§ 1.6.B72 - Regolamento 2 agosto 1972, n. 1686.
Regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/08/1972
Numero:1686


Sommario
Art. 1.      L'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 e disciplinata dalle seguenti modalità
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Gli stati membri possono fissare annualmente le date ultime per la registrazione dei contratti e dichiarazioni di moltiplicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1674/72
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 3 quater. 
Art. 4.      La domanda di aiuto da presentare deve contenere queste indicazioni minime
Art. 5.      Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione, deve fornire al primo stato [...]
Art. 6.      Ciascuno stato membro informa la commissione in merito alle disposizioni e misure adottate in applicazione del regime di aiuti istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee. Esso e applicabile a decorrere dal 1 luglio 1972


§ 1.6.B72 - Regolamento 2 agosto 1972, n. 1686. [1]

Regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi.

(G.U.C.E. 4 agosto 1972, n. L 177).

 

Art. 1.

     L'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 e disciplinata dalle seguenti modalità.

 

     Art. 1 bis. [2]

     Ai fini del presente regolamento, per "commercializzazione" si intende tenuta a disposizione o di scorta, esposizione per la vendita, offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona.

 

     Art. 2.

     Gli stati membri possono fissare annualmente le date ultime per la registrazione dei contratti e dichiarazioni di moltiplicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1674/72.

 

     Art. 2 bis. [3]

     1. L'aiuto è concesso a condizione che le sementi per le quali è stata presentata la domanda di aiuto siano state effettivamente commercializzate per la semina alla data di presentazione della domanda dal beneficiario dell'aiuto. L'aiuto è concesso unicamente se il beneficiario dimostra allo Stato membro in questione di aver rispettato tale condizione.

     2. Gli Stati membri effettuano controlli senza preavviso intesi ad accertare la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto nonché l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto e comunicano alla Commissione le misure che sono state adottate in esito a tali controlli.

 

     Art. 3. [4]

     1. A decorrere dal 1° luglio 2004, per le sementi diverse da quelle di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 332 841 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

     Belgio: 10 077 tonnellate,

     Repubblica ceca: 9 124 tonnellate,

     Danimarca: 93 697 tonnellate,

     Germania: 31 654 tonnellate,

     Estonia: 379 tonnellate,

     Grecia: 3 846 tonnellate,

     Spagna: 23 976 tonnellate,

     Francia: 52 981 tonnellate,

     Irlanda: 1 016 tonnellate,

     Italia: 18 822 tonnellate,

     Cipro: 305 tonnellate,

     Lettonia: 1 086 tonnellate,

     Lituania: 1 090 tonnellate,

     Lussemburgo: 865 tonnellate,

     Ungheria: 7 772 tonnellate,

     Malta: 300 tonnellate,

     Paesi Bassi: 35 856 tonnellate,

     Austria: 769 tonnellate,

     Polonia: 5 800 tonnellate,

     Portogallo: 300 tonnellate,

     Slovenia: 369 tonnellate,

     Slovacchia: 862 tonnellate,

     Finlandia: 5 853 tonnellate,

     Svezia: 8 132 tonnellate,

     Regno Unito: 17 910 tonnellate. [5]

     Detti quantitativi sono espressi in quantità equivalenti ai sensi del paragrafo 2.

     2. La conversione dei quantitativi oggetto di domande di aiuto in quantità equivalenti viene operata moltiplicando il quantitativo relativo a ciascuna specie per il rispettivo coefficiente di equivalenza di cui all'allegato del presente regolamento.

     3. L'aiuto è concesso al moltiplicatore di sementi a sua richiesta presentata dopo il raccolto e prima di una data fissata dallo Stato membro interessato per ciascuna specie o gruppo di varietà.

     4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al moltiplicatore entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto.

     Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, non oltre il 15 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto, i quantitativi che formano oggetto delle domande.

