Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/06/2008 |
Numero: | 504 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi |
Art. 4. Organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi |
Art. 5. Identificazione degli equidi nati nella Comunità |
Art. 6. Deroga all'obbligo di compilare la sezione I del documento di identificazione |
Art. 7. Deroghe riguardanti l'identificazione di equidi allo stato selvatico o semiselvatico |
Art. 8. Identificazione degli equidi importati |
Art. 9. Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi |
Art. 10. Misure per individuare una precedente marcatura attiva degli equidi |
Art. 11. Metodi elettronici di verifica dell'identità |
Art. 12. Metodi alternativi di verifica dell'identità |
Art. 13. Movimenti e trasporto degli equidi registrati e degli equidi da allevamento e da reddito |
Art. 14. Deroga per movimenti e trasporti senza documento di identificazione o con documenti di identificazione semplificati |
Art. 15. Movimenti e trasporto degli equidi da macello |
Art. 16. Duplicato dei documenti di identificazione |
Art. 17. Documento di identificazione sostitutivo |
Art. 18. Sospensione dei documenti di identificazione ai fini dei movimenti |
Art. 19. Morte di un equide |
Art. 20. Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei farmaci |
Art. 21. Base di dati |
Art. 22. Comunicazione del codice delle basi di dati degli organismi emittenti |
Art. 23. Basi di dati centrali, loro cooperazione e punti di contatto |
Art. 24. Sanzioni |
Art. 25. Abrogazione |
Art. 26. Disposizioni transitorie |
Art. 27. Entrata in vigore |
§ 1.5.t50 - Regolamento 6 giugno 2008, n. 504.
Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi
(G.U.U.E. 7 giugno 2008, n. L 149)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE sono applicate dagli Stati membri in modi diversi. Inoltre, in queste decisioni l'identificazione degli equidi è legata ai movimenti degli animali, mentre nella normativa comunitaria relativa ad altri animali d'allevamento, questi sono identificati indipendentemente dai loro movimenti, tra l'altro ai fini di lotta contro le malattie. Inoltre, questo doppio sistema, per gli equidi d'allevamento e da reddito da una parte e per gli equidi registrati dall'altra, può avere come conseguenza l’emissione di più documenti d'identificazione per uno stesso animale; questo può essere evitato soltanto applicando sull'animale un marchio indelebile, ma non necessariamente visibile, all’atto della prima identificazione.
(4) Il diagramma schematico incluso nel documento d'identificazione previsto dalla
(5) Le importazioni di equidi restano disciplinate dalla
(6) Ove si applichi il regime doganale stabilito dal
(7) Il
(8) Per assicurare la coerenza della normativa comunitaria, i metodi di identificazione degli equidi previsti dal presente regolamento devono applicarsi senza pregiudizio della
(9) Detti metodi devono essere conformi ai principi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento autorizzate in conformità della
(10) Inoltre, il certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della
(11) A norma dell'articolo 1, terzo trattino della
(12) Poiché tutti gli equidi nati o importati nella Comunità in conformità del presente regolamento devono essere identificati da un documento di identificazione unico, sono necessarie disposizioni speciali per il caso in cui lo status degli animali sia mutato da quello di equide da allevamento e da reddito a quello di equide registrato, come definito all'articolo 2, lettera c), della
(13) Gli Stati membri devono poter stabilire regimi specifici per l'identificazione degli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in zone o territori definiti, comprese le riserve naturali, in coerenza con l'articolo 2, secondo comma, della direttiva 92/35/CEE.
(14) Dispositivi elettronici di identificazione ("transponder") degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale. Questa tecnologia deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l'equide e il mezzo di identificazione. È opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.
(15) Occorre introdurre la possibilità di una deroga alla normativa comunitaria vigente che impone che gli equidi siano sempre accompagnati dal documento di identificazione quando la conservazione del documento di identificazione per tutta la durata di vita dell'equide è impossibile o quando questo documento non è stato rilasciato in quanto l'animale è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per la sua identificazione.
