§ 1.6.1590 - Regolamento 20 luglio 2010, n. 642.
Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/07/2010
Numero:642


Sommario
Art. 1. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono quelle applicabili alla data di cui all’articolo 67 [...]
Art. 2. 1. I dazi all’importazione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti dei codici NC 10011000, 10019091, ex10019099 (frumento tenero di alta qualità), [...]
Art. 3. 1. I dazi all’importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all’allegato II
Art. 4. I criteri qualitativi da rispettare all’importazione nell’Unione e le tolleranze ammesse sono fissati nell’allegato II
Art. 5. 1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vengono utilizzati, per il frumento tenero di [...]
Art. 6. 1. Nel caso del frumento tenero di qualità alta, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente
Art. 7. 1. Per ogni partita di frumento tenero di qualità alta, di frumento duro e di mais vitreo, l’ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto [...]
Art. 8. Il regolamento (CE) n. 1249/96 è abrogato
Art. 9. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1590 - Regolamento 20 luglio 2010, n. 642.

Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

(G.U.U.E. 21 luglio 2010, n. L 187)

 

(codificazione)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali [2], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) L’articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, di detto regolamento, il dazio all’importazione è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in questione.

 

(3) Ai fini della classificazione dei prodotti importati, i prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono, in certi casi, suddivisi in svariate qualità standard; conseguentemente, occorre determinare le qualità standard da utilizzare in funzione di criteri oggettivi di classificazione, come pure i limiti di tolleranza che consentono di classificare i prodotti da importare secondo la qualità più appropriata. Tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente sottoponibili a controllo sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz); nel caso del frumento duro, tali criteri consistono nel peso specifico, nel contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz) e nel tenore di grani vitrei. Pertanto, le merci importate sono sottoposte alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata. Tuttavia, quando l’Unione ha definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità attestati e rilasciati da un’autorità dello Stato di origine delle merci, le analisi in parola devono poter essere effettuate soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

 

(4) Ai fini del calcolo del dazio all’importazione, l’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, per i prodotti di cui al paragrafo 1, si fissano periodicamente i prezzi rappresentativi cif all’importazione. Ai fini della determinazione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni per le varie qualità di frumento e le quotazioni per gli altri cereali; pertanto, è opportuno definire tali quotazioni.

 

(5) Per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime va assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif all’importazione. L’aggiunta del premio commerciale attribuito sul mercato degli Stati Uniti a ciascuna qualità dei vari cereali consente di convertire la quotazione in borsa di ogni cereale in un prezzo fob all’esportazione in partenza dagli Stati Uniti; mediante aggiunta dei noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e un porto dell’Unione secondo i valori del mercato dei noli, tali prezzi fob possono essere convertiti in prezzi rappresentativi cif all’importazione. Dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione nell’Unione con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili. Conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per l’Unione è quello di Rotterdam.

 

(6) Tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all’importazione di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a detto cereale e noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam. Tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfetari del dazio all’importazione per i porti dell’Unione situati nel Mediterraneo e nel Mar Nero, sulla costa atlantica della penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda, nei paesi nordici, nei paesi baltici, e in Polonia. Per seguire l’evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il calcolo. Il prezzo rappresentativo cif all’importazione calcolato per l’orzo consente di valutare la situazione di mercato del sorgo e della segala e, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all’importazione per l’orzo è ugualmente applicabile a tali cereali.

 

