§ 1.6.O59 – Regolamento 25 febbraio 2004, n. 323.
Regolamento (CE) n. 323/2004 della Commissione recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1686/72 a seguito dell'adesione all'Unione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/02/2004
Numero:323


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.O59 – Regolamento 25 febbraio 2004, n. 323.

Regolamento (CE) n. 323/2004 della Commissione recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1686/72 a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 26 febbraio 2004, n. L 58).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ha stabilito, all'articolo 3, paragrafo 4 bis, un meccanismo di stabilizzazione per le sementi di riso e per le sementi diverse da quelle di riso, il quale prevede la fissazione di un quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto e il principio della ripartizione di tale quantitativo massimo tra gli Stati membri.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi ha stabilito i summenzionati quantitativi massimi di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso per la Comunità e per Stato membro.

     (3) In considerazione dell'adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, prevista per il 1° maggio 2004, occorre stabilire il quantitativo massimo di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità allargata, nonché i quantitativi relativi a ciascuno Stato membro. Per il calcolo dei quantitativi massimi vengono considerati i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

     (4) Le sementi di riso raccolte in una determinata campagna sono di norma utilizzate per seminare le superfici destinate alla produzione di risone (riso «paddy») e di sementi di riso nella campagna successiva. Il quantitativo di sementi utilizzate nella Comunità per seminare un ettaro è di 0,2 tonnellate. Per seminare la superficie di base totale di [433 123 ha + 3 222 h =] 436 345 ha è richiesto un quantitativo massimo di 87 269 tonnellate.

     (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1686/1972,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1686/72 è modificato come segue:

     1) all'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «A decorrere dal 1° luglio 2004, per le sementi diverse da quelle di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 332 841 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

     Belgio: 10 077 tonnellate,

     Repubblica ceca: 9 124 tonnellate,

     Danimarca: 93 697 tonnellate,

     Germania: 31 654 tonnellate,

     Estonia: 379 tonnellate,

     Grecia: 3 846 tonnellate,

     Spagna: 23 976 tonnellate,

     Francia: 52 981 tonnellate,

     Irlanda: 1 016 tonnellate,

     Italia: 18 822 tonnellate,

     Cipro: 305 tonnellate,

     Lettonia: 1 086 tonnellate,

     Lituania: 1 090 tonnellate,

     Lussemburgo: 865 tonnellate,

     Ungheria: 7 772 tonnellate,

     Malta: 300 tonnellate,

     Paesi Bassi: 35 856 tonnellate,

     Austria: 769 tonnellate,

     Polonia: 5 800 tonnellate,

     Portogallo: 300 tonnellate,

     Slovenia: 369 tonnellate,

     Slovacchia: 862 tonnellate,

     Finlandia: 5 853 tonnellate,

     Svezia: 8 132 tonnellate,

     Regno Unito: 17 910 tonnellate.»

     2) All'articolo 3 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «A decorrere dal 1° luglio 2004, per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 87 269 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

     Spagna: 29 625,613 tonnellate,

     Francia: 3 031,861 tonnellate,

     Grecia: 1 472,618 tonnellate,

     Ungheria: 644,400 tonnellate,

     Italia: 50 242,268 tonnellate,

     Portogallo: 2 252,240 tonnellate.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

     Esso si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2004/2005.