     5. Qualora sia accertato, per un determinato raccolto, un superamento del quantitativo massimo a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2358/71 e se sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, la Commissione fissa entro il 30 settembre i coefficienti di riduzione dell'aiuto applicabili a ciascuno Stato membro interessato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui il quantitativo massimo è stato superato.

     I coefficienti di riduzione dell'aiuto sono calcolati proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale di cui al paragrafo 1.

     Qualora la Commissione constati che uno Stato membro non ha interamente utilizzato il quantitativo nazionale di cui al paragrafo 1, la parte non utilizzata di detto quantitativo nazionale è ripartita, per la stessa campagna di commercializzazione, tra gli Stati membri che hanno superato il loro quantitativo nazionale. La Commissione effettua questa ripartizione proporzionalmente ai quantitativi nazionali degli Stati membri interessati.

     6. L'importo dell'aiuto ridotto applicabile a ciascuna specie è calcolato dallo Stato membro moltiplicando l'importo dell'aiuto per il coefficiente di riduzione ottenuto in applicazione del paragrafo 5.

     7. Prima dell'inizio della campagna, gli Stati membri possono definire, a livello nazionale, un profilo di produzione, scomponendo il loro quantitativo nazionale tra le varie specie e/o famiglie di specie di sementi.

     Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità offerta dal comma precedente ne informano la Commissione, notificandole in tempo utile i provvedimenti progettati a livello nazionale. Detti provvedimenti non devono essere in contrasto con il disposto dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 2358/71 né con le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, in particolare per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio del pagamento degli aiuti.

 

     Art. 3 bis. [6]

     1. A decorrere dal 1° luglio 2004, per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 87 269 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

     Spagna: 29 625,613 tonnellate,

     Francia: 3 031,861 tonnellate,

     Grecia: 1 472,618 tonnellate,

     Ungheria: 644,400 tonnellate,

     Italia: 50 242,268 tonnellate,

     Portogallo: 2 252,240 tonnellate. [7]

     Il quantitativo per Stato membro produttore può essere adeguato nei limiti del quantitativo massimo previsto nella Comunità alle condizioni stabilite dal paragrafo 3.

     2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 bis, l'aiuto per le sementi di riso è concesso al moltiplicatore a sua richiesta, da presentare dopo il raccolto e prima del 20 giugno dell'anno civile successivo al raccolto, nei limiti del quantitativo massimo fissato per la Comunità. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, non oltre il 15 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto, i quantitativi che sono oggetto delle domande.

     3. Se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto negli Stati membri produttori supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità, l'aiuto è ridotto per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato. In tale caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato membro produttore.

     4. Per le sementi di riso, lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al produttore tra il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto.

 

     Art. 3 ter. [8]

     1. I controlli di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, comprendono:

     a) i controlli amministrativi, che consistono in particolare in controlli incrociati per evitare il doppio pagamento dell'aiuto a titolo dello stesso anno civile. Tali controlli si riferiscono a parcelle che formano oggetto di un esame ufficiale e per le quali sia stato constatato l'adempimento delle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1674/72;

     b) i controlli di documenti per accertare almeno la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;

     c) ogni ulteriore misura di controllo che lo Stato membro giudichi necessaria, in particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi.

Detti controlli vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno il 5% delle domande di aiuto per ogni specie. Le domande che sono oggetto di controlli sono determinate dalla competente autorità, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. L'analisi dei rischi tiene conto:

     - dell'importo dell'aiuto;

     - dei quantitativi di sementi certificate rispetto alle superfici accettate al controllo;

     - dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

     - di altri parametri definiti dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri effettuano, se del caso, controlli presso i costitutori o gli stabilimenti di sementi nonché presso gli utilizzatori finali.

     3. Si applicano i seguenti articoli del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione:

     - l'articolo 6, paragrafo 1, per consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti,

     - l'articolo 11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello nazionale e ai casi di forza maggiore,

     - l'articolo 12, relativo al rapporto da compilare dopo il controllo in loco,

     - l'articolo 13, relativo ai controlli in loco,

     - l'articolo 14, relativo ai pagamenti indebiti.

