Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 11/07/2002 |
Numero: | 1249 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G36 - Regolamento 11 luglio 2002, n. 1249.
Regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04.
(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 esclude dal beneficio dell'aiuto ai produttori di olive gli olivi supplementari piantati dopo il 1° maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) La produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 non è stata significativa nei primi tre anni dopo il loro impianto. A partire dalla campagna 2002/03 essa è diventata invece significativa ed è necessario tenerne conto ai fini dell'esclusione dal regime di aiuto alla produzione. Occorre pertanto prevedere un sistema di calcolo basato sulla quantità di olio d'oliva vergine prodotta, sul numero di alberi di olivo in produzione piantati prima e dopo il 1° maggio 1998 nonché fissare coefficienti che consentano di detrarre dalla produzione totale la produzione di olio degli olivi supplementari non ammissibile all'aiuto. Tali coefficienti sono fissati in base ad una stima dell'evoluzione delle rese rispetto all'età degli impianti.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
Ha adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
1) è inserito il seguente articolo 12 bis:
(Omissis).
2) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.
[1] Articolo modificato dall’art. 1 del