Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/01/2009 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.6.1524 - Regolamento 20 gennaio 2009, n. 42.
Regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
(G.U.U.E. 21 gennaio 2009, n. L 16)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Per un uso ottimale dei fondi potenzialmente disponibili per aumentare la competitività del settore vitivinicolo, è opportuno dare agli Stati membri, nella misura del possibile, la facoltà di avvalersi delle possibilità offerte sia dai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in particolare nell'ambito delle misure di ristrutturazione e di riconversione di cui all'articolo 11 del
(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del
(3) L'articolo 41, lettera c), punto vi), del
(4) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), del
(5) L'articolo 5, paragrafo 8, l'articolo 16, terzo comma, e l'articolo 20, secondo comma, del
(6) Occorre pertanto modificare il
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Ai fini del titolo II, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un accordo o un'altra azione contemplata da un dato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del
2) nel titolo II, capo II, sezione 2, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:
" Art. 10 bis
Compatibilità e coerenza
1. Il sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del
2. Il sostegno di cui all'articolo 11 del
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.";
3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
" Art. 20
Compatibilità e coerenza
1. Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 10 del
Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.
2. Il sostegno di cui all'articolo 15 del
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di investimento nella relativa parte dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.";
4) dopo l'articolo 25, nel titolo II, capo II, sezione 7, è inserito il seguente articolo:
" Art. 25 bis
Verifica delle condizioni
Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 3, del
5) all'articolo 41, lettera c), il punto vi) è soppresso;
6) all'articolo 103, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la tabella 9 dell'allegato del
7) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
[2] GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.
[3] GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
(Omissis)