(16) Tali deroghe devono applicarsi senza pregiudizio dell'articolo 14 della
(17) Gli Stati membri devono anche poter permettere l'uso di un documento di identificazione semplificato per gli equidi movimentati all’interno del territorio nazionale. Carte in plastica con un chip incorporato ("carte intelligenti") sono state introdotte in varie zone come dispositivi di memorizzazione dei dati. Occorre consentire l’emissione di tali carte intelligenti come opzione aggiuntiva al documento di identificazione e il loro utilizzo, a determinate condizioni, in luogo del documento di identificazione che accompagna gli equidi durante i loro movimenti all'interno di uno stesso Stato membro.
(18) Ai sensi dell'articolo 8 del
(19) Sono necessarie disposizioni da applicarsi in caso di perdita del documento di identificazione originale rilasciato a norma del presente regolamento per tutta la durata di vita. Tali disposizioni devono per quanto possibile escludere il possesso illegale di più di un documento di identificazione di modo che lo status dell'equide sia correttamente definito come quello di animale destinato alla macellazione per il consumo umano. Quando esistono informazioni sufficienti e verificabili, deve essere rilasciato un duplicato che è contrassegnato come tale e in generale esclude l'animale dalla catena alimentare; in altri casi deve essere rilasciato un documento sostitutivo, anch'esso contrassegnato come tale, che, in aggiunta, declassa l'equide precedentemente registrato attribuendogli lo status di equide da allevamento e da reddito.
(20) Ai sensi degli articoli 4 e 5 della
(21) Alla morte dell’equide, sopravvenuta in circostanze diverse dalla macellazione in un macello, il documento di identificazione deve essere restituito all'organismo emittente dall'autorità che esercita la sorveglianza sulla trasformazione dell'animale morto in conformità del
(22) Per evitare che i transponder siano introdotti nella catena alimentare, la carne degli animali da cui non è stato possibile rimuovere il transponder al momento della macellazione deve essere dichiarata impropria al consumo umano, come disposto dall'allegato I, sezione II, capitolo V del
(23) La standardizzazione del luogo d'impianto dei transponder e la registrazione di tale luogo nel documento di identificazione devono facilitare la localizzazione dei transponder impiantati.
(24) Ai sensi dell'articolo 2 del
(25) Gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi registrati possono, ad un certo momento della loro esistenza, diventare equidi da macello, come definiti all'articolo 2, lettera d), della
(26) A norma dell'allegato II, sezione III, punto 7 del
(27) A norma dell'allegato I, sezione II, capitolo III, punto 1 del
(28) A norma dell'allegato II, sezione III, punto 8, del
(29) Fatti salvi il
(30) L'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della
(31) Al fine di mantenere un controllo sul rilascio dei documenti di identificazione, una serie minima di dati relativi al rilascio di tali documenti deve essere registrata in una base di dati. Le basi di dati dei vari Stati membri devono cooperare, come disposto dalla
(32) Il sistema UELN (Universal Equine Life Number) è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell’allevamento equino e delle competizioni equestri. È stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), dell’European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), della Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), della Fédération Equestre Internationale (FEI) e dell'Union Européenne du Trot (UET). Il sistema è descritto nel sito Internet dell’UELN [26].
(33) Il sistema UELN si presta all'identificazione sia degli equidi registrati, sia degli equidi da allevamento e da reddito e permette l'introduzione progressiva di reti informatiche, di modo che l'identità degli animali possa continuare a essere verificata in conformità dell'articolo 6 della
(34) Quando codici sono attribuiti alle basi di dati, tali codici e il formato dei numeri di identificazione registrati dei singoli animali non devono in alcun modo entrare in conflitto con il sistema UELN stabilito. È pertanto necessario consultare l'elenco dei codici UELN attribuiti prima di attribuire un nuovo codice a una base di dati.
(35) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della
(36) Il controllo veterinario necessario per fornire le garanzie zoosanitarie a norma degli articoli 4 e 5 della
(37) Ai fini di un’applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa all'identificazione degli equidi negli Stati membri e per assicurarne la chiarezza e la trasparenza, è necessario abrogare le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE e sostituirle con il presente regolamento.
(38) Occorre prevedere disposizioni transitorie per permettere agli Stati membri di adattarsi alle norme del presente regolamento.
