§ 1.6.251 - Regolamento 12 luglio 2001, n. 1413.
Regolamento (CE) n. 1413/2001 della Commissione che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/07/2001
Numero:1413


Sommario
Art. 1.      All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 785/95 il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.251 - Regolamento 12 luglio 2001, n. 1413.

Regolamento (CE) n. 1413/2001 della Commissione che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

(G.U.C.E. 13 luglio 2001, n. L 191).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95, in particolare l'articolo 18,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 676/1999 , stabilisce all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, che sono considerati "foraggi essiccati" i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato I, punto I, del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, che siano stati coltivati su superfici non dichiarate nella domanda di aiuto "superfici", ai fini dell'ottenimento dell'aiuto per i seminativi previsto in detto regolamento, allo scopo di evitare il pagamento di un doppio aiuto per una stessa parcella.

     (2) Il summenzionato regolamento (CEE) n. 1765/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio.

     (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/95.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 785/95 il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.