§ 1.6.1068 – Regolamento 18 maggio 2005, n. 749.
Regolamento (CE) n. 749/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/05/2005
Numero:749


Sommario
Art. 1.      Nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1068 – Regolamento 18 maggio 2005, n. 749.

Regolamento (CE) n. 749/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(G.U.U.E. 19 maggio 2005, n. L 126).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione  fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

     (2) Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l’esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Per rendere più comparabili le offerte, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede pertanto la possibilità di finanziare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita.

     (3) I porti croati di Rijeka e di Split erano porti tradizionali di uscita per i paesi dell’Europa centrale, prima della loro adesione all’Unione. Occorre pertanto includere Rijeka e Split fra i luoghi di uscita che possono essere presi in considerazione per il calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.

     (4) Al fine di semplificare e armonizzare le procedure di messa in vendita dei cereali per l’esportazione, occorre chiarire la procedura di svincolo delle cauzioni prevista dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, in particolare per quanto riguarda le prove di espletamento delle formalità doganali di importazione nei paesi terzi.

     (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2131/93.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

     «2 bis. Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un’esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara.

     Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Constanta e i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita.»

 

     Art. 2.

     All’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

     — è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale;

     — è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente dall’articolo 7 e dall’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     — il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

     — il contratto è stato risolto in conformità dell’articolo 16, quarto comma.»

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.