(39) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del comitato permanente della zootecnia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'identificazione degli equidi:
a) nati nella Comunità; o
b) immessi in libera pratica nella Comunità secondo il regime doganale definito all'articolo 4, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicati:
a) il regolamento (CEE) n. 706/73 e la decisione 96/78/CE;
b) le misure adottate dagli Stati membri per registrare le aziende che detengono equidi.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell'articolo 2, lettere a), da c) a f), h) e i), della
2. Inoltre, s'intende per:
a) "detentore", ogni persona fisica o giuridica che ha la proprietà o il possesso di un equide o è incaricato di provvedere al suo mantenimento, a titolo oneroso o no, in modo permanente o temporaneo, anche durante il suo trasporto, su un mercato o in occasione di concorsi, competizioni o manifestazioni culturali;
b) "transponder", un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura,
i) conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e
ii) che può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 a una distanza di almeno 12 cm;
c) "equidi", i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;
d) "numero unico di identificazione a vita", un codice alfanumerico unico a quindici cifre contenente informazioni sull'equide cui è attribuito e sulla base di dati e il paese in cui tali informazioni sono registrate in primo luogo conformemente al sistema di codifica UELN (Universal Equine Life Number), costituito da:
i) un codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, per la base di dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, seguito da
ii) un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equide;
e) "carta intelligente": un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili.
CAPO II
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
Art. 3. Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi
1. Gli equidi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono detenuti soltanto se sono identificati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
2. Quando il detentore non è il proprietario dell'equide agisce, nel quadro del presente regolamento, a nome e con l'accordo della persona fisica o giuridica che ne ha la proprietà ("il proprietario").
3. Ai fini del presente regolamento, il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:
a) un documento di identificazione unico valido a vita;
b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;
c) una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.
Art. 4. Organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi
1. Gli Stati membri provvedono a che il documento di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per gli equidi registrati sia rilasciato dai seguenti organismi ("organismi emittenti"):
a) l'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un servizio ufficiale di tale Stato membro, di cui all'articolo 2, lettera c), primo trattino, della
b) un ramo con sede in uno Stato membro di un'associazione od organizzazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni e corse, di cui all'articolo 2, lettera c), della
2. I documenti di identificazione rilasciati dalle autorità di un paese terzo che emettono certificati genealogici in conformità dell'articolo 1, terzo trattino, della
3. L'organismo che rilascia il documento di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per gli equidi da allevamento e da reddito è designato dall'autorità competente.
4. Gli organismi emittenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 agiscono in conformità del presente regolamento, in particolare delle disposizioni degli articoli 5, da 8 a 12, 14, 16, 17, 21 e 23.
5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi emittenti di e mettono le relative informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico in un sito Internet.
Le informazioni concernenti gli organismi emittenti comprendono almeno le coordinate necessarie per l’adempimento degli obblighi di cui all'articolo 19.
Per permettere agli Stati membri di rendere accessibili tali elenchi aggiornati, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro.
6. L'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 è redatto e aggiornato secondo le seguenti modalità:
a) l'autorità competente del paese terzo in cui è situato l'organismo emittente garantisce che:
i) l'organismo emittente sia conforme a quanto disposto al paragrafo 2;
ii) gli organismi emittenti abilitati a norma della direttiva 94/28/CEE adempiano gli obblighi di informazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii) gli elenchi degli organismi emittenti siano redatti, aggiornati e comunicati alla Commissione;
b) la Commissione:
i) trasmette periodicamente agli Stati membri gli elenchi nuovi o aggiornati che riceve dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati ai sensi della lettera a), punto iii);
ii) provvede a che le versioni aggiornate di questi elenchi siano accessibili al pubblico,
iii) se necessario, iscrive al più presto la questione dell'elenco degli organismi emittenti dei paesi terzi all'ordine del giorno del comitato permanente della zootecnia, in vista di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della
Art. 5. Identificazione degli equidi nati nella Comunità
1. Gli equidi nati nella Comunità sono identificati per mezzo di un documento di identificazione unico conforme al modello figurante nell'allegato I ("documento di identificazione" o "passaporto"). È rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide.
Il documento di identificazione è in forma di stampato indivisibile e contiene campi per l'inserimento delle informazioni richieste nelle seguenti sezioni:
a) per gli equidi registrati, sezioni da I a X;
b) per gli equidi da allevamento e da reddito, almeno le sezioni I, III, IV e da VI a IX.
