§ 1.6.D48 - Regolamento 19 novembre 1999, n. 2461.
Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/11/1999
Numero:2461


Sommario
Art. 1.      1. I terreni ritirati dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999, possono essere utilizzati, a [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. Le materie prime di cui all'allegato I (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni messi a riposo solo se la loro principale utilizzazione finale consiste nella [...]
Art. 4.      1. Unitamente alla domanda di pagamento, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il collettore o il primo trasformatore
Art. 5. 
Art. 6.      Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di pagamento, il richiedente conserva il diritto al pagamento soltanto se, al [...]
Art. 7.      Salvo il disposto dell'articolo 6, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze particolari, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata [...]
Art. 8.      Salvo il disposto dell'articolo 6, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 4, paragrafo 2, [...]
Art. 9.      1. Per quanto concerne le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, nonché per i semi di ravizzone e di [...]
Art. 10.      1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario
Art. 11.      Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegni il quantitativo richiesto a norma del presente regolamento si considera, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del [...]
Art. 12.      1. Per i terreni messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 1251/1999, il pagamento può essere versato al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Tale pagamento può [...]
Art. 13.      1. Il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente una copia del contratto entro i termini seguenti
Art. 14. 
Art. 15.      1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di [...]
Art. 16.      1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che i trasformatori stabiliti nel suo territorio diano ogni garanzia [...]
Art. 17.      Qualora il collettore o il primo trasformatore venda o ceda materie prime o prodotti intermedi o prodotti connessi o sottoprodotti oggetto di un contratto a norma dell'articolo 4, ad un [...]
Art. 18.      1. Qualora la consegna della materia prima al primo trasformatore non venga effettuata, in tutto o in parte, da un collettore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del primo [...]
Art. 19.      Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto contemplato dall'articolo 4 siano destinati all'esportazione in paesi [...]
Art. 20.      Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dal collettore e dal trasformatore
Art. 21.      1. L'autorità competente del collettore e quelle degli Stati membri in cui avvengono le trasformazioni eseguono controlli, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, [...]
Art. 21 bis. 
Art. 22      Le materie prime indicate all'allegato II (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione soltanto se la loro utilizzazione finale consiste nella [...]
Art. 23.      1. Per aver diritto al pagamento, il richiedente che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi materie prime s'impegna per iscritto presso l'autorità competente dello [...]
Art. 24.      Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente regolamento le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, [...]
Art. 25.      Le materie prime di cui all'allegato I coltivate su terreni ritirati dalla produzione e i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivate, le materie [...]
Art. 26.      Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione del regime di cui al presente [...]
Art. 27.      1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui si riferisce il presente regolamento
Art. 28.      Il regolamento (CE) n. 1586/97 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2000
Art. 29.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.D48 - Regolamento 19 novembre 1999, n. 2461. [1]

Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale.

(G.U.C.E. 20 novembre 1999, n. L 299).

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

 

Art. 1.

     1. I terreni ritirati dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999, possono essere utilizzati, a nonna dell'articolo 6, paragrafo 3, del medesimo, per le materie prime indicate agli allegati I e II del presente regolamento e destinate agli usi di cui all'allegato III.

Esse possono beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 (in prosieguo: "il pagamento"), secondo le modalità definite dal presente regolamento. I terreni messi a riposo utilizzati per coltivare le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Tuttavia la coltivazione di queste materie prime è considerata compatibile con tali disposizioni. Inoltre, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento le superfici interessate non debbono restare a riposo a decorrere dal 15 gennaio, purché siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento.

     2. Nessun pagamento è dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria. Tutte le disposizioni del capo II si applicano tuttavia alle barbabietole da zucchero, ai topinambur o alle radici di cicoria coltivati su terreni messi a riposo, come lo sarebbero se fosse dovuto il pagamento.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "richiedente", la persona che chiede il pagamento;

     b) "collettore", il firmatario del contratto di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato III;

     c) "primo trasformatore", colui che usa le materie prime per la loro prima trasformazione, al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato III.

 

CAPO II

Materie prime oggetto di un contratto

 

Sezione 1

Utilizzazione delle materie prime -

Contratto e domanda di pagamento

 

     Art. 3.

     1. Le materie prime di cui all'allegato I (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni messi a riposo solo se la loro principale utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III. Il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime deve risultare superiore secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 - al valore di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti durante la stessa trasformazione.

