasformatore |
Art. 33. Riduzione dell'aiuto in seguito a controlli delle superfici |
Art. 34. Sanzioni nazionali |
Art. 35. Sanzioni a carico del trasformatore |
Art. 36. Versamento degli importi recuperati |
Art. 37. Rispetto dei limiti di trasformazione |
Art. 38. Cooperazione amministrativa tra Stati membri |
Art. 39. Comunicazioni |
Art. 40. Stipula dei contratti per la campagna 2003/2004 |
Art. 41. Abrogazione |
Art. 42. Entrata in vigore |
§ 1.6.N17 - Regolamento 1 dicembre 2003, n. 2111.
Regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.
(G.U.U.E. 2 dicembre 2003, n. L 317).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è necessario modificare il
(2) Per garantire un'applicazione uniforme del regime di aiuti istituito dal suddetto regolamento, occorre definire le campagne di commercializzazione e i periodi equivalenti per gli agrumi elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, raccolti nella Comunità.
(3) Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del
(4) In considerazione delle diverse caratteristiche strutturali e varietali della produzione e delle condizioni di commercializzazione degli agrumi freschi e trasformati nei vari Stati membri, nonché al fine di garantire il regolare approvvigionamento dell'industria di trasformazione e un adeguato monitoraggio del regime di aiuti da parte delle autorità competenti, la durata minima dei contratti non pluriennali dovrebbe essere di almeno cinque mesi interi e consecutivi di una stessa campagna di commercializzazione. Questi contratti «a breve termine» verrebbero stipulati in diversi momenti della campagna in questione, in funzione del periodo coperto. Ai fini di un'oculata applicazione del regime di aiuti, i periodi coperti da due contratti a breve termine distinti dovrebbero susseguirsi e non sovrapporsi gli uni agli altri.
(5) Per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati entro una data determinata, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro certi limiti, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti.
(6) Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96, e per consentire ai produttori e alle imprese di trasformazione della Comunità di adattarsi all'evoluzione della domanda di mercato e alla crescente concorrenza sul piano internazionale, è opportuno conferire agli Stati membri un certo margine di discrezionalità quanto alla fissazione della data entro la quale devono essere stipulati i contratti.
(7) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti. Le autorità competenti dovrebbero anche conoscere le imprese di trasformazione che stipulano contratti con le suddette organizzazioni di produttori, nonché la capacità di trasformazione dei loro impianti. A questo scopo, i trasformatori di agrumi che desiderino beneficiare del regime di aiuti devono farne richiesta alle autorità competenti prima di una certa data, fissata da queste ultime.
(8) Per motivi economici e sociali, gli agrumi prodotti nella Comunità vengono trasformati per la maggior parte in quegli Stati membri che dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96. Ai fini del corretto funzionamento del regime mediante contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e trasformatori, nonché per garantire l'offerta al consumatore di prodotti finiti di qualità soddisfacente e a prezzi convenienti, occorre che le imprese trasformatrici di agrumi operanti nei suddetti Stati membri siano riconosciute dalle autorità competenti prima della stipulazione dei contratti.
(9) Al fine di consolidare la gestione del regime di aiuti, gli Stati membri che non dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96, devono essere autorizzati a determinare i requisiti per il riconoscimento dei trasformatori i cui stabilimenti di trasformazione sono situati sul loro territorio.
(10) Esiste uno stretto legame tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito ottenuto. La materia prima deve pertanto rispondere a determinati requisiti minimi.
(11) Per rendere più flessibile l'applicazione del sistema, le comunicazioni che devono essere trasmesse dalle organizzazioni di produttori ai fini del controllo della produzione si dovranno basare su un'analisi dei rischi definita dagli Stati membri interessati.
(12) Se la trasformazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto, al fine di permettere l'efficace espletamento dei controlli da parte delle autorità competenti, gli Stati membri interessati devono adottare le disposizioni comuni aggiuntive e le procedure amministrative necessarie in ordine alle comunicazioni che devono essere trasmesse dalle organizzazioni di produttori e ai certificati di consegna.
(13) Nelle domande di aiuto per ciascun prodotto devono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la ricevibilità, tenuto conto degli elementi che figurano nei contratti.
(14) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere una documentazione aggiornata, nonché, in particolare, precisare le superfici coltivate ad arance, piccoli agrumi, limoni, pompelmi e pomeli sulla base del
(15) Per la gestione del regime di aiuti occorre definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e le trasformazioni, che coprano un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto, e stabilire sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni, di mancato rispetto delle clausole contrattuali o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati. Nondimeno, è opportuno conferire agli Stati membri un certo margine di discrezionalità riguardo ai casi in cui le organizzazioni di produttori non siano in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per colpa del trasformatore.
(16) Ferme restando le garanzie e la qualità dei controlli effettuati, è opportuno ridurre il numero di controlli obbligatori sulle scorte reali. Nondimeno, i trasformatori o gli stabilimenti di trasformazione che non hanno beneficiato del regime di aiuti nel corso della campagna precedente devono essere sottoposti ad almeno due controlli nel corso della prima campagna in cui beneficiano del regime.
(17) Per poter applicare e sorvegliare debitamente il presente regime di aiuti e, se necessario, adattarlo rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato, la Commissione ha bisogno di ricevere dagli Stati membri informazioni tempestive, attendibili e aggiornate.
(18) Per agevolare il passaggio dalla normativa precedente a quella istituita dal presente regolamento, occorre adottare disposizioni transitorie.
(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e le organizzazioni di produttori prericonosciute ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento;
b) «associazione di organizzazioni di produttori»: le associazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, istituite per iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma dello stesso regolamento e da queste controllate;
c) «produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad un'organizzazione di produttori che consegna la propria produzione a tale organizzazione perché sia commercializzata secondo le modalità stabilite nel regolamento (CE) n. 2200/96;
d) «singolo produttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;
e) «trasformatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 e, se del caso, che sia riconosciuta in conformità dell'articolo 5 del presente regolamento;
f) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
2. Le organizzazioni di produttori la cui sede sociale si trova in uno Stato membro possono beneficiare del regime comunitario di aiuti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/ 96, a condizione che lo Stato membro interessato disponga di un limite nazionale per il prodotto di cui trattasi, secondo quanto disposto nell'allegato II del citato regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, qualsiasi riferimento alle organizzazioni di produttori si intende fatto anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.