2. L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide se almeno la sezione I non è debitamente compilata.
3. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 96/78/CE e in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2 del presente articolo, gli equidi registrati sono identificati nel documento di identificazione in base alle norme stabilite dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.
4. Per gli equidi registrati, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera a) e 2, del presente regolamento riporta nella sezione II del documento di identificazione le informazioni figuranti nel certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della
Conformemente ai principi dell'organizzazione d'allevamento abilitata o riconosciuta che tiene il libro genealogico dell’origine della razza dell'equide registrato interessato, il certificato d'origine deve riportare tutte le informazioni relative alla genealogia dell'animale, la sezione del libro genealogico di cui all'articolo 2 o 3 della decisione 96/78/CE e, se così stabilito, la classe della sezione principale nella quale l'animale è iscritto.
5. Per ottenere il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il detentore dell'animale — o il suo proprietario se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è nato lo richiede espressamente — presenta una domanda all'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, entro i termini di cui al paragrafo 6 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 1, fornendo tutte le informazioni necessarie per conformarsi al presente regolamento.
6. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, gli equidi nati nella Comunità sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di limitare a sei mesi il termine massimo autorizzato per l'identificazione degli equidi.
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al secondo comma ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
7. L'ordine delle sezioni del documento di identificazione e la loro numerazione restano invariati, tranne per la sezione I, che può occupare una doppia pagina.
8. Il documento di identificazione non è duplicato o sostituito, se non nei casi di cui agli articoli 16 e 17.
Art. 6. Deroga all'obbligo di compilare la sezione I del documento di identificazione
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando un transponder è collocato come disposto dall'articolo 11 o un altro marchio individuale, indelebile e visibile è apposto conformemente all'articolo 12, le informazioni della sezione I, parte A, punto 3, lettere da b) a h), e del diagramma schematico della sezione I, parte B, punti da 12 a 18, del documento di identificazione possono non essere riportate; anziché compilare il diagramma schematico è possibile utilizzare un’immagine sufficientemente dettagliata da consentire l’identificazione dell'equide.
La deroga di cui al primo comma lascia impregiudicate le norme relative all’identificazione degli equidi stabilite dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 7. Deroghe riguardanti l'identificazione di equidi allo stato selvatico o semiselvatico
1. In deroga all'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 5, l'autorità competente può decidere che gli equidi costituenti popolazioni definite viventi allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone, comprese le riserve naturali, da definirsi da tale autorità, siano identificati come disposto all'articolo 5 soltanto quando sono trasferiti da tali zone o addomesticati.
2. Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la popolazione e le zone interessate:
a) entro i sei mesi seguenti la data di entrata in vigore del presente regolamento; o
b) prima di avvalersi di questa deroga.
Art. 8. Identificazione degli equidi importati
1. Il detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, il proprietario presenta una domanda di rilascio del documento di identificazione o di registrazione del documento di identificazione esistente nella base di dati dell'organismo emittente appropriato ai sensi dell'articolo 21, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 2913/92, quando:
a) gli equidi sono importati nella Comunità; o
b) l'ammissione temporanea di cui all'articolo 2, lettera i), della
2. Quando un equide di cui al paragrafo 1 è accompagnato da documenti non conformi all'articolo 5, paragrafo 1, o mancanti di alcune delle informazioni prescritte dal presente regolamento, l'organismo emittente, su richiesta del detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui l'equide è importato lo richiede espressamente, del proprietario:
a) completa tali documenti in modo da renderli conformi alle prescrizioni dell'articolo 5; e
b) registra i dati di identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella base di dati come disposto dall'articolo 21.
3. Quando i documenti che accompagnano gli equidi di cui al paragrafo 1 non possono essere modificati in modo da risultare conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono considerati validi ai fini dell'identificazione a norma del presente regolamento.
Quando i documenti di cui al primo comma sono restituiti all'organismo emittente o invalidati da quest'ultimo, questo fatto è registrato nella base di dati di cui all'articolo 21 e gli equidi sono identificati ai sensi dell'articolo 5.
