§ 1.6.L08 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2381.
Regolamento (CE) n. 2381/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/12/2002
Numero:2381


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.L08 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2381.

Regolamento (CE) n. 2381/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel quadro del premio alla vacca nutrice, il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2002, prevede all'articolo 29 bis una regola di arrotondamento del numero di animali per il calcolo del numero minimo e massimo di giovenche, espresso in percentuale. L'applicazione di questa regola penalizza il produttore soggetto al regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 quale si applica nel 2003. Per garantire l'uguale trattamento di tutti i produttori, occorre pertanto precisare l'applicazione di tale regola nel periodo suddetto per la fissazione del numero di giovenche qualora la domanda di premio concerna un numero pari a due animali.

     (2) Occorre modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2342/1999.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 29 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999, è aggiunto il comma seguente:

     «In deroga al primo comma, per l'applicazione nel 2003 del regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999, qualora una domanda di premio concerna un numero pari a due animali, il numero di giovenche che possono beneficiare del premio è fissato a una giovenca.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.