Art. 2. Campagne di commercializzazione e periodi di consegna
1. Le campagne di commercializzazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 (in prosieguo: «campagne») decorrono dal 1° ottobre al 30 settembre per i seguenti prodotti:
a) arance dolci;
b) mandarini, clementine e satsuma;
c) pompelmi e pomeli;
d) limoni.
2. L'aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano mandarini e clementine è concesso soltanto per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 30 giugno.
3. L'aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano satsuma è concesso soltanto per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 31 marzo.
4. Per una determinata campagna, il «periodo equivalente» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2202/96 va dal 1° aprile della campagna precedente al 31 marzo della campagna in corso.
Art. 3. Identificazione delle parcelle
Ai fini del presente regolamento, il sistema di identificazione delle parcelle è quello applicato per il sistema integrato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92. Le superfici devono essere dichiarate in ettari con due decimali. Per determinare la superficie delle parcelle in occasione dei controlli previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del
CAPITOLO II
CONTRATTI
Art. 4. Forma dei contratti
1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 (in prosieguo: «i contratti»), sono stipulati per iscritto. Essi sono stipulati separatamente per ciascuno dei prodotti di base indicati all'articolo 1 del suddetto regolamento e recano un numero d'identificazione.
2. I contratti possono assumere una delle forme seguenti:
a) contratto tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore;
b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori coincide con il trasformatore.
Per ciascuno dei prodotti di base di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, può essere in vigore un solo contratto a breve termine e/o un solo contratto pluriennale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, alla volta tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore.
Art. 5. Richiesta di partecipazione al regime di aiuti e riconoscimento dei trasformatori
1. I trasformatori di arance dolci, mandarini, clementine, satsuma, limoni, pompelmi e pomeli, che intendano beneficiare per la prima volta del regime di aiuti, ne fanno richiesta alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situati i loro impianti di trasformazione entro una data stabilita da queste ultime. Nella richiesta è specificata segnatamente la capacità oraria di trasformazione del trasformatore e, se del caso, la capacità oraria di estrazione, pastorizzazione e concentrazione di ogni unità di trasformazione gestita dal trasformatore.
2. Gli Stati membri che dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96, determinano i requisiti per il riconoscimento dei trasformatori i cui impianti di trasformazione sono situati sul loro territorio e li comunicano alla Commissione. Detti requisiti garantiscono che i trasformatori dispongano della capacità necessaria per effettuare le operazioni richieste.
Le autorità competenti degli Stati membri che dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, dopo aver esaminato le richieste inoltrate dai trasformatori, pubblicano, per ogni prodotto, un elenco dei trasformatori riconosciuti e dei rispettivi stabilimenti di trasformazione almeno un mese prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.
3. Gli Stati membri che non dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96, possono anch'essi applicare il disposto del paragrafo 2.
4. I trasformatori i cui impianti di trasformazione sono situati in uno Stato membro che dispone di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96, sono riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima di stipulare contratti.
Art. 6. Periodi e quantitativi oggetto dei contratti
1. I contratti a breve termine coprono almeno cinque mesi interi e consecutivi della campagna di cui trattasi.
I contratti pluriennali ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2202/96 coprono almeno tre campagne consecutive.
Per quanto riguarda le clementine, vengono stipulati contratti distinti per ciascuna delle due destinazioni possibili: succo e segmenti.
2. I periodi coperti da due contratti a breve termine stipulati dalle stesse parti nel corso di una medesima campagna devono susseguirsi e non sovrapporsi gli uni agli altri.
3. I contratti pluriennali possono riguardare nel contempo la produzione dei soci dell'organizzazione di produttori che sottoscrive il contratto e la produzione dei soci di altre organizzazioni di produttori qualora si applichi l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.
4. Per essere ammissibili all'aiuto di cui alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96, i quantitativi consegnati nell'ambito dei contratti pluriennali devono ammontare almeno a 1 000 tonnellate per ciascun contratto, per ciascun prodotto considerato e per ciascuna campagna.
Art. 7. Contenuto dei contratti
1. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:
a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria;
b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;
c) i quantitativi di materie prime da consegnare per la trasformazione, ripartiti tra le varie campagne nel caso di contratti pluriennali;
d) il periodo coperto e il calendario previsionale delle consegne al trasformatore;
e) l'impegno, da parte del trasformatore, a trasformare i quantitativi consegnati in forza del contratto;
f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il periodo di consegna; il pagamento può essere eseguito solo mediante trasferimento bancario o postale.
g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda il pagamento integrale del prezzo specificato nel contratto, i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.
Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f), e le condizioni di pagamento. Il termine di pagamento non può superare i due mesi dalla fine del mese di consegna di ogni partita;
2. Nel caso di contratti a breve termine, il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera f), può essere modificato, col mutuo consenso delle parti, mediante clausola aggiuntiva scritta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e unicamente per i quantitativi supplementari fissati in tale clausola.
Nel caso di contratti pluriennali, il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera f), per ciascuna campagna è già stabilito all'atto della firma del contratto. Tuttavia, il prezzo applicabile ad una data campagna può essere riveduto, col mutuo consenso delle parti, mediante una clausola aggiuntiva scritta entro il 1° novembre della campagna considerata.
Art. 8. Disposizioni nazionali aggiuntive
Gli Stati membri possono adottare disposizioni aggiuntive in merito ai contratti, con particolare riguardo alle indennità che il trasformatore o l'organizzazione di produttori deve versare in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.
