§ 1.6.A01 – Regolamento 6 aprile 1995, n. 785.
Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/04/1995
Numero:785


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, istituita dal regolamento (CE) n. 603/95
Art. 2.      Ai sensi del presente regolamento si intendono
Art. 3. 
Art. 4.      1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, punto 2, l'impresa di trasformazione
Art. 5.      1. Per poter fruire dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95, l'impresa di trasformazione presenta una domanda di aiuto relativa alle uscite da detta impresa che hanno [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, applicabile ai fini del regolamento (CE) n. 603/95, ha luogo alla data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione
Art. 8.      1. Ogni contratto di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, oltre a recare le indicazioni specificate all'articolo 11 di detto regolamento, deve precisare
Art. 9. 
Art. 10.      Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla preparazione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, di foraggi essiccati al sole
Art. 11. 
Art. 12.      1. Oltre alle indicazioni precisate all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 603/95, la contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione deve recare quanto meno le indicazioni [...]
Art. 13.      Le imprese di trasformazione mettono inoltre a disposizione dell'autorità competente, a sua richiesta, i documenti giustificativi seguenti
Art. 14.      1. Le autorità competenti procedono a controlli incrociati delle particelle agricole menzionate nei contratti e/o nelle dichiarazioni e di quelle dichiarate dai produttori nelle relative domande [...]
Art. 15.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 16.      Qualora risulti da un controllo che il quantitativo di foraggi essiccati indicato in una o più domande di aiuto supera quello effettivamente uscito dall'impresa di trasformazione, l'importo [...]
Art. 17.      I regolamenti (CEE) n. 1528/78 e (CEE) n. 2743/78 sono abrogati. Tuttavia, le loro disposizioni applicabili ai fini della gestione del regime di aiuto vigente durante la campagna di [...]
Art. 17 bis. 
Art. 18.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.A01 – Regolamento 6 aprile 1995, n. 785. [1]

Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

(G.U.C.E. 7 aprile 1995, n. L 79).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, istituita dal regolamento (CE) n. 603/95.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     1. Per «foraggi essiccati», i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, distinguendo tra:

     a) "foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino del summenzionato regolamento, essiccati artificialmente al calore; gli "altri simili prodotti da foraggio", di cui all'articolo 1, lettera a), terzo trattino del citato regolamento, sono rappresentati da:

     - le leguminose erbacee,

     - le graminacee erbacee,

     - i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che siano stati coltivati su superfici non dichiarate nella domanda di aiuto "superfici" ai fini dell'ottenimento dell'aiuto per i seminativi previsto in detto regolamento [2],

     - il Chenopodium quinoa,

sempreché tali specie siano comprese nei codici NC 1214 90 91 e 1214 90 99 [3];

     b) «foraggi essiccati al sole», ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 603/95, essiccati secondo una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati;

     c) «concentrati di proteine», ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CE) n. 603/95;

     d) «prodotti disidratati», ossia i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CE) n. 603/95; Le piante foraggere su cui sono stati raccolti i semi non possono beneficiare dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati [4].

     2. Per «impresa di trasformazione», l'impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 603/95, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, nella quale si proceda:

     a) alla disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:

     - temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 350 °C; tuttavia, per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000 non è fatto obbligo di conformità a tale requisito [5],

     - durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a 3 ore,

- in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore a 1 m,

     b) o alla macinazione dei foraggi essiccati al sole,

     c) o alla fabbricazione di concentrati di proteine.

     3. Per «acquirente di foraggi da essiccare e da macinare», qualunque persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 9, lettera c), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 603/95, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori onde consegnarli alle imprese di trasformazione.

     4. Per «partita», una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta.

     5. Per "miscela", un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e altri prodotti di natura diversa o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove, denominati "aggiunte".

Tuttavia, per un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3 % del peso totale del prodotto finito e a condizione che il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell'aggiunta non superi il 2,4 %, non è considerato come miscela [6].

