Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 25/10/2001 |
Numero: | 2088 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G69 - Regolamento 25 ottobre 2001, n. 2088.
Regolamento (CE) n. 2088/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.
(G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n. L 282).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il calcolo del numero minimo e massimo di giovenche, espresso in percentuale, di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma e all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, del
(2) Il
(3) Visto l'andamento della situazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) è inserito il seguente articolo 29 bis
(Omissis).
2) all'articolo 41, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1, paragrafo 1, è tuttavia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.