Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/03/2009 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.6.1537 - Regolamento 6 marzo 2009, n. 182.
Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
(G.U.U.E. 7 marzo 2009, n. L 63)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) È opportuno chiarire che la denominazione di vendita degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva deve corrispondere a una delle denominazioni fissate dall'organizzazione comune dei mercati agricoli. Informazioni supplementari su ciascuna delle categorie di olio definite devono inoltre figurare sull'etichetta, anche se non necessariamente in prossimità della denominazione di vendita del prodotto. Per i prodotti contenenti olio di oliva non devono essere prescritte né l'indicazione in etichetta della denominazione né, di conseguenza, informazioni supplementari.
(2) Il
(3) Nella Comunità, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine sull'etichetta delle suddette miscele. Tali disposizioni semplificate consentiranno di abolire le norme precedenti relative all'indicazione in etichetta dell'"origine predominante", che risultavano complesse da applicare, difficili da controllare e potenzialmente fuorvianti.
(4) Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono stati recentemente definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati.
(5) Diversi Stati membri hanno mantenuto disposizioni nazionali che vietano la produzione di miscele di olio di oliva con altri oli di semi per il consumo interno, al fine di preservare le loro tradizioni e una certa qualità di produzione a livello nazionale. Le disposizioni del
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni della
2) l'articolo 3 è modificato come segue:
a) prima del primo comma, è inserito il seguente comma:
"Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del
b) al primo comma, che diventa il secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di cui al primo comma, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria di olio:";
3) l'articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti primo e secondo comma:
"La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del
La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi; oppure,
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:
i) "miscela di oli di oliva comunitari" oppure un riferimento alla Comunità;
ii) "miscela di oli di oliva non comunitari" oppure un riferimento all'origine non comunitaria;
iii) "miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari" oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure;
c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del
c) il paragrafo 6 è soppresso;
4) l'articolo 5 è modificato come segue:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.";
b) è aggiunto il seguente secondo comma:
"I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1 marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del
5) l'articolo 6 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:
"Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione.";
b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio [] e delle sardine all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio [], se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini "olio di oliva" sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini "olio di oliva" sono sostituiti dai termini "olio di sansa di oliva"";
d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.";
6) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
"b) da un'organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all'articolo 125 del
7) all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio."
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2009.
In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1 luglio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.
[3] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
[4] GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.
[5] GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.
[******] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.";
[] GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.
[] GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.";