Art. 9. Stipula di contratti nel caso di un impegno di conferimento
Nel caso di un impegno di conferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il contratto relativo alla produzione dei soci dell'organizzazione di produttori di cui trattasi è considerato stipulato dopo che sono state comunicate alle autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, nonché gli estremi e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;
b) la stima del raccolto totale;
c) il quantitativo destinato alla trasformazione, suddiviso per tipo di contratto;
d) il periodo coperto e il calendario previsionale delle consegne di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d);
e) l'impegno delle organizzazioni di produttori a trasformare i quantitativi consegnati in forza del contratto.
Il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, di cui alla lettera a), possono essere sostituiti da ogni altra informazione prevista dalla normativa nazionale, tale da consentire alle autorità competenti di identificare in modo inequivocabile il produttore in questione.
Tali informazioni sono comunicate alle autorità competenti entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 10. Data di stipula dei contratti
1. Gli Stati membri fissano la data o le date entro le quali i contratti a breve termine devono essere stipulati dalle organizzazioni di produttori aventi sede sul loro territorio. In ogni caso, i contratti a breve termine sono stipulati:
a) entro il 1° novembre della campagna di cui trattasi, nel caso di contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi; oppure
b) entro il 28 febbraio della campagna di cui trattasi, nel caso di contratti a breve termine che coprono almeno cinque ma meno di otto mesi interi e consecutivi.
2. I contratti pluriennali sono stipulati entro il 1° novembre della campagna di cui trattasi.
Art. 11. Modifiche dei contratti
1. Per i contratti a breve termine, il quantitativo inizialmente previsto nel contratto di trasformazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), può essere modificato:
a) col mutuo consenso delle parti, mediante una o due clausole aggiuntive scritte, ove si tratti di contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi; oppure
b) col mutuo consenso delle parti, mediante una clausola aggiuntiva scritta, ove si tratti di contratti a breve termine che coprono almeno cinque ma meno di otto mesi interi e consecutivi.
Il quantitativo globale previsto nella o nelle clausole aggiuntive di cui alla lettera a) non può essere superiore al 40 % del quantitativo iniziale previsto dal contratto. Se le clausole aggiuntive sono due, il quantitativo previsto da ciascuna di esse non può essere superiore al 20 % del quantitativo iniziale.
Il quantitativo globale previsto nella clausola aggiuntiva di cui alla lettera b) non può essere superiore al 20 % del quantitativo iniziale previsto dal contratto.
Le clausole aggiuntive recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono.
I quantitativi consegnati dai nuovi aderenti o da singoli produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 5, sono compresi nella clausola.
2. Per i contratti pluriennali, il quantitativo inizialmente previsto per ciascuna campagna ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), può essere modificato una volta per campagna, col mutuo consenso delle parti, mediante una clausola aggiuntiva scritta.
La clausola aggiuntiva reca il numero d'identificazione del contratto cui si riferisce. Le clausole aggiuntive sono stipulate prima del 28 febbraio della campagna di cui trattasi.
Per ogni campagna, il quantitativo da consegnare fissato nella clausola aggiuntiva non può essere superiore:
a) al 40 % del quantitativo iniziale previsto dal contratto per la campagna di cui trattasi, se la clausola aggiuntiva è stata stipulata anteriormente al 1° novembre della stessa campagna; oppure
b) al 30 % iniziale previsto dal contratto per la campagna di cui trattasi, se la clausola aggiuntiva è stata stipulata dopo il 1° novembre ma prima del 28 febbraio della stessa campagna.
Art. 12. Comunicazione alle autorità competenti
1. L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione.
Il totale dei quantitativi che figurano in tutti i contratti stipulati da una determinata organizzazione di produttori non può essere superiore, per prodotto, al quantitativo della produzione destinata alla trasformazione indicato dalla stessa organizzazione di produttori a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).
2. Gli esemplari di cui al paragrafo 1, primo capoverso, devono pervenire alle autorità competenti nei dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi precedenti l'inizio delle consegne.
In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, a condizione che tale ricevimento tardivo non pregiudichi il controllo del regime di aiuti alla produzione.
3. In ogni caso, l'aiuto comunitario non sarà pagato per i quantitativi di materie prime consegnati dalle organizzazioni di produttori ai trasformatori prima che le autorità competenti abbiano ricevuto gli esemplari di cui al paragrafo 1, primo comma.
CAPITOLO III
INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI STATI MEMBRI
Art. 13. Informazioni concernenti la partecipazione al regime di aiuti
Le organizzazioni di produttori e i trasformatori che intendano beneficiare del regime di aiuti previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 informano le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale entro venti giorni prima dell'inizio della campagna. Essi comunicano in tale occasione le informazioni richieste dallo Stato membro di cui trattasi, necessarie per la gestione e il controllo del regime di aiuti. Gli Stati membri possono stabilire che tali informazioni:
a) siano comunicate soltanto dalle nuove organizzazioni di produttori, o dai nuovi trasformatori, qualora le informazioni relative alle altre organizzazioni o agli altri trasformatori siano già disponibili;
b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o ad un periodo illimitato.
Art. 14. Informazioni concernenti l'inizio delle consegne o della trasformazione
1. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori e i trasformatori comunicano alle autorità competenti, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, la settimana in cui iniziano le consegne e la trasformazione. Tale obbligo si reputa adempiuto se le organizzazioni di produttori e i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima della data suddetta.
2. In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori pervenute dopo la data di cui al paragrafo 1. In tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna per i quali, secondo le autorità competenti, non è possibile un adeguato controllo sui requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.
Art. 15. Informazioni sui contratti
1. L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale le seguenti informazioni per ciascun prodotto:
a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore con cui sono stati stipulati contratti, nonché gli estremi e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima;
b) la stima del raccolto totale;
c) il quantitativo destinato alla trasformazione;
d) le rese medie per ettaro dell'organizzazione di produttori e la percentuale media di tale quantitativo consegnata alla trasformazione durante le due campagne precedenti.
Il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, di cui alla lettera a), possono essere sostituiti da ogni altra informazione prevista dalla normativa nazionale, tale da consentire alle autorità competenti di identificare in modo inequivocabile il produttore in questione.
