§ 14.2.105 – Regolamento 27 febbraio 2004, n. 360.
Regolamento (CE) n. 360/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:27/02/2004
Numero:360


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.2.105 – Regolamento 27 febbraio 2004, n. 360.

Regolamento (CE) n. 360/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

(G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni economiche sui mercati d'esportazione delle carni bovine sono assai diversificate e la regolare conclusione di accordi bilaterali contribuisce ad un'ulteriore differenziazione delle condizioni di concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di questo settore. Ai fini di un migliore adeguamento del metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione e di un uso più efficace delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è opportuno ampliare la casistica delle circostanze previste all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, in cui la Commissione può prendere misure intese a limitare la presentazione di domande di titoli d'esportazione o il rilascio dei titoli stessi durante il periodo di riflessione successivo alla presentazione delle domande. È altresì opportuno disporre che tali misure possano essere differenziate secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.

     (2) Vista l'entità del ricorso al regime speciale all'esportazione verso gli Stati Uniti di cui al regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, e allo scopo di evitare un onere amministrativo inutile, occorre abolire il riporto trimestrale dei quantitativi non utilizzati nel quadro di detto regime, previsto all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1445/95.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1445/95.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

     1) l'articolo 10 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora il rilascio dei titoli d'esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

     a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

     b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

     c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

     Le misure di cui al primo comma possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.»;

     b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

     «2 bis. Le misure di cui al paragrafo 2, possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d'esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario.»;

     2) all'articolo 12, il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.