§ 1.6.H80 - Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1830.
Regolamento (CE) n. 1830/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/10/2002
Numero:1830


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.H80 - Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1830.

Regolamento (CE) n. 1830/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.

(G.U.C.E. 15 ottobre 2002, n. L 277).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro, in particolare l'articolo 9,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) Per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 169/2002, stabilisce all'articolo 29 bis la regola dell'arrotondamento del numero di animali per il calcolo del numero minimo o massimo di giovenche, espresso in percentuale. L'articolo 17, paragrafo 3 dello stesso regolamento stabilisce inoltre il numero di giovenche che possono beneficiare del premio qualora una domanda di premio, dopo l'adeguamento al livello del massimale individuale, riguardi un numero di animali compreso tra 2 e 5. La coesistenza di queste due regole comporta delle difficoltà di applicazione e provoca divergenze nel disbrigo delle domande di premio. Onde garantire l'applicazione di una regola di arrotondamento unica, pur mantenendo la regola più favorevole al produttore, occorre sopprimere l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce, all'articolo 41, alcune norme relative al versamento di anticipi. A seguito di condizioni climatiche avverse eccezionali, i produttori di alcuni Stati membri non hanno potuto raccogliere foraggi quantitativamente e qualitativamente sufficienti per poter alimentare gli animali durante l'inverno. Per consentire ai produttori di far fronte agli ulteriori oneri finanziari derivanti dalla necessità di acquistare foraggi supplementari, occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce all'articolo 42, secondo comma, le modalità per determinare l'anno di imputazione degli animali oggetto del regime di premio speciale, qualora questo venga concesso in base ad una delle facoltà previste all'articolo 8 dello stesso regolamento. A norma di quest'ultimo articolo, gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo. Il secondo comma dell'articolo 42 non contiene alcun riferimento a questo caso. La determinazione dell'anno di imputazione non solleva alcuna difficoltà nel caso della spedizione verso un altro Stato membro, visto che la domanda di aiuto è presentata prima dell'uscita degli animali dal territorio dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento. Nel caso di esportazione verso paesi terzi, invece, la domanda di aiuto può essere presentata anche dopo l'uscita dal territorio doganale della Comunità ed occorre pertanto precisare il campo d'applicazione dell'articolo 42, secondo comma.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce, all'articolo 43, che la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi e del pagamento per l'estensivizzazione è effettuata in base alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno d'imputazione determinato conformemente all'articolo 42. Occorre precisare che, come per le altre organizzazioni comuni di mercato, è la Commissione a fissare annualmente il tasso di cambio.

     (5) Viste le difficoltà riscontrate, occorre che la disposizione del presente regolamento relativa all'anticipo sui premi e sui pagamenti supplementari entri immediatamente in vigore. Per lasciare ai produttori e alle autorità competenti degli Stati membri il tempo di adeguarsi al nuovo dispositivo, occorre inoltre prevedere l'applicazione differita della disposizione relativa all'arrotondamento del numero di giovenche. Per quanto concerne la fissazione annua del tasso di cambio, è sufficiente far coincidere la sua applicazione con l'inizio del prossimo anno di calendario. Per tenere infine conto della situazione delle esportazioni realizzate durante l'anno in corso, occorre prevedere l'applicazione retroattiva della disposizione relativa all'anno di imputazione.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

     1) All'articolo 17, il paragrafo 3, è soppresso.

     2) All'articolo 41, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 42, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) La seguente frase è aggiunta all'articolo 43:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.

     Tuttavia,

     - i punti 1 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003,

     - il punto 3 dell'articolo suddetto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.