2. Le organizzazioni di produttori o i singoli produttori di cui trattasi forniscono le informazioni previste al paragrafo 1 all'organizzazione di produttori firmataria del contratto, che le trasmette all'organismo designato dallo Stato membro, qualora l'organizzazione di produttori firmataria del contratto:
a) commercializzi la produzione destinata alla trasformazione dei soci di altre organizzazioni di produttori, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96; e/o,
b) ammetta a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96.
3. Per poter beneficiare degli aiuti, le organizzazioni di produttori e i singoli produttori di cui al paragrafo 2 sottoscrivono accordi con l'organizzazione di produttori firmataria del contratto.
Questi accordi riguardano l'intera produzione agrumicola consegnata alla trasformazione dalle organizzazioni di produttori e dai singoli produttori di cui trattasi e recano almeno i seguenti elementi:
a) numero di campagne oggetto dell'accordo;
b) quantitativi da consegnare alla trasformazione, ripartiti per produttore, per prodotto e secondo il calendario delle consegne di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d);
c) effetti del mancato rispetto dell'accordo.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito agli accordi di cui al primo comma, con particolare riguardo alle indennità che l'organizzazione di produttori o il singolo produttore devono versare in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, nonché alle false dichiarazioni rese dall'organizzazione di produttori o dai singoli produttori all'organizzazione di produttori firmataria dei contratti.
4. Gli Stati membri fissano la data entro cui devono essere trasmesse le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, unitamente a una copia degli accordi di cui al paragrafo 3, alle autorità competenti di cui al paragrafo 1, onde consentire l'espletamento dei necessari controlli.
5. Qualora un produttore aderisca ad un'organizzazione di produttori, o un singolo produttore concluda un accordo con un'organizzazione di produttori, successivamente alle date di cui al paragrafo 4, le informazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, una copia degli accordi di cui al paragrafo 3 sono trasmessi, per quanto riguarda il nuovo socio o il singolo produttore, alle autorità competenti indicate al paragrafo 1 entro trenta giorni dalla data a partire dalla quale la sua adesione o l'accordo ha efficacia.
CAPITOLO IV
MATERIE PRIME
Art. 16. Requisiti minimi di qualità
I prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori ai trasformatori in forza di un contratto devono rispondere ai requisiti minimi di qualità fissati nell'allegato I.
Art. 17. Comunicazione delle consegne e dei certificati di consegna
1. Le organizzazioni di produttori comunicano, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente, ogni consegna alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.
Nella comunicazione si precisa in particolare il quantitativo da consegnare, l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato e il numero d'identificazione del contratto al quale si riferisce la consegna. La comunicazione è inoltrata per via elettronica e le autorità destinatarie ne conservano traccia scritta per almeno tre anni.
Le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere le informazioni supplementari che ritiene necessarie per il controllo fisico delle consegne.
Qualora i dati di cui al secondo comma vengano modificati dopo la loro comunicazione, i nuovi dati sono comunicati secondo le stesse modalità della comunicazione iniziale prima dell'inizio della consegna. Dopo la comunicazione iniziale, è ammessa una sola modifica.
Le autorità competenti possono, sulla base di un'analisi dei rischi effettuata dallo Stato membro interessato e concernente sia le organizzazioni di produttori che i trasformatori, dispensare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di comunicare ogni consegna o chiedere che le informazioni vengano trasmesse in forma meno dettagliata, a condizione che ciò non pregiudichi il controllo del regime di aiuti alla produzione.
2. Per ogni prodotto, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata in forza di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue:
a) la data e l'ora dello scarico;
b) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
c) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce;
d) il peso lordo e il peso netto;
e) ove del caso, il tasso di riduzione, calcolato in base ai requisiti minimi di qualità fissati nell'allegato I.
Il certificato di consegna è redatto in quattro esemplari. Esso viene firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Ogni certificato reca un numero d'identificazione.
3. Il trasformatore e l'organizzazione di produttori conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna.
L'organizzazione di produttori trasmette anche un esemplare o una telecomunicazione scritta o un messaggio elettronico contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.
4. Almeno un mese prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, gli Stati membri che dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96, fissano e pubblicano la maniera in cui i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1, secondo comma e al paragrafo 2, primo comma, lettera b), saranno identificati, ai fini dell'espletamento degli opportuni controlli fisici da parte delle autorità competenti.
5. Se la trasformazione ha luogo in un altro Stato membro, al fine di garantire e rafforzare gli opportuni controlli fisici da parte delle autorità competenti, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione e lo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto adottano le disposizioni comuni aggiuntive e le procedure amministrative necessarie in ordine alle comunicazioni e ai certificati di consegna di cui ai paragrafi 1 e 2.
In particolare, gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente l'identificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, che figurerà nelle comunicazioni delle organizzazioni di produttori e nei certificati di consegna. L'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato è pubblicata dagli Stati membri interessati conformemente al paragrafo 4.
6. Qualora una partita appartenga, totalmente o parzialmente, a produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) o b), l'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette una copia del certificato di consegna previsto al paragrafo 2 del presente articolo a ciascuna organizzazione di produttori interessata e ai singoli produttori in causa.
7. Per ogni trimestre dall'inizio della campagna ed entro il 10 del mese successivo, le organizzazioni di produttori comunicano alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 i quantitativi consegnati, suddivisi per partita e per prodotto. I quantitativi consegnati in forza di contratti sono suddivisi per contratto e secondo l'importo dell'aiuto corrispondente.
8. I documenti prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni indicate al paragrafo 2.
Art. 18. Comunicazioni dei trasformatori alle autorità competenti
1. Per ogni semestre dall'inizio della campagna ed entro il 10 del mese successivo, i trasformatori che sottoscrivono contratti con le organizzazioni di produttori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori ha la sua sede sociale e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione, le informazioni seguenti per ogni prodotto:
a) il quantitativo di prodotti ricevuti per ciascuna partita e per ciascun contratto, nonché il quantitativo di prodotti ricevuti al di fuori dei contratti;
b) i quantitativi di succo ottenuti, ripartiti secondo il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate in forza di contratti;
c) la resa media in succo, espressa in peso, della materia prima e la concentrazione del succo, espressa in gradi Brix;
d) i quantitativi di segmenti ottenuti, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate in forza di contratti.