 

     Art. 3. [7]

     1. A norma del presente regolamento, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95, i prodotti di cui all'articolo 2, punto 1, di qualità sana, leale e mercantile, rispondenti ai requisiti prescritti in materia di commercializzazione e destinati all'alimentazione degli animali, che

     a) lascino, nello stato in cui si trovano o sotto forma di miscela ai sensi dell'articolo 2, punto 5, primo comma:

     - il perimetro dell'impresa di trasformazione;

     - qualora non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'autorità competente;

     - nel caso di un apparecchio di disidratazione mobile, l'apparecchiatura stessa che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato la disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al secondo trattino;

     b) presentino, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione di cui alla lettera a) precedente, le seguenti caratteristiche:

     i) tenore massimo di umidità:

     - 12 % per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati,

     - 14 % per gli altri foraggi disidratati;

     ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca:

     - 15 % per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati,

     - 45 % per i concentrati di proteine.

Il diritto dell'aiuto è limitato ai quantitativi di prodotti ottenuti mediante essiccazione di foraggi raccolti su particelle la cui destinazione agricola può essere verificata dall'autorità competente.

     2. Prima di ammettere nel suo perimetro prodotti diversi dai foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinatura, in vista della fabbricazione di prodotti che costituiscono miscele a norma dell'articolo 2, punto 5, l'impresa di trasformazione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato specificando la natura e i quantitativi dei prodotti ammessi.

Quando l'ammissione riguarda foraggi che sono stati essiccati e/o triturati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa indica inoltre all'autorità competente l'origine e la destinazione dei prodotti; in tal caso, l'ammissione può aver luogo soltanto sotto il controllo e alle condizioni dettate dall'autorità competente e alle condizioni da questa fissate.

I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima solo per esservi nuovamente condizionati sotto il controllo dell'autorità competente e alle condizioni da questa fissate. Tutti i prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa di trasformazione a norma del presente paragrafo non possono essere depositati insieme con i foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa in questione; essi devono inoltre figurare nella contabilità dell'impresa conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, punto 2, l'impresa di trasformazione:

     a) deve trasmettere all'autorità competente un fascicolo contenente:

     - la descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione, segnatamente con l'indicazione dei luoghi che servono per l'ammissione dei prodotti da trasformare e quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti nonché dei luoghi in cui si trovano i laboratori di trasformazione;

     - la descrizione degli impianti tecnici, segnatamente dei forni per la disidratazione e degli impianti di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria, della temperatura di funzionamento e degli impianti per la pesatura, per effettuare i lavori di cui all'articolo 2, punto 2, lettere a), b) e c);

     - l'elenco delle aggiunte inserite prima o durante il processo di distribuzione, l'elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione nonché l'elenco dei prodotti finiti;

     - i modelli dei registri della contabilità di magazzino: questi devono consentire di verificare giornalmente i quantitativi di prodotti che entrano per essere disidratati e/o macinati, i quantitativi prodotti nonché i quantitativi di leganti o di qualsiasi altra aggiunta eventuale utilizzata nella fabbricazione; i foraggi essiccati, ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa riconosciuta, devono essere oggetto di una registrazione specifica nella contabilità di magazzino.

In caso di modifica di uno o più elementi del suddetto fascicolo, l'impresa avverte l'autorità competente entro 10 giorni, al fine di ottenere la conferma del riconoscimento;

     b) deve rispettare:

     - le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 603/95;

     - le condizioni di cui al presente regolamento.

Il riconoscimento all'impresa di trasformazione è revocato per un periodo da determinarsi dall'autorità competente in funzione della gravità delle infrazioni constatate, non appena una delle condizioni previste al primo comma, lettere a) o b), non è più soddisfatta [8].

     2. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, punto 3, l'acquirente di foraggi da essiccare e da macinare si impegna:

     - a presentare all'autorità competente, entro la data indicata all'articolo 8, paragrafo 5, i contratti conclusi con i produttori ed un elenco riepilogativo di tutte le particelle agricole interessate;

     - a tenere un registro per i prodotti in questione, nel quale deve riportare almeno gli acquisti e le vendite giornalieri, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, l'impresa di trasformazione destinataria;

     - a mettere a disposizione dell'autorità competente la propria contabilità finanziaria;

     - ad agevolare le operazioni di controllo.

Qualora almeno una delle condizioni precisate al primo comma non risulti più adempiuta, l'acquirente di foraggi da essiccare e da macinare perde il riconoscimento per un periodo da stabilirsi dall'autorità competente, proporzionato alla gravità dell'inadempienza constatata.

