Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 09/06/1992 |
Numero: | 1536 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce le norme cui è soggetta, nella Comunità, la commercializzazione delle conserve di tonno e di palamita. |
Art. 2. 1. Possono recare la denominazione di vendita di conserve di tonno o di palamita, definita all'articolo 5, soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti: |
Art. 3. 1. Quando le seguenti indicazioni relative alla presentazione commerciale del prodotto figurano nella denominazione di vendita definita all'articolo 5, esse devono corrispondere alle definizioni [...] |
Art. 4. Qualora i mezzi di copertura utilizzati siano parte integrante della denominazione di vendita, devono essere rispettate le seguenti condizioni: |
Art. 5. 1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive 79/112/CEE e 76/211/CEE, la denominazione di vendita che figura sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di tonno e di palamita [...] |
Art. 6. Fatte salve le disposizioni comunitarie di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 79/112/CEE, il rapporto tra il peso del pesce contenuto nel recipiente dopo sterilizzazione e il peso netto, [...] |
Art. 7. Le norme stabilite dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE. |
Art. 8. Ove occorra, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3687/91, le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento. |
Art. 9. 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993. |
§ 12.2.141 - Regolamento 9 giugno 1992, n. 1536.
Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita.
(G.U.C.E. 17 giugno 1992, n. L 163).
Il presente regolamento stabilisce le norme cui è soggetta, nella Comunità, la commercializzazione delle conserve di tonno e di palamita.
1. Possono recare la denominazione di vendita di conserve di tonno o di palamita, definita all'articolo 5, soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti:
1) per le conserve di tonno:
- figurano sotto i codici NC 1604 14 10 e ex 1604 20 70,
- sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto I dell'allegato del presente regolamento,
2) per le conserve di palamita:
- figurano sotto i codici NC 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 e ex 1604 20 90,
- sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto II dell'allegato del presente regolamento.
2. Il miscuglio di specie ittiche diverse nello stesso recipiente non è autorizzato.
Tuttavia, le preparazioni a base di carne di tonno o di palamita che comportano la scomparsa della struttura muscolare possono contenere la carne di altri pesci che hanno subito lo stesso trattamento, a condizione che la percentuale di tonno o di palamita, o il loro miscuglio, sia perlomeno pari al 25% del peso netto.
1. Quando le seguenti indicazioni relative alla presentazione commerciale del prodotto figurano nella denominazione di vendita definita all'articolo 5, esse devono corrispondere alle definizioni seguenti:
i) intero: trancio intero costituito da un'unica porzione di carne, ottenuto da un taglio trasversale della massa muscolare, o composto da una o più parti riunite in un insieme compatto.
La presenza di briciole è tollerata, purché non superi il 18% del peso del pesce.
Tuttavia, quando la massa muscolare è inscatolata cruda, la presenza di briciole è vietata; ciò nonostante dei frammenti di carne possono essere aggiunti se necessario, per completare il riempimento del recipiente;
ii) pezzi: frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e che misurano, in qualsiasi direzione, non meno di 1,2 cm. La presenza di briciole è tollerata purché non superi il 30% del peso del pesce;
iii) filetti:
a) fasce muscolari longitudinali prelevate dalla massa muscolare parallelamente alla colonna vertebrale;
b) fasce muscolari ricavate dalla parete addominale; in questo caso i filetti possono essere denominati anche « ventresca »;
iv) briciole: frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e le cui dimensioni sono varie;
v) rotture: particelle di carne di dimensione uniforme, ma non costituenti una pasta.
2. E' ammessa qualsiasi forma di presentazione diversa da quelle elencate al paragrafo 1, nonché qualsiasi preparazione culinaria, a condizione che sia chiaramente indicata nella denominazione di vendita.
Qualora i mezzi di copertura utilizzati siano parte integrante della denominazione di vendita, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'indicazione « all'olio d'oliva » è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato unicamente l'olio d'oliva; è esclusa qualsiasi miscela con altri oli;
- l'indicazione «al naturale» è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura) o una soluzione salina o acqua, con l'aggiunta eventuale di erbe, spezie o aromi naturali, quali definiti dalla
- l'indicazione «all'olio vegetale» è riservata ai prodotti per i quali vengono utilizzati oli vegetali raffinati, anche miscelati;
- ogni mezzo di copertura utilizzato deve essere indicato in modo chiaro ed esplicito con la denominazione commerciale usuale.
1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive 79/112/CEE e 76/211/CEE, la denominazione di vendita che figura sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di tonno e di palamita deve riportare:
a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
- la presentazione commerciale in base all'indicazione corrispondente prevista all'articolo 3; questa precisione è tuttavia facoltativa qualora la presentazione sia quella indicata all'articolo 3, paragrafo 1, punto i),
- l'indicazione del mezzo di copertura utilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 4;
b) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
- il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
- l'indicazione delle caratteristiche specifiche della preparazione culinaria.
2. Le denominazioni di vendita delle conserve di tonno e di palamita, definite rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), non possono in alcun caso comportare l'associazione dei termini tonno e palamita.
3. Fatto salvo l'articolo 2 ed il paragrafo 2 del presente articolo, nel caso di un uso commerciale consolidato il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita) nonché la specie in questione possono, nella denominazione di vendita, essere designati con il nome tradizionalmente impiegato nello Stato membro in cui i prodotti sono messi in vendita.
4. La denominazione di vendita « al naturale » può essere utilizzata esclusivamente per le conserve immesse sul mercato secondo la presentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti i), ii) e iii) e per le quali è utilizzato il mezzo di copertura indicato all'articolo 4, secondo trattino.
Fatte salve le disposizioni comunitarie di cui agli articoli 7 e 8 della
a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1:
- 70% per il mezzo di copertura di cui all'articolo 4, secondo trattino;
- 65% per gli altri mezzi di copertura;
b) 25% per le presentazioni o preparazioni culinarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Le norme stabilite dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme stabilite dalla
Ove occorra, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3687/91, le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.
2. Tuttavia, i prodotti in giacenza etichettati prima del 1° gennaio 1993 possono essere immessi sul mercato sino alla data di durata minima indicata sulla confezione.
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le conserve di tonno o di palamita che comportano l'associazione dei termini « tonno » e « palamita » nella denominazione di vendita possono essere commercializzate durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2
I. TONNI
1. Specie del genere thunnus
a) Tonno bianco o alalunga (thunnus alalunga)
b) Tonno a pinne gialle (thunnus [neothunnus] albacares)
c) Tonno rosso (thunnus thynnus)
d) Tonno obeso (thunnus [parathunnus] obesus)
e) Altre specie del genere thunnus
2. Tonnetti striati
(Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)
II. PALAMITA
1. Specie del genere sarde
a) Palamita a dorso rigato (sarda sarda)
b) Palamita del Pacifico orientale (sarda chiliensis)
c) Palamita dell'Oceano Indiano (sarda orientalis)
d) Altre specie del genere sarda
2. Specie del genere euthynnus ad eccezione della specie Euthynnus (Katsuwonus) pelamis
a) Tonnetti comuni (euthynnus alleteratus)
b) Tonnetti orientali (euthynnus affinis)
c) Tonnetti neri (euthynnus lineatus)
d) Altre specie del genere euthynnus
3. Specie del genere auxis
a) Melva (auxis thazard)
b) Auxis rochei