     1 bis. Nel caso di una coltura di canapa, il pagamento è inoltre subordinato all'impiego di varietà il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore allo 0,2% e che siano elencate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/1999 alla data del 15 maggio precedente la campagna al cui titolo viene richiesto il pagamento. Le sementi di dette varietà devono essere state certificate conformemente alla direttiva 69/208/CEE del Consiglio.

     Per consentire il controllo di cui all'articolo 21 bis del presente regolamento, la coltura di canapa deve essere sottoposta a mantenuta almeno sino a 10 giorni dopo la fine della fioritura. Tuttavia, lo Stato membro può autorizzare la raccolta di canapa prima del termine dei 10 giorni successivi alla fine della fioritura qualora di produttore in questione abbia già formato oggetto del controllo di cui all'articolo 21 bis oppure qualora siano stati portati a termine tutti i controlli previsti all'articolo 21 bis [2].

     2. Ogni materia prima coltivata su terreni messi a riposo deve formare oggetto di un contratto a norma dell'articolo 4.

     3. Il richiedente è tenuto a consegnare tutta la materia prima raccolta. Il collettore o il primo trasformatore è tenuto a prendere in consegna tutta la materia prima fornita dal richiedente, nonché a garantire l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III.

II collettore o il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III.

Se il collettore o il primo trasformatore si avvale della facoltà di cui al primo o al secondo comma ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione.

     4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

     a) utilizzare tutti i cereali o tutti i prodotti oleosi di cui ai codici NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 e 1206 00 91 raccolti su determinate superfici messe a riposo:

     i) come combustibili per il riscaldamento della propria azienda agricola;

     ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocombustibili;

     b) trasformare, nella propria azienda agricola, tutta la materia prima raccolta su determinate superfici messe a riposo, in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

     Nella fattispecie di cui al primo comma, il richiedente si impegna, mediante dichiarazione sostitutiva del contratto di cui all'articolo 4, ad utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione.

     Inoltre, il richiedente deve far pesare da un organismo o da un'azienda designati dallo Stato membro tutta la materia prima raccolta e istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e dei sottoprodotti derivanti dalla trasformazione. Tuttavia, in caso di utilizzazione dell'intera pianta, la pesatura può essere sostituita da una determinazione volumetrica della materia prima.

     Lo Stato membro che faccia ricorso alla possibilità di cui al primo comma predispone adeguate misure di controllo ai fini dell'utilizzazione diretta della materia prima nell'azienda o ai fini della trasformazione in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

     Inoltre, i cereali o i prodotti oleosi utilizzati conformemente al primo comma, lettera a), devono formare oggetto di una denaturazione secondo il metodo che viene stabilito dallo Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la denaturazione dell'olio ottenuto dalla trasformazione dei semi oleosi, quale prevista al primo comma, lettera a), punto ii), anziché la denaturazione dei semi, a condizione che tale denaturazione sia effettuata immediatamente dopo la trasformazione in olio e che siano attuate misure di controllo relative all'utilizzazione dei semi. Le misure di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma nonché le successive modifiche sono comunicate alla Commissione anteriormente al 30 novembre precedente l'anno durante il quale ha luogo il raccolto a cui dette misure si applicano. Per le campagne 2001/02 e 2002/03, tali misure sono comunicate anteriormente al 31 maggio 2001 e al 31 marzo 2002, rispettivamente.

     Gli articoli da 4 a 21 si applicano mutatis mutandis [3].

 

     Art. 4.

     1. Unitamente alla domanda di pagamento, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il collettore o il primo trasformatore.

     2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi:

     a) nome e indirizzo dei contraenti;

     b) durata;

     c) le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;

     d) per ogni specie, la quantità prevista di materia prima e le relative condizioni di fornitura; detta quantità è pari almeno alla resa prevista ritenuta rappresentativa dall'autorità competente per la materia prima in questione; la resa prevista si basa in particolare sulla resa media eventualmente fissata per la regione di cui trattasi;

     e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

     f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima interessata, ciascuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 13, paragrafo 3.

     3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga concluso entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1.

     4. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2, il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità totale prevedibile di sottoprodotti e la quantità prevedibile di sottoprodotti da destinare a scopi diversi dal consumo umano o animale, espresse in entrambi i casi per specie.