     3. I riconoscimenti di cui all'articolo 2, punti 2 e 3, sono concessi dall'autorità competente di ogni Stato membro, a richiesta degli interessati, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. In casi straordinari, la Commissione può riconoscere delle eccezioni a tale disposizione, per un periodo non superiore a due mesi successivi all'inizio della campagna in questione. In tal caso l'impresa è considerata riconosciuta sino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte dell'autorità competente [9].

 

     Art. 5.

     1. Per poter fruire dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95, l'impresa di trasformazione presenta una domanda di aiuto relativa alle uscite da detta impresa che hanno avuto luogo nel corso di un mese determinato, al più tardi entro 45 giorni dalla fine del mese in parola.

Tuttavia, nessuna domanda di aiuto presentata per una determinata campagna può essere inoltrata dopo il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.

Salvo forza maggiore, in caso di presentazione tardiva della domanda, gli importi dell'aiuto ai quali l'impresa avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prescritto, vengono ridotto dell'1 % per giorno lavorativo. Se il ritardo supera 20 giorni, la domanda è irricevibile [10].

     2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni:

     - nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;

     - quantitativi per i quali è chiesto l'aiuto, suddivisi per partita;

     - data in cui ogni partita è uscita dall'impresa;

     - indicazione che, per ogni partita, sono stati prelevati dei campioni, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione o al momento della fabbricazione, nell'impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonché qualsiasi informazione necessaria sull'identificazione dei predetti campioni;

     - indicazione, per ogni partita, di tutte le aggiunte di cui all'articolo 2, punto 5, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonché i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito;

     - nel caso di miscela a norma dell'articolo 2, punto 5, primo comma, l'indicazione, per ogni partita, del tenore di proteine grezze totali dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione, contenuti nella miscela, previa deduzione del tenore di sostanza azotata totale conferita dalle aggiunte [11].

     3. L'aiuto da corrispondere ad un'impresa di trasformazione riguarda esclusivamente i foraggi essiccati e/o macinati nella medesima, previa deduzione del peso di tutte le aggiunte di cui all'articolo 2, punto 5 [12].

 

     Art. 6. [13]

     1. Gli anticipi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, subordinati alla costituzione di una delle cauzioni ivi previste, possono essere versate al beneficiario soltanto se la domanda di aiuto è corredata di un attestato che certifica l'avvenuta costituzione della cauzione.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare il diritto all'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

     3. Il saldo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è versato, se del caso, entro sessanta giorni dalla data in cui la Commissione ne ha pubblicato l'importo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     4. Il saldo di cui al paragrafo 3 è calcolato in base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri, a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino. Qualora in seguito a successive verifiche uno o più Stati membri procedano ad una seconda comunicazione, debitamente motivata, contenente dati rettificati più elevati rispetto alla prima comunicazione, i dati rettificati potranno essere presi in considerazione soltanto se non incidono sull'ammontare del saldo calcolato in base alla prima comunicazione. Le quantità di foraggi essiccati che non sia stato possibile prendere in considerazione in applicazione di quanto precede saranno riportate alla campagna successiva [14].

 

     Art. 7.

     Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, applicabile ai fini del regolamento (CE) n. 603/95, ha luogo alla data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.

 

     Art. 8.

     1. Ogni contratto di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, oltre a recare le indicazioni specificate all'articolo 11 di detto regolamento, deve precisare:

     a) nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti,

     b) la data di stipulazione,

     c) la durata di validità,

     d) la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile,

     e) i dati che consentano d'identificare la (le) particella(e) agricola(e) su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, conformemente al sistema d'identificazione delle particelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo,

     f) qualora un'impresa esegua un contratto di lavorazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/95, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri aderenti, tale contratto deve inoltre indicare:

     - il prodotto finito da consegnare,

     - le spese che il produttore dovrà pagare.

     2. Nel caso di un'impresa che trasformi la propria produzione oppure, ove si tratti di un'associazione, quella dei suoi aderenti, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

     - la data di consegna ovvero una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione sia stata presentata all'autorità competente;

     - i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l'arrivo;

     - la o le specie di foraggi da trasformare;

     - se del caso, nome e indirizzo del membro dell'associazione che effettua la consegna;

     - i dati che consentano di identificare la (le) particella(e) agricola(le) su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, conformemente al sistema d'identificazione delle particelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo.

