§ 14.4.302 - Regolamento 26 ottobre 2001, n. 2104.
Regolamento (CE) n. 2104/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:26/10/2001
Numero:2104


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.302 - Regolamento 26 ottobre 2001, n. 2104.

Regolamento (CE) n. 2104/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000,

     in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/2001, prevede una differenza di 10 EUR/t per quanto concerne il calcolo dei dazi all'importazione dei cereali importati con trasporto terrestre o fluviale, o con trasporto marittimo su natanti in provenienza da un porto del mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico. Questa differenza è basata su costi di trasporto sensibilmente inferiori a quelli adottati per il calcolo dei dazi all'importazione. In base ad informazioni provenienti dai mercati, risulta che l'apparente vantaggio della prossimità sia compensato da uno svantaggio logistico delle infrastrutture di trasporto, di ammasso e di carico e che i noli rilevati su un lungo periodo siano in pratica equivalenti. Dall'esperienza acquisita risulta inoltre che l'esistenza di quest'ulteriore dazio all'importazione costituisce un ostacolo alla fluidità del mercato. Occorre pertanto sopprimere la diminuzione di 10 EUR prevista all'articolo 4. La situazione verrà riesaminata prima della prossima campagna di commercializzazione.

     (2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 stabiliscono criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità. Il regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87, fissava i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali. Data l'abrogazione di tale regolamento in seguito dalla soppressione delle qualità tipo per i cereali, occorre fare riferimento ai metodi di analisi previsti dal regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità.

     (3) L'allegato II prevede nella nota a piè di pagina che qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, possono essere prese in considerazione altre quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti. Questa disposizione è tuttavia difficilmente utilizzabile per l'impossibilità di prendere in considerazione i costi di trasporto interni degli Stati Uniti. È pertanto necessario adeguare la nota a piè di pagina al fine di tener conto di tali costi di trasporto.

     (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

     1) all'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) nell'allegato I, la prima tabella è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) La tabella dell'allegato II è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 9 novembre 2001.