     Dette quantità sono calcolate applicando le seguenti equivalenze:

     a) 100 kg di semi di ravizzone o colza di cui al codice NC 1205 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

     b) 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 91 oppure al codice NC 1206 00 99 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

     c) 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti. [4]

     5. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

 

     Art. 5. [5]

     Nella domanda di pagamento presentata all'autorità competente, il richiedente indica ogni anno gli elementi identificativi della parcella o delle parcelle su cui devono essere coltivate le materie prime. Per ogni parcella ritirata dalla produzione e per ogni materia prima ivi coltivata sono comunicati i dati seguenti:

     a) specie della materia prima e relative varietà,

     b) resa prevista di ogni singola specie e varietà.

     Qualora la stessa specie o varietà venga coltivata nella medesima azienda anche su terreni non messi a riposo, essa viene indicata unitamente alla resa prevista, alle relative parcelle nonché all'ubicazione ed agli elementi identificativi delle stesse.

     Gli Stati membri possono prevedere che le etichette siano rinviate all'agricoltore responsabile dopo essere state presentate alle autorità competenti qualora le stesse etichette debbano essere presentate ad altre autorità nazionali.

 

Sezione 2

Modificazione o risoluzione del contratto -

Obbligazioni del richiedente

 

     Art. 6.

     Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di pagamento, il richiedente conserva il diritto al pagamento soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'autorità competente circa la modificazione o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modificazione della domanda di pagamento nello Stato membro interessato.

 

     Art. 7.

     Salvo il disposto dell'articolo 6, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze particolari, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto.

Qualora la modificazione del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento:

     a) deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente,

     b) non deve vendere, cedere od utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle terre oggetto del contratto.

 

     Art. 8.

     Salvo il disposto dell'articolo 6, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma. La modificazione delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 3.

Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

 

Sezione 3

Rendimenti rappresentativi e quantità da consegnare

 

     Art. 9.

     1. Per quanto concerne le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, nonché per i semi di ravizzone e di colza del codice NC ex 1205 00 90, ad eccezione delle varietà ricche di acido erucico, e per i semi di girasole dei codici NC 1206 00 91 oppure 1206 00 99, gli Stati membri determinano annualmente, prima del raccolto, le rese rappresentative da ottenere. Tali rese sono determinate come segue:

     a) su base individuale per l'azienda interessata, oppure

     b) su base locale.

     2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri selezionano le località da prendere in considerazione per il calcolo delle rese rappresentative che possono, ma non debbono necessariamente, corrispondere alle regioni indicate nel piano di regionalizzazione elaborato a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999. Gli Stati membri comunicano ai richiedenti interessati le rese rappresentative ogni anno prima del raccolto e comunque entro i termini seguenti:

     a) il 31 luglio per le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, ad eccezione del granturco, e per i semi di ravizzone o di colza di cui al paragrafo 1;

     b) il 31 agosto per il granturco e per i semi di girasole di cui al paragrafo 1. [6]

 

     Art. 10.

     1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.

     2. Per le materie prime di cui all'articolo 9, il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa individuale rappresentativa, oppure alla resa locale rappresentativa per le parcelle interessate, secondo quanto stabilito dagli Stati membri in applicazione di detto articolo.

Tuttavia, in circostanze debitamente documentate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che il quantitativo consegnato sia inferiore fino del 10% a tale resa.

Inoltre, qualora abbia consentito la modificazione o la risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 7, l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma del presente paragrafo.

 

     Art. 11.

     Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegni il quantitativo richiesto a norma del presente regolamento si considera, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3887/92, che egli non abbia adempiuto tutti gli obblighi afferenti alle parcelle messe a riposo per produzioni non alimentari relativamente ad una superficie calcolata moltiplicando la superficie totale dei terreni messi a riposo e utilizzati dal richiedente per produrre materie prime secondo i criteri di cui al presente regolamento per la percentuale del quantitativo mancante di materia prima.

 

Sezione 4

Condizioni di pagamento

 

     Art. 12.

     1. Per i terreni messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 1251/1999, il pagamento può essere versato al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente regolamento è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:

     a) è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 10;

     b) è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente del collettore ovvero del primo trasformatore, sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e sono state trasmesse dal collettore o dal primo trasformatore le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma;

     c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

     d) l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.

     2. Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto di cui all'articolo 4, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:

     a) adempimento a partire dal primo anno di coltivazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b) (salvo quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma) e lettera d);

     b) adempimento nel secondo anno degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma. Tuttavia, per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione del 50% della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

Sezione 5

Contratto e obbligazioni del collettore

o del primo trasformatore

 

     Art. 13.