I quantitativi sono espressi in peso netto.
Le comunicazioni sono firmate dal trasformatore che ne attesta in tal modo la veridicità.
2. Entro quarantacinque giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna, i trasformatori comunicano alle autorità competenti di cui al paragrafo 1, per ciascun prodotto, quanto segue:
a) i quantitativi ricevuti, ripartiti per prodotto finito ottenuto;
b) i quantitativi ricevuti in forza dei contratti, ripartiti per periodo di consegna e per tipo di contratto (a breve termine o pluriennale);
c) i quantitativi ricevuti in forza dei contratti, ripartiti per prodotto finito ottenuto;
d) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera a);
e) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera c);
f) i quantitativi di ciascun prodotto finito in giacenza alla fine delle operazioni di trasformazione della campagna.
I quantitativi sono espressi in peso netto.
Per il succo, i quantitativi di cui alle lettere d) ed e) sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix.
CAPITOLO V
DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO DEGLI AIUTI
Art. 19. Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori presentano le domande di aiuto, per prodotto e per campagna, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale.
Tali domande di aiuto sono presentate:
a) entro il 30 aprile per i quantitativi di arance dolci, mandarini, clementine, satsuma, limoni, pompelmi e pomeli ammessi alla trasformazione durante la prima metà della campagna;
b) entro il 31 ottobre della campagna successiva per i quantitativi di arance dolci, limoni, pompelmi e pomeli ammessi alla trasformazione durante la seconda metà della campagna;
c) entro il 31 luglio per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna.
2. Se la domanda di aiuto viene presentata dopo la scadenza dei termini previsti al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore a 15 giorni, non viene versato alcun aiuto.
3. In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, a condizione che ciò non pregiudichi il controllo del regime di aiuti alla produzione. In tal caso, il paragrafo 2 non si applica.
4. Per le clementine vengono presentate domande di aiuto distinte per ciascuna delle due destinazioni possibili: succo e segmenti.
Art. 20. Contenuto delle domande di aiuto
Ogni domanda di aiuto reca in particolare le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;
b) il quantitativo oggetto della domanda di aiuto, ripartito per contratto e in funzione dell'importo dell'aiuto corrispondente; tale quantitativo non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;
c) il prezzo medio di vendita per il quantitativo consegnato in forza dei contratti;
d) il quantitativo consegnato al di fuori del contratto nel corso dello stesso periodo e il suo prezzo medio di vendita.
Art. 21. Pagamento dell'aiuto
Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto versano l'aiuto non appena hanno eseguito i controlli previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e controllato la corrispondenza tra la domanda di aiuto e i certificati di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 2, relativi al prodotto in questione.
Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce allo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto la prova che il prodotto è stato effettivamente consegnato e ammesso alla trasformazione.
Non è concesso alcun aiuto in mancanza della prova di cui al secondo comma, né per i quantitativi per i quali non sono stati eseguiti i controlli di cui al primo comma.
Art. 22. Data di pagamento dell'aiuto
L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori:
a) entro il 30 giugno per i quantitativi di arance dolci, mandarini, clementine, satsuma, limoni, pompelmi e pomeli ammessi alla trasformazione durante la prima metà della campagna;
b) entro il 31 dicembre della campagna successiva per i quantitativi di arance dolci, limoni, pompelmi e pomeli ammessi alla trasformazione durante la seconda metà della campagna;
c) entro il 30 settembre per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna.
Art. 23. Pagamento dell'aiuto ai soci delle organizzazioni di produttori
Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi soci e, ove del caso, ai produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b). Nei casi contemplati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il versamento può essere effettuato mediante apertura di una linea di credito.
Nel caso di un'organizzazione di produttori costituita, in tutto o in parte, da soci che, a loro volta, sono persone giuridiche costituite da produttori, tali persone giuridiche trasferiscono il versamento di cui al primo comma ai produttori entro quindici giorni lavorativi.
CAPITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI
SEZIONE 1
Controlli
Art. 24. Misure nazionali
1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
a) garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
b) prevenire e perseguire le irregolarità e applicare le sanzioni previste dal presente regolamento;
c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;
d) verificare i registri di cui agli articoli 25 e 26 ed accertarne la concordanza con la contabilità imposta dalla normativa nazionale alle organizzazioni di produttori e ai trasformatori;
e) effettuare i controlli previsti all'articolo 27, senza preavviso e nei periodi adeguati.
2. Gli Stati membri devono programmare i loro controlli di cui all'articolo 27 sulla base di un'analisi dei rischi che prenda in considerazione, fra l'altro:
a) le risultanze dei controlli eseguiti negli anni precedenti;
b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;
c) la resa della materia prima per zona di produzione omogenea;
d) il rapporto tra i quantitativi consegnati e la stima del raccolto totale;
e) la resa della materia prima in termini di prodotto finito.
I criteri su cui si basa l'analisi dei rischi vengono periodicamente aggiornati.
3. Qualora vengano riscontrate irregolarità o anomalie, gli Stati membri aumentano la frequenza e il tasso dei controlli di cui all'articolo 27 in funzione della gravità delle risultanze.
Art. 25. Registri delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori che consegnano prodotti all'industria di trasformazione tengono un registro per ciascun prodotto consegnato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti:
a) per i quantitativi consegnati in forza di contratti pluriennali:
i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;
ii) il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;
b) per i quantitativi consegnati in forza di contratti a breve termine:
i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;
ii) il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;
iii) i quantitativi totali consegnati, per giorno di consegna, ripartiti secondo l'aiuto applicabile;
c) per i quantitativi consegnati al di fuori di un contratto:
i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del trasformatore;
ii) il peso netto di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione.
2. Le organizzazioni di produttori e i singoli produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 2, sono soggetti alle ispezioni e ai controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tengono tutti i registri e le informazioni supplementari prescritti da queste autorità per il controllo della conformità al presente regolamento.