CAPO III
CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DEL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E DEI TRANSPONDER
Art. 9. Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi
Prima di rilasciare un documento di identificazione, l'organismo emittente o la persona che agisce a suo nome adotta tutte le misure idonee per:
a) verificare se tale documento di identificazione non è già stato rilasciato per l'equide in questione;
b) prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.
Queste misure comprendono almeno la consultazione dei documenti appropriati e dei registri elettronici disponibili, l'esame dell'animale al fine di individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10.
Art. 10. Misure per individuare una precedente marcatura attiva degli equidi
1. Le misure di cui all'articolo 9 includono almeno azioni dirette a individuare:
a) eventuali transponder precedentemente impiantati, per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere transponder HDX e FDX-B, almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui è solitamente impiantato il transponder;
b) eventuali segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica;
c) eventuali altri marchi apposti sull'animale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b).
2. Quando le misure di cui al paragrafo 1 rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o di qualsiasi altro marchio apposto in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), l'organismo emittente adotta le misure seguenti:
a) per gli equidi nati in uno Stato membro, emette un duplicato del documento di identificazione o un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 o 17;
b) per gli equidi importati, procede in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.
3. Quando le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), rivelano l'esistenza di qualsiasi altro marchio, l'organismo emittente introduce in modo appropriato queste informazioni nella parte A e nel diagramma schematico della parte B della sezione I del documento di identificazione.
4. Se la rimozione non documentata di un transponder o di un altro marchio di cui al paragrafo 3 in un equide nato nella Comunità è confermata, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 3, rilascia un documento di identificazione sostitutivo ai sensi dell'articolo 17.
Art. 11. Metodi elettronici di verifica dell'identità
1. L'organismo emittente provvede a che al momento della prima identificazione, l'equide sia sottoposto a marcatura attiva mediante l'impianto di un transponder.
Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per effettuare l'operazione di cui al primo comma o designano la persona o la professione abilitata.
2. Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell’occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale.
L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide, purché in tal caso l'impianto non nuoccia al benessere dell'animale e non aumenti il rischio di migrazione del transponder rispetto al metodo di cui al primo comma.
3. Quando il transponder è impiantato conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'organismo emittente iscrive le informazioni seguenti nel documento di identificazione:
a) nella sezione I, parte A, punto 5, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore a seguito dell'impianto, e, se del caso, un’etichetta autoadesiva con un codice a barre o una stampa di tale codice a barre indicante almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder;
b) nella sezione I, parte A, punto 11, la firma e il timbro della persona di cui al paragrafo 1 che ha proceduto all'identificazione e ha impiantato il transponder;
c) al punto 12 o 13 del diagramma schematico figurante nella sezione I, parte B, secondo il lato in cui è stato effettuato l’impianto, il punto in cui il transponder è stato impiantato nell’equide.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, se le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono attuate per un equide munito di un transponder precedentemente impiantato non conforme alle norme definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il nome del fabbricante o del dispositivo di lettura è iscritto nella sezione I, parte A, punto 5, del documento di identificazione.
5. Se uno Stato membro emana disposizioni dirette a garantire, conformemente alle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l’unicità dei numeri corrispondenti ai transponder impiantati dagli organismi emittenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), abilitati dalle autorità competenti di questo Stato membro in conformità della
Art. 12. Metodi alternativi di verifica dell'identità
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'identificazione degli equidi mediante altri metodi appropriati, comprese le marcature, che offrano garanzie scientifiche equivalenti che, sole o combinate, permettano di verificare l'identità dell'equide e che prevengano efficacemente il duplice rilascio di documenti di identificazione ("metodi alternativi").
L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide a meno che il metodo alternativo di cui al primo comma sia indicato nella sezione I, parte A, punto 6 o 7, del documento di identificazione e registrati nella base di dati in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera f).
2. Quando è utilizzato un metodo alternativo, il detentore fornisce il mezzo per accedere ai dati di identificazione o, se del caso, sostiene il costo della verifica dell'identità dell'animale.
3. Gli Stati membri provvedono a che:
a) i metodi alternativi non siano utilizzati come solo mezzo di verifica dell’identità degli equidi per la maggioranza degli equidi identificati in conformità del presente regolamento;
b) i marchi visibili apposti sugli equidi da allevamento e da reddito non possano essere confusi con quelli riservati sul loro territorio agli equidi registrati.
4. Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 comunicano tramite un sito Internet questa informazione alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.
Per permettere agli Stati membri di rendere questa informazione accessibile, la Commissione predispone un sito Internet che funge da tramite con i siti nazionali di ciascuno Stato membro.
CAPO IV
MOVIMENTI E TRASPORTO DEGLI EQUIDI
Art. 13. Movimenti e trasporto degli equidi registrati e degli equidi da allevamento e da reddito
1. Il documento di identificazione accompagna in qualsiasi momento gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito.
2. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equidi di cui a tale paragrafo:
a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito senza indugio dal detentore;
b) quando sono temporaneamente in movimento a piedi:
i) in vicinanza dell’azienda all'interno di uno stesso Stato membro, di modo che il documento di identificazione possa essere esibito entro tre ore, o
ii) durante la transumanza degli equidi verso o da pascoli estivi e i documenti di identificazione possono essere esibiti nell’azienda di partenza;
c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per un concorso o una manifestazione che richiede che lascino il luogo del concorso o della manifestazione;
e) quando sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza relativa agli equidi stessi o, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della
Art. 14. Deroga per movimenti e trasporti senza documento di identificazione o con documenti di identificazione semplificati
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il movimento o il trasporto, all'interno di uno stesso Stato membro, degli equidi di cui a tale paragrafo non accompagnati dei loro documenti di identificazione, purché gli equidi siano provvisti di una carta intelligente emessa dall'organismo che ha emesso i loro documenti di identificazione e contenente le informazioni indicate nell'allegato II.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono concedersi deroghe reciproche relative ai movimenti o al trasporto degli equidi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, all'interno del loro territorio.
Essi informano la Commissione della loro intenzione di concedere questa deroga.
3. L'organismo emittente rilascia un documento provvisorio comprendente almeno un riferimento al numero unico di identificazione a vita e, quando è disponibile, al codice del transponder, che permette all'equide di essere movimentato o trasportato all'interno di uno Stato membro per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'organismo emittente o all'autorità competente ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione.
4. Quando, nel corso del periodo di cui al paragrafo 3, un equide è trasportato in un altro Stato membro o in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, è accompagnato, oltre che dal documento provvisorio, da un certificato sanitario conforme all'allegato C della
Art. 15. Movimenti e trasporto degli equidi da macello
1. Il documento di identificazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o dell'articolo 8 accompagna gli equidi da macello durante la loro movimentazione o il loro trasporto verso il macello.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di un equide da macello non identificato ai sensi dell'articolo 5 direttamente dall’azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro, a condizione che:
a) l'equide sia di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile;
b) la tracciabilità dall’azienda di nascita al macello sia ininterrotta;
c) nel corso del trasporto verso il macello l'equide sia identificabile individualmente ai sensi dell'articolo 11 o 12;
d) la partita sia accompagnato dalle informazioni relative alla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III del
3. L'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica in caso di movimenti o trasporto di equidi da macello in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
CAPO V
DUPLICAZIONE, SOSTITUZIONE E SOSPENSIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
Art. 16. Duplicato dei documenti di identificazione
1. Se il documento di identificazione originale è andato smarrito, ma l'identità dell'equide può essere stabilita, in particolare per mezzo del codice trasmesso dal transponder o del metodo alternativo, ed esiste una dichiarazione di proprietà, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, rilascia un duplicato del documento di identificazione con un riferimento al numero unico di identificazione a vita e designa chiaramente come tale questo documento ("duplicato del documento di identificazione").
In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.
Le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono introdotte nella base di dati di cui all'articolo 21 mediante riferimento al numero unico di identificazione a vita.
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente può decidere di sospendere per un periodo di sei mesi lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, se il detentore può dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da un trattamento medico.
A tale scopo, l'autorità competente appone la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.
3. Se il documento di identificazione originale smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di un paese terzo, il duplicato del documento è rilasciato da tale organismo emittente e trasmesso al detentore o, se la legislazione dello Stato membro in cui si trova l'equide lo richiede espressamente, al proprietario tramite l'organismo emittente o l'autorità competente di tale Stato membro.
