Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/10/2002 |
Numero: | 1897 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 1.6.H94 - Regolamento 24 ottobre 2002, n. 1897.
Regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi.
(G.U.C.E. 25 ottobre 2002, n. L 287).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 2002/03.
(2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.
(3) È necessario indicare che le disposizioni del
(4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ed escludere alcune destinazioni.
(5) A norma dell'articolo 14 del
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A, dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96, per le zone da I a VI, escluse l'Ungheria, la Romania e la Turchia e per la zona VIII, esclusi la Guiana, il Madagascar, il Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.
2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 26 giugno 2003. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.
3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.
Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.
La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del
2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.
Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.
Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.
Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:
- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.
2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.
Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 novembre 2002 alle ore 10.
La data ultima per la presentazione delle offerte è il 26 giugno 2003.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
Gara settimanale per la restituzione all’esportazione verso taluni paesi terzi
di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora)
1 |
2 |
3 |
|
Numerazione degli offerenti |
Quantitativi (in tonnellate) |
Importo della restituzione all’esportazione (in EUR/tonnellata) |
Quantitativi minimi (*) (in tonnellate) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(*) Di cui all’art. 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 584/75.