(7) Per la fissazione del dazio all’importazione dei cereali di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, un periodo di verifica di dieci giorni lavorativi dei prezzi rappresentativi cif all’importazione di ciascun cereale consente di tenere conto delle tendenze del mercato senza introdurre elementi di incertezza; conseguentemente, i dazi all’importazione di questi prodotti vengono stabiliti il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, facendo riferimento alla media dei prezzi rappresentativi cif all’importazione costatata durante il suddetto periodo. Il dazio all’importazione così calcolato può essere applicato per un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d’importazione, dazio incluso. Tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione di borsa durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi cif all’importazione o se tali prezzi, in seguito ad improvvisi mutamenti degli elementi che consentono il calcolo del diritto all’importazione, durante il periodo di calcolo subiscono fluttuazioni molto considerevoli, occorre prendere misure finalizzate al mantenimento della rappresentatività dei prezzi cif all’importazione del prodotto in causa. Nel caso di notevoli fluttuazioni della quotazione di borsa o dei premi commerciali riferiti alla quotazione, ovvero dei costi dei noli marittimi o dei tassi di cambio impiegati per il calcolo del prezzo cif all’importazione del prodotto in causa, è d’uopo ristabilire la rappresentatività di tale prezzo adeguandolo in misura corrispondente allo scarto costatato rispetto alla fissazione vigente, in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti. Anche in presenza di questo tipo di adeguamento, la scadenza della fissazione successiva non risulta modificata.

 

(8) Per le importazioni di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all’importazione non tiene conto dell’esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato. Affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l’importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto importato per la fabbricazione di prodotti di qualità pregiata, giustificando l’esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfetaria del dazio all’importazione pagato per importare la merce in causa.

 

(9) Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli importatori, occorre stabilire un sistema di garanzie supplementari che integrino quelle specifiche del titolo.

 

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono quelle applicabili alla data di cui all’articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [4].

 

     Art. 2.

1. I dazi all’importazione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti dei codici NC 10011000, 10019091, ex10019099 (frumento tenero di alta qualità), 10020000, 10051090, 10059000 e 10070090, escluso l’ibrido destinato alla semina, vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in questione.

 

Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all’importazione si discosta di 5 EUR/t o più dal dazio fissato, viene apportato un opportuno adeguamento.

 

2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi cif all’importazione giornalieri, determinati in base al metodo previsto all’articolo 5, stabiliti nel corso delle due settimane precedenti. Ai fini della fissazione e degli adeguamenti, la Commissione non tiene conto dei dazi all’importazione giornalieri utilizzati per la fissazione precedente.

 

Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all’importazione.

 

3. I dazi all’importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

 

Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dazi all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo.

 

4. Se il porto di sbarco nell’Unione:

 

a) si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 3 EUR/t;

 

b) si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica, sulle coste del Regno Unito, dell’Irlanda, della Danimarca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 2 EUR/t.

 

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto, secondo il modello riportato nell’allegato I. La diminuzione del dazio di cui al primo comma è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all’espletamento delle formalità doganali d’importazione.

 

     Art. 3.

1. I dazi all’importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all’allegato II.

 

2. Per poter beneficiare della riduzione di cui al paragrafo 1, il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 19041010, 110313 o 110423 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica.

 

3. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare di cui all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [5].

 

4. Fatto salvo l’articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importatore deve costituire presso l’organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando il titolo d’importazione è corredato di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.

 

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione dell’immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR per il granturco, l’importo della cauzione è pari all’importo del dazio in causa.

 

     Art. 4.

I criteri qualitativi da rispettare all’importazione nell’Unione e le tolleranze ammesse sono fissati nell’allegato II.

 

     Art. 5.

1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro, il granturco e gli altri cereali da foraggio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:

 

a) la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d’America;

 

b) il premio commerciale positivo ("premium") e il premio commerciale negativo ("discount") noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti d’America il giorno di quotazione e, nel caso del frumento duro, riferiti alla qualità da semola;

 

c) il nolo tra gli Stati Uniti d’America (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25000 tonnellate.

 

2. Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

 

a) l’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell’allegato III;

 

b) gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

 

3. Ai fini del calcolo dell’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), o della pertinente quotazione fob, si applicano i seguenti premi commerciali positivi ("premium") e negativi ("discount"):

 

a) premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di qualità alta;

 

b) premio negativo di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media;

 

c) premio negativo di 30 EUR/t per il frumento duro di qualità bassa.

 

4. I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento duro, il frumento tenero di qualità alta e il granturco corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). I prezzi rappresentativi cif all’importazione per la segala e il sorgo sono calcolati sulla base delle quotazioni dell’orzo negli Stati Uniti d’America, conformemente alle disposizioni dell’allegato III.

