Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/05/2001 |
Numero: | 1038 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M71 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 1038.
Regolamento (CE) n. 1038/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
(G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 145)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) La coltura di leguminose foraggiere costituisce una pratica agronomica atta a ricostituire in modo naturale la fertilità del suolo. In quanto tale, l'estensione di questa coltura rappresenta dunque un fattore importante per lo sviluppo del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.
(4) Per promuovere lo sviluppo dei metodi di produzione biologici, occorre autorizzare l'uso delle superfici messe a riposo nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di seminativi per la coltura di leguminose foraggiere nelle aziende agricole che partecipano, per l'insieme della produzione, al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati:
- per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo,
- per la coltura di leguminose foraggiere praticata in un'azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91".
2) All'articolo 9, primo comma, il nono trattino è sostituito dal seguente:
"- le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione, in particolare quelle relative all'articolo 6, paragrafo 3; tali condizioni definiscono le leguminose foraggiere che possono essere coltivate sui terreni ritirati dalla produzione e, in riferimento al primo comma, primo trattino di detto paragrafo, possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento;".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2001/02.