§ 1.6.H70 - Regolamento 9 ottobre 2002, n. 1794.
Regolamento (CE) n. 1794/2002 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 1249/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/10/2002
Numero:1794


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.H70 - Regolamento 9 ottobre 2002, n. 1794.

Regolamento (CE) n. 1794/2002 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 1249/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04.

(G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 272).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 19,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito alla constatazione di diversi errori materiali, è necessario rettificare l'articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1249/2002 è rettificato come segue:

     1) al punto 1, il testo del nuovo articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

     a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis);

     b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis);

     2) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.