     3. Nel caso di un'impresa che sia stata approvvigionata da un acquirente riconosciuto, viene compilata una dichiarazione di consegna contenente almeno le indicazioni seguenti:

     - i dati che consentano d'identificare l'acquirente riconosciuto;

     - la data di consegna o, se del caso, una data indicativa qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata all'autorità competente;

     - i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l'arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l'indicazione dei dati di riferimento di detti contratti;

     - la o le specie di foraggi da trasformare;

     - i dati che consentano di identificare la (le) particella(le) agricola(le) su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, conformemente al sistema d'identificazione delle particelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo.

     4. I contratti e le dichiarazioni di consegna di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono conclusi per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna e comunque entro il 14 settembre successivo all'inizio della campagna considerata [15].

     5. Entro il 15 settembre successivo all'inizio della campagna in questione, l'impresa di trasformazione presenta all'autorità competente una copia dei contratti di cui al paragrafo 1 e una copia delle dichiarazioni di consegna di cui ai paragrafi 2 e 3, unitamente ad un elenco riepilogativo delle particelle agricole in causa.

La suddetta documentazione può eventualmente essere presentata su supporto informatico, previo accordo delle parti interessate in merito a tale forma di comunicazione. In tal caso, l'impresa di trasformazione conserva la documentazione sul supporto cartaceo e la mette a disposizione di eventuali controlli su richiesta dell'autorità competente [16].

     (Omissis) [17].

     6. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono essere compilati entro il 28 novembre e presentati all'autorità competente entro il 30 novembre successivo all'inizio della campagna in questione. In nessun caso l'autorità competente può accettare i suddetti documenti dopo quest'ultima data.

In tal caso, la loro esecuzione in vista della trasformazione delle materie prime considerate può aver luogo solo qualora l'autorità competente, dopo aver verificato che le particelle indicate nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna non figurano nella contabilità dell'aiuto relativa ad altri regimi comunitari e dopo aver consultato la base dati di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97, confermi per iscritto all'impresa di trasformazione il proprio accordo formale all'esecuzione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna [18].

 

     Art. 9. [19]

     1. Le imprese di trasformazione verificano, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da disidratare ed eventualmente di foraggi essiccati al sole loro consegnati a scopo di trasformazione.

     2. L'obbligo della pesatura sistematica non è applicabile se:

     a) i foraggi sono disidratati mediante un apparecchio di disidratazione mobile; in tal caso i quantitativi consegnati possono essere stimati in base alle superfici seminate;

     b) la produzione dell'impresa in questione non è superiore a 1000 tonnellate per campagna e se tale impresa dimostra, all'autorità dello Stato membro, di non aver la possibilità di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall'autorità competente dello Stato membro stesso.

     3. Il tenore medio di umidità dei quantitativi di foraggi da disidratare viene misurato dall'impresa di trasformazione mediante confronto tra i quantitativi utilizzati e i quantitativi di foraggi essiccati ottenuti.

     4. Nel corso dei primi dieci giorni lavorativi di ogni trimestre, le imprese di trasformazione comunicano all'autorità competente il tenore medio di umidità di cui al paragrafo 3, rilevato nel corso del trimestre precedente sui foraggi da disidratare che sono stati da esse trattati.

 

     Art. 10.

     Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla preparazione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, di foraggi essiccati al sole:

     - la preparazione dei foraggi disidratati dev'essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole;

     - i prodotti ottenuti dalle due lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi diversi;

     - è vietato miscelare all'interno dell'impresa un prodotto di uno di questi gruppi con un prodotto dell'altro gruppo.

 

     Art. 11. [20]

     1. Il prelievo di campioni e la determinazione del peso dei foraggi essiccati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 vengono effettuati dall'impresa di trasformazione al momento dell'uscita di detti foraggi dall'impresa stessa.

Tuttavia, se i foraggi essiccati vengono miscelati nell'impresa di trasformazione a norma dell'articolo 2, punto 5, il prelievo di campioni e la determinazione del peso vengono effettuati prima di preparare la miscela.

Nel caso in cui la miscela viene preparata prima o durante l'essiccazione, un campione viene prelevato dopo l'essiccazione; esso è accompagnato da un'avvertenza che indica che si tratta di una miscela e che precisa la natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito.

