§ 1.6.G36 - Regolamento 11 luglio 2002, n. 1249.
Regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/07/2002
Numero:1249


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G36 - Regolamento 11 luglio 2002, n. 1249.

Regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04.

(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 19,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 esclude dal beneficio dell'aiuto ai produttori di olive gli olivi supplementari piantati dopo il 1° maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001 precisa che l'esclusione dal beneficio dell'aiuto riguarda la produzione degli olivi supplementari piantati dopo il 1° maggio 1998 oppure dopo il 1° novembre 1995 e non indicati in una dichiarazione di coltivazione prima del 1° aprile 1999. Tuttavia, gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio uliveto o di un programma approvato dalla Commissione possono beneficiare dell'aiuto.

     (2) La produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 non è stata significativa nei primi tre anni dopo il loro impianto. A partire dalla campagna 2002/03 essa è diventata invece significativa ed è necessario tenerne conto ai fini dell'esclusione dal regime di aiuto alla produzione. Occorre pertanto prevedere un sistema di calcolo basato sulla quantità di olio d'oliva vergine prodotta, sul numero di alberi di olivo in produzione piantati prima e dopo il 1° maggio 1998 nonché fissare coefficienti che consentano di detrarre dalla produzione totale la produzione di olio degli olivi supplementari non ammissibile all'aiuto. Tali coefficienti sono fissati in base ad una stima dell'evoluzione delle rese rispetto all'età degli impianti.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     Ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. [1]

     Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

     1) è inserito il seguente articolo 12 bis:

     (Omissis).

     2) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

 


[1] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1794/2002.