Per ciascun prodotto di base e per ciascun produttore, tali registri e informazioni supplementari devono consentire di stabilire la corrispondenza tra le superfici, il raccolto totale, i quantitativi totali consegnati all'organizzazione di produttori e i quantitativi consegnati alla trasformazione, da un lato, e il versamento degli aiuti e gli importi pagati dal trasformatore, dall'altro. A questo scopo, tali registri e informazioni supplementari riguardano anche i quantitativi venduti sul mercato del fresco, quelli ritirati dal mercato e i quantitativi rimanenti.
3. Gli Stati membri possono stabilire la forma dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati ai fini del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono disporre che i registri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano certificati allo stesso modo dei registri o documenti contabili prescritti dalla normativa nazionale, purché ciò non pregiudichi il controllo del regime di aiuti alla produzione.
Art. 26. Registri dei trasformatori
1. I trasformatori tengono un registro per ciascun prodotto acquistato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti:
a) per i quantitativi acquistati presso organizzazioni di produttori in forza di contratti:
i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;
ii) il peso netto di ogni partita ricevuta e ammessa alla trasformazione e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente, nonché l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;
b) per gli altri quantitativi acquistati:
i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del venditore;
ii) il peso netto di ogni partita ricevuta;
c) i quantitativi di succo ottenuti giornalmente, ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate in forza di contratti;
d) i quantitativi di segmenti ottenuti giornalmente, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate in forza di contratti;
e) i quantitativi e i prezzi dei prodotti finiti acquistati giornalmente dal trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del venditore;
f) i quantitativi e i prezzi dei prodotti finiti che lasciano giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; queste indicazioni possono figurare nel registro sotto forma di riferimento a documenti giustificativi esistenti altrove, purché tali documenti contengano le informazioni richieste;
g) i quantitativi dei prodotti finiti in giacenza alla fine della campagna.
I quantitativi sono espressi in peso netto.
Per il succo, i quantitativi di cui alle lettere e), f) e g) sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix.
Il trasformatore aggiorna quotidianamente, per ciascun stabilimento, i registri relativi alle scorte di succhi e/o di segmenti.
2. Il trasformatore conserva, durante i cinque anni successivi alla fine della campagna in cui il prodotto di cui trattasi è stato trasformato, le prove del pagamento di tutte le materie prime acquistate in forza del contratto o delle eventuali clausole aggiuntive. Egli conserva inoltre, per cinque anni, la prova dell'acquisto o della vendita del succo trasformato.
3. Il trasformatore è soggetto alle ispezioni e ai controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tiene tutti i registri supplementari prescritti da queste autorità per i controlli che giudicano necessari.
4. Gli Stati membri possono stabilire la forma dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati ai fini del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono disporre che i registri di cui ai paragrafi 1 e 3 siano certificati allo stesso modo dei registri o documenti contabili prescritti dalla normativa nazionale, purché ciò non pregiudichi il controllo del regime di aiuti alla produzione.
Art. 27. Controlli
1. I seguenti controlli sono condotti per ciascuna organizzazione di produttori che consegna arance dolci, mandarini, clementine, satsuma, limoni, pompelmi e pomeli destinati alla trasformazione, per ciascun prodotto e per ogni campagna di commercializzazione:
a) controlli fisici su almeno:
i) il 5 % delle superfici di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);
ii) il 20 % dei quantitativi consegnati alla trasformazione, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e il rispetto dei requisiti minimi di qualità di cui all'allegato I;
b) controlli amministrativi e contabili su almeno:
i) il 5 % dei produttori con cui sono stati stipulati contratti, al fine di verificare, in particolare, che le superfici, il raccolto totale, il quantitativo consegnato all'organizzazione di produttori e il quantitativo consegnato alla trasformazione corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 23 e agli importi ricevuti;
ii) il 10 % degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 3;
c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare che i quantitativi consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, i quantitativi consegnati alla trasformazione, i certificati di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e i quantitativi indicati nella domanda di aiuto corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 23 e agli importi pagati dal trasformatore;
d) controlli amministrativi sulla totalità delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi e verifiche incrociate su tutte le parcelle dichiarate.
2. I seguenti controlli sono condotti per ciascun trasformatore di arance dolci, mandarini, clementine, satsuma, limoni, pompelmi e pomeli, per ciascuno stabilimento, prodotto ricevuto e per ogni campagna di commercializzazione:
a) controlli amministrativi e contabili su almeno:
i) il 5 % delle partite ricevute in forza di ciascuno dei due tipi di contratto (a breve termine o pluriennale), al fine di verificare la copertura contrattuale dei quantitativi in causa, la loro concordanza con i certificati di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I;
ii) il 10 % dei trasferimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f);
b) controlli fisici e contabili su almeno il 10 % dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori di essi;
c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute nonché dei dati contabili, che i quantitativi di prodotti finiti ottenuti dalle materie prime ricevute e i quantitativi di prodotti finiti acquistati corrispondano ai quantitativi di prodotti finiti venduti;
d) almeno una volta all'anno, controlli fisici e contabili sulla totalità delle scorte di prodotti finiti, per verificarne la corrispondenza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti.
Per i trasformatori o gli stabilimenti di trasformazione che non hanno beneficiato del regime di aiuti nel corso della campagna precedente, i controlli di cui alla lettera d) sono condotti almeno due volte nel corso della prima campagna in cui essi beneficiano del regime di aiuti.
SEZIONE 2
Sanzioni
Art. 28. Riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto
1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2.
2. Se la differenza di cui al paragrafo 1 supera il 20 %, il beneficiario perde ogni diritto all'aiuto e, ove questo sia già stato versato, rimborsa la totalità dell'importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2.
Se la differenza supera il 30 %, l'organizzazione di produttori è inoltre esclusa dal regime di aiuto per il prodotto in causa per le tre campagne successive.