 

5. I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 10019091 e il granturco destinato alla semina del codice NC 10051090 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta e per il granturco.

 

     Art. 6.

1. Nel caso del frumento tenero di qualità alta, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

 

a) indica nella casella 20 del titolo d’importazione la qualità da importare;

 

b) si impegna per iscritto a costituire presso l’organismo competente interessato, il giorno dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione [6].

 

La cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari a 95 EUR/t. Tuttavia, se il titolo d’importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) o c), non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.

 

2. Nel caso del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

 

a) indica nella casella 20 del titolo d’importazione la qualità da importare;

 

b) si impegna per iscritto a costituire presso l’organismo competente interessato, il giorno dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, se il dazio all’importazione per la qualità indicata alla casella 20 del certificato d’importazione non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in questione.

 

L’importo della cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all’importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, non è richiesto l’impegno scritto di cui al primo comma, lettera b).

 

Se il titolo d’importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all’articolo 7, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d’importazione reca, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità.

 

3. In caso di sospensione dei dazi doganali all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l’intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

 

     Art. 7.

1. Per ogni partita di frumento tenero di qualità alta, di frumento duro e di mais vitreo, l’ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione [7]. Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all’importazione non vengono prelevati campioni.

 

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

 

2. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93:

 

a) i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina per il mais vitreo;

 

b) i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d’America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta;

 

c) i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

 

Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato nell’allegato IV. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell’Argentina sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell’allegato V.

 

I modelli dei certificati di conformità, le specifiche di qualità per l’esportazione e i timbri della CGC sono riportati nell’allegato VI.

 

Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo di cui all’allegato II, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d’entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

 

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all’allegato II.

 

3. I metodi di riferimento per le analisi di cui al paragrafo 1 sono quelli descritti nel regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione [8].

 

Il mais vitreo è il granturco della specie "Zea mays indurata" i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

 

Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

 

a) la loro corona non presenta fenditure; e

 

b) se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest’ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

 

La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono ai criteri di cui al terzo comma.

 

Il metodo di riferimento per determinare l’indice di flottazione è definito nell’allegato VII.

 

4. Se i risultati dell’analisi determinano una classificazione del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d’importazione, l’importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all’importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione per il titolo d’importazione di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 e la cauzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, sono svincolate ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

 

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione addizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, viene incamerata.

 

5. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall’autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

 

     Art. 8.

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

 

     Art. 9.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

 

[3] Cfr. allegato VIII.

 

[4] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

[5] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

 

[6] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

 

[7] GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

 

[8] GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Criteri di classificazione dei prodotti importati

(Omissis)

 

 

 

ALLEGATO III

 

Borse di quotazione e varietà di riferimento

 

Prodotto | Frumento tenero | Frumento duro | Granturco | Altri cereali da foraggio |

 

Qualità standard | Alta | Media | Bassa | | | |

 

Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa | Hard Red Spring n. 2 | Hard Red Winter n. 2 | Soft Red Winter n. 2 | Hard Amber Durum n. 2 | Yellow Corn n. 3 | US Barley n. 2 |

 

Borsa di quotazione | Minneapolis Grain Exchange | Kansas City Board of Trade | Chicago Board of Trade | Minneapolis Grain Exchange [1] | Chicago Board of Trade | Minneapolis Grain Exchange [2] |

 

[1] Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

 

[2] Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all’importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

 

 

ALLEGATO IV

 

MODELLO DI CERTIFICATO DI QUALITÀ DEL "SENASA" AUTORIZZATO DAL GOVERNO ARGENTINO DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

(Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO TENERO

(Omissis)

 

 

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO DURO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L’ESPORTAZIONE

(Omissis)

 

 

Specifiche di qualità per l’esportazione di frumento tenero e frumento duro canadese

 

FRUMENTO TENERO

 

Canada Western Red Spring (CWRS) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |

 

N. 1 CWRS | (Min.) 79,0 kg/hl | (Mass.) 0,4 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 2 CWRS | (Min.) 77,5 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 3 CWRS | (Min.) 76,5 kg/hl | (Mass.) 1,25 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |

 

