§ 1.6.G77 - Regolamento 23 ottobre 2001, n. 2070.
Regolamento (CE) n. 2070/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/10/2001
Numero:2070


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G77 - Regolamento 23 ottobre 2001, n. 2070.

Regolamento (CE) n. 2070/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001.

(G.U.C.E. 24 ottobre 2001, n. L 280).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 2,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98, in particolare l'articolo 19,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1513/2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva, ha prorogato sino alla fine della campagna 2003/2004 l'applicazione delle disposizioni vigenti nel settore dei grassi. Occorre pertanto adattare il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2001.

     (2) Quando i controlli relativi ad un frantoio riconosciuto non consentono di confermare i dati figuranti nella contabilità di magazzino di detto frantoio, l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che lo Stato membro interessato determina la quantità di olio che può beneficiare dell'aiuto per ciascun produttore in causa, tenuto conto segnatamente delle rese di olive e di olio fissate forfettariamente in conformità dell'articolo 18 dello stesso regolamento. Affinché la qualità ammissibile corrisponda maggiormente alla produzione reale dei produttori interessati, lo Stato membro deve considerare, nella fissazione di tale quantità, anche altri elementi obiettivi. Il numero di alberi in causa, la resa fissata per la zona omogenea interessata ed un coefficiente che tenga conto, a livello nazionale, del divario tra la produzione risultante dalla stima delle rese e la produzione effettiva fissata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, costituiscono tali criteri e devono pertanto essere integrati nel calcolo della quantità ammissibile.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

     1) Nel titolo, i termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     2) All'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     3) Il testo del secondo comma del paragrafo 1, dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) All'articolo 26, paragrafo 2, i termini "campagne dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     5) All'articolo 28, paragrafo 2, dopo i termini "2000/2001" sono aggiunti i termini (Omissis).

     6) All'articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, i termini "20% nel 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     7) All'articolo 32, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.