Art. 29. Riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra il quantitativo consegnato e il quantitativo minimo nel quadro dei contratti pluriennali
Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di un prodotto consegnato nell'ambito di un contratto pluriennale per una campagna di commercializzazione è inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, l'aiuto corrispondente è ridotto del 50 % per tale campagna. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario restituisce la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2.
Se, per un dato prodotto, l'inosservanza del quantitativo minimo concerne simultaneamente tre o più contratti pluriennali, per una campagna di commercializzazione, l'organizzazione di produttori di cui trattasi è inoltre esclusa dalla firma di nuovi contratti pluriennali dal momento in cui l'inosservanza è accertata. Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità dell'inadempienza, la durata dell'esclusione, che non può essere in ogni caso inferiore a due campagne.
Art. 30. Riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra il quantitativo ammesso alla trasformazione e il quantitativo oggetto del contratto
1. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che i quantitativi ammessi alla trasformazione per una campagna di commercializzazione in forza di ciascun contratto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), sono inferiori ai quantitativi contrattuali previsti per la campagna considerata, comprese le eventuali clausole aggiuntive, l'aiuto corrispondente al contratto in questione è ridotto:
a) del 25 % se la differenza tra i quantitativi ammessi alla trasformazione e i quantitativi contrattuali è pari o superiore al 25 % ma inferiore al 40 % dei quantitativi contrattuali;
b) del 40 % se la differenza tra i quantitativi ammessi alla trasformazione e i quantitativi contrattuali è pari o superiore al 40 % ma inferiore al 50 % dei quantitativi contrattuali.
Non è concesso alcun aiuto se la differenza tra i quantitativi ammessi alla trasformazione e i quantitativi contrattuali è pari o superiore al 50 % dei quantitativi contrattuali.
Se l'aiuto è già stato pagato, l'organizzazione di produttori restituisce la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2.
2. Per i contratti pluriennali, nel caso in cui sia possibile applicare simultaneamente l'articolo 29 e il paragrafo 1 del presente articolo, si applica la sanzione più elevata.
Art. 31. Riduzione dell'aiuto in caso di risoluzione di un contratto
Qualora si constati la risoluzione, totale o parziale, per mutuo consenso delle parti, di un contratto di trasformazione prima della sua scadenza, l'organizzazione di produttori firmataria del contratto rimborsa il 40 % degli aiuti ricevuti a titolo del contratto stesso, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2.
Inoltre, nel caso di contratti pluriennali, qualora si constati che un'organizzazione di produttori ha receduto, in tutto o in parte, da due o più contratti nel corso di una stessa campagna di commercializzazione, tale organizzazione di produttori non può concludere alcun altro contratto pluriennale a norma del regolamento (CE) n. 2202/96 per la durata di tre campagne, a partire dal momento in cui le autorità competenti dello Stato membro interessato constatano la risoluzione del contratto. Tranne in caso di fallimento del trasformatore, la mancata consegna di un prodotto per una delle campagne del contratto è assimilata alla risoluzione del contratto in questione.
Art. 32. Risoluzione di un contratto per colpa del trasformatore
Qualora un'organizzazione di produttori non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per colpa del trasformatore, l'organizzazione di produttori che ha stipulato un contratto a breve termine e/o pluriennale con detto trasformatore può essere autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, in conformità con la legislazione nazionale, a risolvere il contratto o a trasferirlo tale e quale ad un altro trasformatore. L'organizzazione di produttori che sia stata autorizzata dalle autorità competenti a risolvere o a trasferire un contratto non è soggetta alle sanzioni o alle riduzioni dell'aiuto previste all'articolo 31.
Art. 33. Riduzione dell'aiuto in seguito a controlli delle superfici
1. Salvo in caso di errore manifesto, se i controlli delle superfici previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e d), rivelano che la superficie dichiarata è superiore a quella effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto dovuto all'organizzazione di produttori viene ridotto:
a) di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa è superiore al 5 %, ma uguale o inferiore al 20 % della superficie determinata;
b) del 30 %, se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata.
L'aiuto dovuto all'organizzazione di produttori è ridotto della metà della percentuale pari alla differenza constatata se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie effettivamente determinata e la differenza constatata è superiore al 10 % della superficie determinata.
2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se l'organizzazione di produttori ha presentato una documentazione circostanziata a propria discolpa o può comunque dimostrare la propria buona fede.
Le riduzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se l'organizzazione di produttori o i suoi soci informano per iscritto le autorità competenti che i dati sono errati o lo sono diventati successivamente all'invio delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'organizzazione di produttori o i suoi soci non fossero informati dell'intenzione delle autorità competenti di svolgere un controllo sul posto o l'eventuale irregolarità constatata non sia stata notificata dalle autorità competenti all'organizzazione di produttori.
Art. 34. Sanzioni nazionali
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni relative al versamento degli aiuti, alle condizioni previste all'articolo 23. In particolare, essi prevedono sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori in funzione della gravità dell'inadempienza.
In caso di recidiva da parte di un'organizzazione di produttori, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o il prericonoscimento nel caso di un gruppo di produttori prericonosciuto.
Art. 35. Sanzioni a carico del trasformatore
1. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di un prodotto ammesso alla trasformazione in forza di un contratto non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/ 96, il trasformatore versa alle autorità competenti un importo pari a due volte l'importo unitario dell'aiuto, moltiplicato per il quantitativo di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2.
Inoltre, tranne in casi debitamente giustificati, il riconoscimento conferito al trasformatore ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento è sospeso:
a) per la campagna successiva alla constatazione, se la differenza constatata tra il quantitativo ammesso alla trasformazione e quello effettivamente trasformato è pari o superiore al 10 % ma inferiore al 20 % del quantitativo ammesso alla trasformazione;
b) per le due campagne successive alla constatazione, se la differenza è pari o superiore al 20 %.
2. Gli Stati membri procedono all'esclusione del trasformatore dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 2202/96 se:
a) un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con il trasformatore;
b) il trasformatore omette ripetutamente di pagare il prezzo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento;
c) il trasformatore omette ripetutamente di rispettare il termine di pagamento previsto all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo comma, del presente regolamento;
d) il trasformatore non paga le penali previste al paragrafo 1 del presente articolo;
e) il trasformatore non adempie agli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 o 3, del presente regolamento;
f) in caso di applicazione reiterata dell'articolo 31 del presente regolamento.
Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità dell'inadempienza, la durata dell'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti, che non può essere in ogni caso inferiore a una campagna.
Art. 36. Versamento degli importi recuperati
1. Gli importi recuperati e gli interessi dovuti in virtù delle disposizioni della presente sezione sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
2. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.
Art. 37. Rispetto dei limiti di trasformazione
Al fine di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali si tiene conto dei quantitativi trasformati grazie agli aiuti percepiti a norma del regolamento (CE) n. 2202/96 in ciascuno Stato membro in questione.
Art. 38. Cooperazione amministrativa tra Stati membri
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
CAPITOLO VII
COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE
Art. 39. Comunicazioni
1. Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione quanto segue:
a) prima dell'inizio di ogni campagna, l'eventuale ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2202/96 e i quantitativi dei due sottogruppi in questione;
b) per ciascun prodotto, il quantitativo contrattuale per la campagna in corso, suddiviso per tipo di contratto, entro il 31 marzo;
c) il quantitativo di ciascun prodotto consegnato per la trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 2202/96, nei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento, entro il 1° agosto della campagna in corso.
Nel caso delle clementine, il quantitativo di cui alla lettera c) è suddiviso tra i prodotti consegnati per la trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succo, dall'altro.
2. Per ogni campagna, ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione quanto segue entro il 1° marzo della campagna successiva:
a) i quantitativi di ciascun prodotto ricevuti dai trasformatori riconosciuti operanti nel suo territorio nazionale, ripartiti per prodotto finito ottenuto e, se del caso, i quantitativi di ciascun prodotto ricevuti per trasformazione in provenienza da un altro Stato membro;
b) i quantitativi di ciascun prodotto ricevuti dai trasformatori in forza dei contratti, ripartiti per tipo di contratto (a breve termine o pluriennale);
c) i quantitativi di ciascun prodotto ricevuti dai trasformatori in forza dei contratti, ripartiti per prodotto finito ottenuto;
d) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera a);
e) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera c);
f) i quantitativi di ciascun prodotto finito in giacenza alla fine delle operazioni di trasformazione della campagna;
g) i quantitativi di ciascun prodotto oggetto di contratto e consegnati, per tipo di contratto (a breve termine o pluriennale);
h) i quantitativi di ciascun prodotto consegnati, suddivisi secondo l'importo dell'aiuto corrispondente;
i) gli importi, espressi in moneta nazionale, delle spese relative agli aiuti versati alle organizzazioni di produttori per ciascun prodotto.
I quantitativi sono espressi in peso netto.
Per il succo, i quantitativi di cui alle lettere d) ed e) sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix.
3. Entro il 1° marzo della campagna successiva, ogni Stato membro interessato redige per ogni campagna una relazione sui controlli effettuati, con l'indicazione del numero dei controlli e dei risultati, ripartiti per tipo di constatazione. Dette relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 15 marzo della campagna successiva.
4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che tutti i dati contenuti nelle comunicazioni e nelle relazioni alla Commissione menzionate nei paragrafi 1, 2 e 3 siano esatti, completi, definitivi e siano stati debitamente verificati dalle autorità competenti prima di essere trasmessi alla Commissione.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 40. Stipula dei contratti per la campagna 2003/2004
In deroga all'articolo 10, i contratti per la campagna 2003/2004 sono stipulati entro il 1° novembre 2003.
Art. 41. Abrogazione
Il
Tuttavia, gli articoli 3, 4 e 5 del
I riferimenti al regolamento abrogato sono intesi come riferimenti al presente regolamento e sono letti conformemente alla tavola di concordanza riportata nell'allegato II.
Art. 42. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Per ciascuno dei prodotti considerati, esso si applica a decorrere dalla campagna 2003/2004.
Tuttavia, l'articolo 5 e l'articolo 17, paragrafi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004.
ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 16
I prodotti consegnati alla trasformazione devono:
1) essere interi, di qualità sana, leale e mercantile e idonei alla trasformazione. Sono esclusi i prodotti colpiti da marciume;
2) rispettare i valori minimi seguenti:
a) Prodotti destinati alla trasformazione in succo
|
Resa in succo |
Gradi Brix (1) |
Arance |
30 % |
10° |
Mandarini |
23 % |
9° |
Clementine |
25 % |
10° |
Pompelmi e pomeli |
22 % |
8° |
Limoni |
20 % |
7° |
(1) Metodo rifrattometrico.
b) Prodotti destinati alla trasformazione in segmenti
|
Resa in succo |
Gradi Brix (1) |
Clementine |
33 % |
10° |
Satsuma |
33 % |
10° |
(1) Metodo rifrattometrico.
Il calibro minimo delle clementine e dei satsuma destinati a essere trasformati in segmenti deve essere di 45 mm.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Nuova numerazione secondo il presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 4 |
Articolo 9 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 13 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 15, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 8, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 3 |
Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9 |
Articolo 16 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 17, paragrafo 8 |
Articolo 11 |
Articolo 18 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 21 |
Articolo 14 |
Articolo 22 |
Articolo 15 |
Articolo 23 |
Articolo 16 |
Articolo 24 |
Articolo 17 |
Articolo 25 |
Articolo 18 |
Articolo 26 |
Articolo 19 |
Articolo 27 |
Articolo 20, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 34, primo comma |
Articolo 20, paragrafo 5 |
Articolo 29 |
Articolo 20, paragrafo 6 |
Articolo 30 |
Articolo 20, paragrafo 7 |
Articolo 31 |
Articolo 20, paragrafo 8 |
Articolo 33 |
Articolo 20 paragrafo 9 |
Articolo 34, secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 37 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 38 |
Articolo 23 |
Articolo 39 |
Articolo 25 |
Articolo 41 |
Articolo 26 |
Articolo 42 |
Allegato |
Allegato I |