§ 1.6.F77 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 345.
Regolamento (CE) n. 345/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/02/2002
Numero:345


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F77 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 345.

Regolamento (CE) n. 345/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale.

(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 10).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 587/2001, prevede all'articolo 3, paragrafo 4, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare un agricoltore a trasformare nella propria azienda agricola la materia prima raccolta su superfici messe a riposo. Questa situazione, in cui l'agricoltore è il produttore e il trasformatore della materia di cui trattasi, aumenta il rischio di frode. Occorre pertanto prevedere alcune misure specifiche complementari, che consentano di attuare un migliore controllo per quanto riguarda l'uso della materia prima.

     (2) L'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2461/1999 impone peraltro l'obbligo di denaturare i cereali o i prodotti oleosi raccolti su determinate superfici messe a riposo, utilizzati come combustibile per il riscaldamento dell'azienda agricola oppure per la produzione, nella stessa azienda agricola, di energia o di biocombustibili. Questa operazione è imposta per evitare l'uso di tali prodotti nell'alimentazione umana o animale e consente di non prevedere controlli supplementari. In seguito a tale processo di denaturazione, dato che i sottoprodotti della fabbricazione di prodotti non alimentari non possono più essere usati per l'alimentazione umana o animale, in particolare per quanto riguarda i semi oleosi, diminuisce la redditività delle colture di oleaginosi sulle terre messe a riposo.

     (3) Per ovviare a tale problema, gli Stati membri debbono poter essere autorizzati ad ammettere la denaturazione dell'olio fabbricato a partire da semi oleosi, a condizione di attuare controlli specifici relativi segnatamente all'obbligo di trasformare tutto il quantitativo raccolto, alla costituzione della cauzione per la trasformazione e al processo di denaturazione.

     (4) Peraltro, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2461/1999 prevede che gli Stati membri devono determinare, annualmente, le rese rappresentative per talune materie prime e comunicare tali rese ai richiedenti entro il 31 luglio. Per i semi di girasole, detto termine è prorogato al 31 agosto. In considerazione della semina tardiva e di condizioni climatiche difficili in taluni Stati membri, per il granturco la data del 31 luglio è difficilmente rispettabile. Per tale cereale occorre pertanto prevedere lo stesso termine accordato per i semi di girasole.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue.

     1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.