     2. L'autorità competente può esigere che ogni impresa di trasformazione le notifichi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o miscelatura di foraggi essiccati, precisandone la data e la quantità, onde permetterle di operare i controlli necessari. L'autorità competente effettua regolarmente prelievi di campioni e determina il peso di almeno il 5 % del peso dei foraggi essiccati usciti dall'impresa e di almeno il 5 % del peso dei foraggi essiccati miscelati a norma dell'articolo 2, punto 5, nel corso di ogni campagna.

     3. Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali di cui all'articolo 3 vengono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa ai sensi dell'articolo 2, punto 5, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che stabiliscono metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

In caso di uscita dall'impresa o di miscelatura di più partite che risultino di qualità uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidità e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.

 

     Art. 12.

     1. Oltre alle indicazioni precisate all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 603/95, la contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione deve recare quanto meno le indicazioni seguenti:

     - la o le specie di foraggi da disidratare e, se del caso, di quelli essiccati al sole entrati nelle imprese stesse;

     - il tenore di umidità constatato all'atto della consegna sui foraggi da disidratare;

     - i dati di riferimento del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui all'articolo 8;

     - le date di uscita dall'impresa dei foraggi essiccati, con la precisazione, per ogni data, dei quantitativi usciti;

     - i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;

     - i prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito [21].

     2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per foraggi disidratati, foraggi essiccati al sole, concentrati di proteine e prodotti disidratati.

     3. Qualora un'impresa disidratati o lavori anche prodotti diversi dai foraggi di cui all'articolo 2, punto 1, essa deve tenere conti distinti per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.

 

     Art. 13.

     Le imprese di trasformazione mettono inoltre a disposizione dell'autorità competente, a sua richiesta, i documenti giustificativi seguenti:

     a) per ogni impresa di trasformazione:

     - gli elementi che consentano di determinare la capacità di produzione dell'impresa,

     - l'indicazione della scorta di combustibile esistente nell'impresa all'inizio e alla fine del periodo di produzione,

     - le fatture d'acquisto del combustibile e le bollette relative al consumo di elettricità durante il periodo di produzione,

     - l'indicazione delle ore di funzionamento degli essiccatoi e, per i foraggi essiccati al sole, dei tritaforaggi;

     b) se trattasi di un'impresa di trasformazione che venda i propri prodotti, le fatture di vendita dei foraggi essiccati, con l'indicazione:

     - della quantità e della composizione dei prodotti venduti,

     - del nome e indirizzo dell'acquirente;

     c) se trattasi di un'impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti e consegni loro i foraggi essiccati, i buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto dall'autorità competente, con l'indicazione:

     - della quantità e della composizione dei prodotti consegnati,

     - del nome dei consegnatari;

     d) se trattasi di un'impresa che produca foraggi essiccati per conto dell'agricoltore e gli consegni tale produzione, le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione:

     - della quantità e della composizione dei foraggi essiccati prodotti,

     - del nome dell'agricoltore.

 

     Art. 14.

     1. Le autorità competenti procedono a controlli incrociati delle particelle agricole menzionate nei contratti e/o nelle dichiarazioni e di quelle dichiarate dai produttori nelle relative domande di aiuto «superfici», onde evitare versamenti di aiuti ingiustificati.

     2. Le autorità competenti verificano la contabilità di magazzino di tutte le imprese riconosciute. Esse effettuano altresì verifiche per sondaggio dei documenti finanziari concernenti le operazioni realizzate dalle imprese. Nell'ambito di tali controlli, ciascuna impresa dev'essere ispezionata almeno una volta durante ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, per quanto riguarda le nuove imprese riconosciute, la verifica deve interessare tutte le domande presentate durante il primo anno di attività.

     3. Le autorità competenti:

     - verificano regolarmente, in particolare, la contabilità finanziaria delle imprese riconosciute;

     - eseguono regolarmente controlli supplementari presso i fornitori della materia prima, nonché presso gli operatori cui sono stati consegnati i foraggi essiccati.

Le autorità competenti possono inoltre procedere a controlli inopinati della stessa natura di quelli sopra descritti.

     4. Le domande che devono formare oggetto di controlli in loco vengono determinate dalle autorità competenti, in base a un'analisi dei rischi e tenendo conto dei fattori di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate.

