§ 1.6.B55 - Regolamento 26 marzo 1999, n. 676.
Regolamento (CE) n. 676/1999 della Commissione che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/03/1999
Numero:676


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Le modifiche tecniche degli impianti di essiccazione, rese necessarie ai sensi dell'articolo 1, punto 1, sono effettuate fatto salvo l'obbligo di informare l'autorità competente nei termini [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, [...]


§ 1.6.B55 - Regolamento 26 marzo 1999, n. 676.

Regolamento (CE) n. 676/1999 della Commissione che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

(G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Le modifiche tecniche degli impianti di essiccazione, rese necessarie ai sensi dell'articolo 1, punto 1, sono effettuate fatto salvo l'obbligo di informare l'autorità competente nei termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 per ottenere la conferma del riconoscimento.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 maggio 1999 l'elenco degli essiccatoi a nastro che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000 e che possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, punto 1.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, ad eccezione dell'articolo 1, punto 1), che si applica a decorrere dal 1 aprile 2000.

 

 


[1] Modifica il testo del regolamento (CE) n. 785/95.