     1. Il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente una copia del contratto entro i termini seguenti:

     a) per le materie prime da seminare tra il 1o luglio e il 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,

     b) per le materie prime da seminare tra il 1o gennaio e il 30 giugno, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per superficie nell'anno in questione nel relativo Stato membro. Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all'articolo 6, il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.

     2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.

Per consentire tale verifica, il collettore o il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono quelli indicati all'articolo 21, paragrafo 1.

     3. Per controllare l'osservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui al paragrafo 2.

     4. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/1999. Il collettore comunica all'autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi dalla consegna al primo trasformatore, il nome e l'indirizzo del trasformatore. A sua volta, il primo trasformatore comunica alla propria autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della materia prima, il nome e l'indirizzo del collettore che ha effettuato la consegna, nonché la quantità e il tipo di materia prima consegnata e la data di consegna.

Se la materia prima non è consegnata al primo trasformatore direttamente dal collettore, quest'ultimo comunica all'autorità competente nome e indirizzo di tutti coloro che intervengono nel circuito di consegna, ivi compreso il primo trasformatore. La comunicazione è eseguita entro i quaranta giorni lavorativi successivi alla consegna della materia prima al primo trasformatore.

Chiunque intervenga nel circuito di consegna comunica a sua volta alla rispettiva autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi dall'operazione, il nome e l'indirizzo dell'acquirente della materia prima, nonché la quantità vendutagli.

Qualora non coincidano, l'autorità competente del primo trasformatore e l'autorità competente di ogni soggetto che interviene nel circuito di consegna della materia prima menzionato al terzo comma, comunicano all'autorità competente del collettore i quantitativi forniti al primo trasformatore.

Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo e al terzo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

 

Sezione 6

Equivalenza dei sottoprodotti di

semi oleosi in farina di soja

 

     Art. 14. [7]

     1. Salvo il disposto dell'articolo 13, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 di detto articolo comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 30 giugno dell'anno in cui la materia prima deve essere raccolta, la quantità totale prevista, per specie, di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, quale risulta dai contratti di cui all'articolo 4 (e corretta con le rese rappresentative di cui all'articolo 9), se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 e 1201 00 90.

     2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, la Commissione calcola la quantità prevista totale di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia, applicando il metodo basato sui coefficienti seguenti:

     - panelli di soia: 48%,

     - panelli di colza: 32%,

     - panelli di girasole: 28%.

     Se, in base al calcolo effettuato a norma del primo comma, la Commissione constata un superamento del massimale di 1 milione di tonnellate di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, essa fissa quanto prima, e comunque entro il 31 luglio dell'anno in cui la materia prima viene raccolta, la percentuale di riduzione da applicare a ciascun contratto, al fine di calcolare la quantità massima di sottoprodotti che può essere destinata al consumo umano o animale.

 

Sezione 7

Cauzione

 

     Art. 15.

     1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato.

     2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 EUR/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

     3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 6 o dell'articolo 7, la cauzione dev'essere adeguata di conseguenza.

     4. La cauzione è svincolata, proporzionalmente, per ogni materia prima, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova:

     a) che il quantitativo di materia prima è stato trasformato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate ai sensi dell'articolo 8, e

     b) se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90 e se si applica la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, che le quantità di sottoprodotti eccedenti la quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale hanno trovato sbocchi diversi dal mercato alimentare. [8]

     5. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 4, nel caso in cui la cauzione:

     a) sia stata costituita dal collettore, essa è svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore,

     b) sia stata costituita da un trasformatore, essa è svincolata dopo che la materia prima o i prodotti intermedi oggetto di un contratto sono stati consegnati a un altro trasformatore,

purché all'autorità competente della parte che vende o cede le merci in questione possa essere fornita la prova che la parte che le ha acquistate o prese in consegna abbia costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.

 

     Art. 16.

     1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che i trasformatori stabiliti nel suo territorio diano ogni garanzia relativamente all'adempimento degli impegni assunti.

     2. I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

     a) l'obbligo di trasformare le quantità di materia prima principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto;

     b) l'obbligo di trovare sbocchi diversi dal mercato alimentare per le quantità di sottoprodotti eccedenti la quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

     La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti indicati nell'allegato III dev'essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta della materia prima da parte del richiedente. Il termine ultimo di cui sopra deve essere rispettato anche per lo smaltimento, al di fuori del mercato alimentare, delle quantità di sottoprodotti eccedenti la quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 [9].