L'analisi dei rischi tiene conto:

     - dell'importo dell'aiuto richiesto,

     - dell'evoluzione in rapporto all'anno precedente,

     - degli accertamenti fatti nell'ambito dei controlli degli anni precedenti,

     - di altri parametri definiti dagli Stati membri.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) - all'inizio di ogni trimestre, i quantitativi di foraggi essiccati per i quali, nel trimestre precedente, sono state presentate domande di aiuto a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95, ripartendo detti quantitativi in base ai mesi in cui essi sono usciti dall'impresa;

     - entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di prodotti essiccati per i quali il diritto dell'aiuto è stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione precedente;

in sede di comunicazione di tali dati, i prodotti di cui all'articolo 2, punto 1, devono essere suddivisi in base alle lettere a), b), c) o d); la Commissione si baserà sui dati comunicati per verificare se il QMG (quantitativo massimo garantito) sia stato rispettato;

     b) [22];

     c) entro il 30 aprile di ogni anno, i quantitativi stimati di foraggi essiccati che al 31 marzo dello stesso anno risultavano in giacenza presso le imprese di trasformazione;

     d) entro il 1 maggio 1995, le misure adottate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 e del presente regolamento.

     e) nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i tenori medi di umidità relativi nel corso del semestre precedente sui foraggi da disidratare e comunicati dalle imprese di trasformazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 [23].

 

     Art. 16.

     Qualora risulti da un controllo che il quantitativo di foraggi essiccati indicato in una o più domande di aiuto supera quello effettivamente uscito dall'impresa di trasformazione, l'importo erogabile dell'aiuto viene calcolato in base al quantitativo effettivamente uscito dall'impresa, diminuito del doppio dell'eccedenza constatata. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20 % del quantitativo effettivamente uscito dall'impresa, non viene concesso alcun aiuto. Tuttavia, ove si tratti di un'indicazione falsa dei quantitativi, formulata per dolo o per colpa grave in una o più domande, l'impresa di trasformazione interessata viene esclusa:

     - dal beneficio dell'aiuto per la domanda o le domande di cui trattasi;

     - in caso di indicazione falsa dei quantitativi, fatta dolosamente in una o più domande, detta impresa è esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva, per un quantitativo uguale a quello per il quale la domanda o le domande è (sono) stata(e) respinta(e).

 

     Art. 17.

     I regolamenti (CEE) n. 1528/78 e (CEE) n. 2743/78 sono abrogati. Tuttavia, le loro disposizioni applicabili ai fini della gestione del regime di aiuto vigente durante la campagna di commercializzazione 1994/95 restano in vigore sino alla chiusura finale dei conti di detta campagna.

 

     Art. 17 bis. [24]

     1. In deroga all'articolo 2, punto 1 e limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/1996, le imprese di trasformazione possono chiedere l'aiuto previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 per i cereali verdi consegnati da produttori agricoli:

     - che abbiano coltivato tali cereali su superfici non dichiarate nella domanda di aiuto "superfici" ai fini dell'ottenimento dell'aiuto per i seminativi previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 e

     - che abbiano concluso contratti con le imprese di trasformazione o che abbiano proceduto alle semine prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 785/95, ai fini della consegna di tali cereali da trasformare in foraggi essiccati.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

 

     Art. 18.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1 aprile 1995.

Tuttavia, le disposizioni seguenti si applicano dal 1 aprile 1996:

     a) l'articolo 4, paragrafo 1, relativo al riconoscimento delle imprese di trasformazione;

     b) l'articolo 9, prima frase, relativo all'accertamento del peso mediante pesatura sistematica, nel caso di imprese che non dispongano di un impianto di pesatura;

     c) l'articolo 14, paragrafo 1, relativo ai controlli incrociati. Tuttavia, per quanto concerne la lettera c) del presente articolo, qualora uno o più elementi del sistema integrato risultino operativi anteriormente al 1 gennaio 1996, gli Stati membri li utilizzano nelle proprie attività di gestione e di controllo ed in particolare, per quanto possibile, nell'esecuzione dei controlli incrociati.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 382/2005, con la limitazione ivi prevista.

[2] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1413/2001.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[5] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 676/99.

[6] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[11] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[12] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1362/95.

[14] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 629/97.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1362/95.

[16] Comma già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1362/95 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 629/97.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1794/97.

[18] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1794/97.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[20] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[21] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[22] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 676/99.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 620/96.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1362/95.