In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano e l'indicazione riportata nella base di dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera l), è adattata di conseguenza.
Tuttavia, il duplicato del documento di identificazione può essere rilasciato da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che registra gli equidi di tale razza o da un organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che registra gli equidi a tale scopo nello Stato membro in cui si trova l'equide, se l'organismo emittente d'origine del paese terzo ha dato il suo consenso.
4. Se il documento di identificazione smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente che non esiste più, il duplicato del documento è rilasciato da un organismo emittente dello Stato membro in cui si trova l'equide in conformità del paragrafo 1.
Art. 17. Documento di identificazione sostitutivo
Se il documento di identificazione originale è andato smarrito e l'identità dell'equide non può essere stabilita, l'organismo emittente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dello Stato membro in cui si trova l'equide rilascia un documento di identificazione sostituivo ("documento di identificazione sostituivo"), chiaramente designato come tale e conforme alle prescrizioni dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).
In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del documento di identificazione sostitutivo come non destinato alla macellazione per il consumo umano.
Le informazioni contenute nel documento di identificazione sostitutivo rilasciato, lo status di registrazione dell’equide e la classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono adattati di conseguenza nella base di dati di cui all'articolo 21, mediante un riferimento al numero unico di identificazione a vita.
Art. 18. Sospensione dei documenti di identificazione ai fini dei movimenti
Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento di identificazione ai fini dei movimenti, apponendo la dicitura appropriata nella sezione VIII di esso, quando l'equide è detenuto in un'azienda o proviene da un’azienda che:
a) è oggetto di una misura di divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della
b) è situata in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro non indenne da peste equina.
CAPO VI
MORTE DEGLI EQUIDI; EQUIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE PER IL CONSUMO UMANO; REGISTRAZIONE DEI FARMACI
Art. 19. Morte di un equide
1. Alla macellazione o alla morte di un equide sono adottate le seguenti misure:
a) per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder, si procede al suo recupero, alla sua distruzione o al suo smaltimento sul posto;
b) il documento di identificazione è invalidato almeno con l'apposizione nella prima pagina di un timbro riportante la dicitura "non valido";
c) all'organismo emittente è trasmesso, o direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 23, paragrafo 4, un attestato contenente un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell'animale e indicante che l'equide è stato macellato, abbattuto, o è morto, nonché la data della morte dell'animale; e
d) il documento di identificazione invalidato è distrutto.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da o sotto la supervisione di:
a) il veterinario ufficiale:
i) se l'animale è stato macellato o abbattuto a fini di lotta contro una malattia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto i), della
ii) a seguito della macellazione dell'animale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della
b) l'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i), del
3. Quando il transponder non può essere recuperato su un animale macellato per il consumo umano, come prescritto dal paragrafo 1, lettera a), il veterinario ufficiale dichiara la carne o la parte della carne contenente il transponder impropria al consumo umano ai sensi dell'allegato I, sezione II, capitolo V, punto 1, lettera n), del
4. In deroga al paragrafo 1, lettera d), e fatte salve le norme stampate dall'organismo emittente sul documento di identificazione, gli Stati membri possono adottare misure per restituire il documento invalidato all'organismo emittente.
5. In tutti i casi di morte o di perdita dell'equide non previsti dal presente articolo, il detentore restituisce il documento di identificazione all'organismo emittente appropriato di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3, entro trenta giorni dalla morte o dalla perdita dell'animale.
Art. 20. Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei farmaci
1. Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione con firma apposta:
a) dal detentore o dal proprietario, a sua discrezione; o
b) dal detentore e dal veterinario responsabile, agente in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della
2. Prima di qualsiasi trattamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della
3. Quando il trattamento di cui al paragrafo 2 non è permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano, il veterinario responsabile provvede a che, secondo la deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della
a) completando e firmando la parte II della sezione IX del documento di identificazione; e
b) invalidando la parte III della sezione IX del documento di identificazione.