N. 1 CWES | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 2 CWES | (Min.) 76,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

Canada Prairie Spring Red (CPSR) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |

 

N. 1 CPSR | (Min.) 77,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 2 CPSR | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

Canada Prairie Spring White (CPSW) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |

 

N. 1 CPSW | (Min.) 77,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 2 CPSW | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

Canada Western Red Winter (CWRW) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |

 

N. 1 CWRW | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 2 CWRW | (Min.) 74,0 kg/hl | (Mass.) 2,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

Canada Western Soft White Spring (CWSWS) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |

 

N. 1 CWSWS | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 2 CWSWS | (Min.) 75,5 kg/hl | (Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 3 CWSWS | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

FRUMENTO DURO

 

Canada Western Amber Durum (CWAD) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |

 

N. 1 CWAD | (Min.) 80,0 kg/hl | (Mass.) 0,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 2 CWAD | (Min.) 79,5 kg/hl | (Mass.) 0,8 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 3 CWAD | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

N. 4 CWAD | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 3,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |

 

Note:

 

Altri semi di cereali : in queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segala e triticale.

 

Frumento tenero : per le esportazioni di frumento tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.

 

Frumento duro : per le esportazioni di frumento duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.

 

 

ALLEGATO VII

 

METODO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE L’INDICE DI FLOTTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

 

Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C.

 

Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5 %.

 

Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di secondi, in modo da eliminare le bolle d’aria.

 

Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli.

 

L’indice di flottazione viene calcolato nel seguente modo:

 

Indice di flottazione della prova = (numero dei grani galleggianti)/(numero dei grani immersi) × 100

 

Ripetere la prova cinque volte.

 

L’indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.

 

 

ALLEGATO VIII

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione (GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125) | |

 

Regolamento (CE) n. 641/97 della Commissione (GU L 98 del 15.4.1997, pag. 2) | |

 

Regolamento (CE) n. 2092/97 della Commissione (GU L 292 del 25.10.1997, pag. 10) | |

 

Regolamento (CE) n. 2519/98 della Commissione (GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7) | |

 

Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione [1] (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13) | limitatamente all’articolo 2 |

 

Regolamento (CE) n. 2104/2001 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8) | |

 

Regolamento (CE) n. 597/2002 della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9) | |

 

Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15) | |

 

Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12) | |

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50) | limitatamente all’articolo 5 |

 

Regolamento (CE) n. 1074/2008 della Commissione (GU L 294 dell’1.11.2008, pag. 3) | |

 

Regolamento (CE) n. 459/2009 della Commissione (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 3) | |

 

Regolamento (UE) n. 170/2010 della Commissione (GU L 51 del 2.3.2010, pag. 8) | |

 

[1] Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 2015/2001 (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 31).

 

 

ALLEGATO IX

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 1249/96

Presente regolamento |

 

 

Articolo 1

Articolo 1 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Articolo 2, paragrafo 1, terza frase

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a) |

 

 

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, secondo e terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b) |

 

 

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, prima frase

Articolo 3, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, terza frase

Articolo 3, paragrafo 3 |

 

 

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Articolo 2, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Articolo 2 bis

— |

 

 

Articolo 3

Articolo 4 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c) |

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5 |

 

 

Articolo 5

Articolo 6 |

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1 |

 

 

Articolo 6, paragrafo 1 bis, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c) |

 

 

Articolo 6, paragrafo 1 bis, dal secondo al sesto comma

Articolo 7, paragrafo 2, dal secondo al sesto comma |

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, primo e secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b) |

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma |

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma |

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4 |

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5 |

 

 

Articolo 7

— |

 

 

Articolo 8

— |

 

 

Articolo 8 |

 

 

Articolo 9 |

 

 

Allegati I

Allegato II |

 

 

Allegato II

Allegato III |

 

 

Allegato III

— |

 

 

Allegato IV

Allegato IV |

 

 

Allegato IV bis

Allegato V |

 

 

Allegato IV ter

Allegato VI |

 

 

Allegato V

Allegato VII |

 

 

Allegato VI

Allegato I |

 

 

Allegato VIII |

 

 

Allegato IX |