 

     Art. 3 quater. [9]

     1. Salvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene ricevuta in ritardo, si procede ad una riduzione dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo dell'importo dell'aiuto richiesto, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di inoltro dopo il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto per le sementi di riso o di ritardo superiore a 10 giorni dalla data limite fissata dallo Stato membro per le rimanenti specie o gruppi di varietà, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

     2. Qualora si constati che le domande di aiuto presentate riguardano sementi che non sono state effettivamente commercializzate per la semina dal beneficiario, l'aiuto al produttore per la specie in oggetto è ridotto del 50% se i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina sono superiori al 2% e pari al 5% al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda di aiuto. Qualora i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina dal beneficiario dell'aiuto siano superiori al 5% dei quantitativi che sono oggetto di una domanda di aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto legato alla produzione di sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

     3. Se una domanda di aiuto riguarda sementi non certificati ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, al produttore non viene concesso alcun aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in corso e di quella successiva.

 

     Art. 4.

     La domanda di aiuto da presentare deve contenere queste indicazioni minime:

     - nome ed indirizzo del richiedente,

     - quantità di sementi certificate prodotte per moltiplicazione espresse in quintali con un decimale,

     - numero di registrazione del contratto o della dichiarazione di moltiplicazione.

La domanda e corredata dalla prova che i quantitativi di sementi in questione sono stati ufficialmente certificati.

 

     Art. 5.

     Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione, deve fornire al primo stato membro, a richiesta di quest'ultimo , tutti i dati necessari relativi al controllo del diritto all'aiuto.

 

     Art. 6.

     Ciascuno stato membro informa la commissione in merito alle disposizioni e misure adottate in applicazione del regime di aiuti istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee. Esso e applicabile a decorrere dal 1 luglio 1972.

 

 

Allegato I [10]

 

Prodotti

Coefficienti di equivalenza

1. CEREALI (escluso riso)

 

Triticum spelta L.

0,45

2. SEMI OLEOSI

 

Linum usitatiss. (textil)

0,89

Linum usitatiss. (oleagi)

0,70

Cannabis sativa L.

0,64

3. GRAMINACEE

 

Agrostis canina L.

2,38

Agrostis capillaris L.

2,38

Agrostis gigantea Roth.

2,38

Agrostis stolonifera L.

2,38

Arrhenatherum elatius L.

2,10

Dactylis glomerata L.

1,65

Festuca arundinacae Schreb.

1,84

Festuca ovina L.

1,36

Festuca pratensis Huds.

1,36

Festuca rubra L.

1,15

Festulolium

1,01

Lolium multiflorum Lam.

0,66

Lolium perenne L.

0,97

Lolium x boucheanum

0,66

Phleum bertolonii (DC)

1,60

Phleum pratense L.

2,62

Poa nemoralis L.

1,22

Poa pratensis L.

1,21

Poa trivialis L.

1,22

4. LEGUMINOSE

 

Hedysarium coronarium L.

1,14

Medicago lupulina L.

1,00

Medicago sativa L. (eco)

0,69

Medicago sativa L. (vari)

1,15

Onobrichis viciifolia SC

0,63

Pisum sativum L. partim.

-

Trifolium alexandrinum L.

1,43

Trifolium hybridum L.

1,44

Trifolium incarnatum L.

1,43

Trifolium pratense L.

1,67

Trifolium repens L.

2,35

Trifolium repens L. gigante

2,22

Trifolium resupinatum L.

1,43

Vicia faba L. partim

-

Vicia sativa L.

0,96

Vicia villosa Roth.

0,75

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del regolamento (CE) n. 1973/2004, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 709/98.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 709/98.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 709/98 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n.800/2002.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 323/2004.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 709/98.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 323/2004.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 709/98.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 709/98.

[10] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 800/2002.