4. Quando un equide deve essere trattato nelle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della
Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale prodotto medicinale, come prescritto, e agendo in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della
CAPO VII
REGISTRAZIONE DEI DATI E SANZIONI
Art. 21. Base di dati
1. All’atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione precedentemente rilasciati, l'organismo emittente registra nella sua base di dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:
a) il numero unico di identificazione a vita;
b) la specie;
c) il sesso;
d) il mantello;
e) la data di nascita (giorno, mese, anno);
f) se del caso, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nonché le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo;
g) il paese di nascita;
h) la data di rilascio del documento di identificazione e dell'eventuale sua modifica;
i) il nome e l'indirizzo della persona a cui il documento di identificazione è rilasciato;
j) lo status di equide registrato o equide da allevamento e da reddito;
k) il nome dell'animale (nome di nascita e, se del caso, nome commerciale);
l) lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano;
m) le informazioni riguardanti eventuali duplicati o documenti d'informazione sostitutivi, ai sensi degli articoli 16 e 17;
n) la data notificata della morte dell'animale.
2. L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua base di dati per almeno 35 anni o per almeno i due anni seguenti la data di morte dell'equide comunicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).
3. Immediatamente dopo la registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a f) e n) di quello stesso paragrafo alla base di dati centrale dello Stato membro in cui l'equide è nato, se tale base di dati centrale è stata resa disponibile in conformità dell'articolo 23.
Art. 22. Comunicazione del codice delle basi di dati degli organismi emittenti
Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico, per mezzo di un sito Internet, i nomi e gli indirizzi degli organismi emittenti, con le coordinate di contatto, e il codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, delle basi di dati degli organismi emittenti.
Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.
Art. 23. Basi di dati centrali, loro cooperazione e punti di contatto
1. Uno Stato membro può decidere che l'organismo emittente debba incorporare le informazioni di cui all'articolo 21 relative agli equidi nati o identificati sul suo territorio in una base di dati centrale o che la base di dati dell'organismo emittente debba essere collegata in rete con la base di dati centrale ("la base di dati centrale").
2. Gli Stati membri cooperano al funzionamento delle loro basi di dati centrali, in conformità della
3. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico, per mezzo di un sito Internet, il nome, l'indirizzo e il codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, delle loro basi di dati centrali.
Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.
4. Gli Stati membri indicano un punto di contatto a cui va recapitato l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), che successivamente essi trasmettono agli organismi emittenti autorizzati sul loro territorio.
Tale punto di contatto può essere un organismo di collegamento di cui all'articolo 35 del
Le coordinate del punto di contatto, che possono essere inserite nella base di dati centrale, sono comunicate agli altri Stati membri e al pubblico per mezzo di un sito Internet.
Per permettere agli Stati membri di rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che funge tra tramite con il sito Internet nazionale di ciascuno Stato membro.
Art. 24. Sanzioni
Articolo Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro applicazione. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le relative disposizioni entro il 30 giugno 2009. Eventuali successive modifiche di tali disposizioni sono notificate senza indugio alla Commissione.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25. Abrogazione
Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE sono abrogate con effetto dal 1 luglio 2009.
I riferimenti alle decisioni abrogate s’intendono come riferimenti al presente regolamento.
Art. 26. Disposizioni transitorie
1. Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE sono considerati identificati in conformità del presente regolamento.
I documenti di identificazione per questi equidi sono registrati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.
2. Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.
Art. 27. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 224 del 18.8.1990, p. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla
[2] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.
[3] GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.
[4] GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla
[5] GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.
[6] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dal
[7] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dal
[8] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[9] GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).
[10] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[11] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla
[12] GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39.
[13] GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63.
[14] GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53. Decisione modificata dalla
[15] GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
[16] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal
[17] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[18] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal
[19] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[20] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal
[21] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[22] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Drettiva modificata da ultimo dalla
[23] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
[24] GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33.
[25] GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.
[26] http://www.ueln.net
[27] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica, GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[28] GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.
ALLEGATO I
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI
(Omissis)
ALLEGATO II
Informazioni memorizzate nella "carta intelligente"
La "carta intelligente" contiene almeno le seguenti informazioni:
1. Informazioni visibili:
- organismo emittente
- numero di identificazione unico a vita
- nome
- sesso
- mantello
- le ultime 15 cifre del codice trasmesso dal transponder (se del caso)
- fotografia dell'equide
2. Informazioni elettroniche accessibili mediante software standard:
- almeno tutte le informazioni obbligatorie della parte A della sezione I del documento di identificazione.