     3. I seguenti obblighi del collettore o del trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

     a) l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

     b) l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

     c) l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma;

     d) l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

 

Sezione 8

Documenti di vendita, cessione o consegna

in altro Stato membro, o esportazione

 

     Art. 17.

     Qualora il collettore o il primo trasformatore venda o ceda materie prime o prodotti intermedi o prodotti connessi o sottoprodotti oggetto di un contratto a norma dell'articolo 4, ad un trasformatore stabilito in un altro Stato membro, la merce viene scortata da un esemplare di controllo T5 rilasciato secondo il regolamento (CEE) n. 2454/93.

Nell'esemplare di controllo T5 viene compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica "Altri" di una delle seguenti diciture [10]:

     - Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione.

     Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano a tutte le vendite successive a trasformatori stabiliti in altri Stati membri, sino alla fabbricazione del prodotto finito previsto dal contratto. Esse si applicano ai prodotti connessi o ai sottoprodotti solo qualora questi possano beneficiare di restituzioni all'esportazione se ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

 

     Art. 18.

     1. Qualora la consegna della materia prima al primo trasformatore non venga effettuata, in tutto o in parte, da un collettore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del primo trasformatore, il collettore compila l'esemplare di controllo T5 inserendo alla rubrica "Altri" della casella 104 i dati seguenti:

     a) la quantità da lui direttamente consegnata al primo trasformatore;

     b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore;

     c) il nome e l'indirizzo degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna, anche se stabiliti nello Stato membro in cui avviene la prima trasformazione;

     d) la quantità consegnata da ciascuno degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna.

     2. I soggetti che intervengono nel circuito di consegna di cui al paragrafo 1, lettera c) e che non sono stabiliti nello Stato membro del primo trasformatore compilano l'esemplare di controllo T5 specificando nella casella 104, rubrica "Altri", il nome e l'indirizzo del collettore, nonché le informazioni richieste al paragrafo 1, lettere a) e b).

 

     Art. 19.

     Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto contemplato dall'articolo 4 siano destinati all'esportazione in paesi terzi, il trasporto sul territorio comunitario dev'essere effettuato con un esemplare di controllo T5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ottenuti.

Nell'esemplare di controllo T5 viene compilata la casella 104 con l'inserzione alla rubrica "Altri" di una delle diciture seguenti [11]:

     - Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

     Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato III, i prodotti intermedi, i prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce il contratto a norma dell'articolo 4 possono beneficiare di restituzioni all'esportazione qualora siano ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

 

Sezione 9

Controlli

 

     Art. 20.

     Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dal collettore e dal trasformatore.

Nel caso del collettore i registri precisano almeno i dati seguenti:

     a) le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate in forza del presente regime,

     b) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi. Nel caso del trasformatore, i registri precisano, con periodicità stabilita dall'autorità competente, almeno i dati seguenti:

     a) le quantità di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate,

     b) le quantità di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti,

     c) le perdite inerenti alla lavorazione,

     d) le quantità distrutte con relativa motivazione,

     e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti,

     f) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.

 

     Art. 21.

     1. L'autorità competente del collettore e quelle degli Stati membri in cui avvengono le trasformazioni eseguono controlli, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al collettore, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le consegne effettuate, e, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

La competente autorità effettua i controlli valendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessate. Ove previsti dalla normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

I controlli mirano inoltre ad accertare la corretta utilizzazione finale della materia prima nonché dei prodotti connessi e dei sottoprodotti, e l'osservanza dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 13, paragrafo 3. Essi vertono almeno sul 10% delle transazioni commerciali e trasformazioni effettuate nello Stato membro e vengono determinati dall'autorità competente in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività dei contratti presentati.

     2. Le autorità competenti intensificano i controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione nei casi seguenti:

     a) irregolarità riguardanti almeno il 3% delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 1,

     b) divergenze rispetto ai risultati precedentemente ottenuti dal trasformatore,

     c) operazioni di trasformazione nelle quali:

     i) le quantità o i valori dei prodotti finiti, dei sottoprodotti o dei prodotti connessi sono sproporzionati rispetto ai coefficienti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma, oppure

     ii) si ha un divario rispetto ai criteri di valorizzazione economica dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 3.

 

     Art. 21 bis. [12]

     Nel caso di una coltura di canapa è d'applicazione anche il sistema di controllo del tenore di tetraidrocannabinolo istituito dagli Stati membri per la canapa destinata alla produzione di fibre, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 nonché all'articolo 7 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2316/1999.

 

CAPO III

Materie prime che non sono oggetto di un contratto

 

     Art. 22

     Le materie prime indicate all'allegato II (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione soltanto se la loro utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III.

Esse non sono oggetto di un contratto.

 

     Art. 23.

     1. Per aver diritto al pagamento, il richiedente che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi materie prime s'impegna per iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento in cui presenta la domanda di pagamento, a provvedere affinché le materie prime stesse vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato III.

     2. Il richiedente indica ogni anno alla sua autorità competente, nelle domande di pagamento, le parcelle messe a riposo conformemente al disposto del presente capo, le colture ivi praticate, la durata del ciclo colturale e la frequenza prevista del raccolto.

 

CAPO IV

Disposizioni generali

 

Sezione 1

Esclusione dal regime e divieto di cumulo

 

     Art. 24.

     Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente regolamento le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale. In tal caso, lo Stato membro di cui trattasi comunica alla Commissione le materie prime che intende escludere ed i motivi dell'esclusione.

 

     Art. 25.

     Le materie prime di cui all'allegato I coltivate su terreni ritirati dalla produzione e i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivate, le materie prime di cui all'allegato II coltivate su terreni ritirati dalla produzione e i prodotti da esse derivati, nonché i terreni utilizzati per produrre tali materie prime non possono fruire delle misure seguenti:

     a) misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 [13];

     b) aiuti comunitari previsti dal capo VIII del regolamento (CE) n. 1257/1999, ad eccezione del sostegno concesso per i costi di imboschimento con specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento [14].

 

Sezione 2

Valutazione e misure nazionali complementari

 

     Art. 26.

     Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione del regime di cui al presente regolamento. Riguardo alle disposizioni del capo II, la comunicazione verte, in particolare, sui seguenti dati:

     a) per ogni specie di materia prima, le superfici coltivate e le rese previste di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), nonché le rese rappresentative di cui all'articolo 9,

     b) per ogni specie di materia prima, le quantità che non sono state vendute dai collettori,

     c) le quantità di ogni tipo di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata.

Riguardo alle disposizioni del capo III, le comunicazioni vertono in particolare sulle superfici dei terreni messi a riposo per ogni specie coltivata sulle medesime.

 

     Art. 27.

     1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui si riferisce il presente regolamento.

     2. Gli Stati membri possono adottare qualsiasi provvedimento complementare necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, informando in proposito la Commissione.

 

Sezione 3

Disposizioni finali

 

     Art. 28.

     Il regolamento (CE) n. 1586/97 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2000.

Esso continua ad applicarsi ai contratti conclusi a titolo della campagna 1999/2000 e delle campagne precedenti.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 29.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai contratti e alle domande di pagamento presentate a titolo della campagna 2000/2001 e delle campagne successive.

 

ALLEGATO I [15]

MATERIE PRIME DI CUI AL TITOLO II

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

MATERIE PRIME DI CUI AL CAPO III

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III [16]

 

     Prodotti finiti la cui fabbricazione è autorizzata a partire dalle materie prime di cui all'allegato I e all'allegato II:

     - tutti i prodotti della nomenclatura combinata di cui ai capitoli da 25 a 99;

     - tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale;

     - i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti;

     - il materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 ed ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;

     - il bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 91 10;

     - la gommalacca, le gomme, le resine, le gommoresine e i balsami, naturali, di cui al codice NC 1301;

     - i succhi e gli estratti di oppio ci cui al codice NC 1302 11 00;

     - i succhi e gli estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00;

     - le altre mucillagini e gli altri ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00;

     - tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione di energia;

     - tutti i prodotti di cui all'allegato II ed i loro derivati destinati ad usi energetici;

     - Miscanthus sinensis di cui al codice NC 0602 90 51, triturato, destinato ad essere utilizzato come lettiera per cavalli, concime organico, additivo per migliorare il compostaggio, lettiera per essiccare e pulire le piante;

     - tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999, sempre che non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione;

     - tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione, sempre che non siano ottenuti a barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del regolamento (CE) n. 1973/2004, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 587/2001 e così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 2001, n. L 228.

[3] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 587/2001 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 345/2002.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 827/2000.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 587/2001.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 345/2002.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 827/2000.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 827/2000.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 827/2000.

[10] Si riporta esclusivamente il testo in lingua italiana.

[11] Si riporta esclusivamente il testo in lingua italiana.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 587/2001.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 827/2000.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 827/2000.

[15] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2555/2000 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 587/2001.

[16] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2555/2000.