Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/08/2009 |
Numero: | 624 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della decisione n. 2004/211/CE è modificato come segue |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.t12 - Decisione 28 agosto 2009, n. 624.
Decisione n. 2009/624/CE della Commissione, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile e a Maurizio figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
(G.U.U.E. 29 agosto 2009, n. L 227)
[notificata con il numero C(2009) 6385]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della
(3) Il 5 settembre 2008 il Brasile ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di un caso di morva presso un cavallo nella periferia di São Paulo nello Stato di São Paulo. Onde consentire la continuazione delle importazioni di equidi, sperma, ovuli ed embrioni dalle parti del territorio del Brasile indenni dalla malattia, la Commissione ha adottato la
(4) Alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dal Brasile e tenendo conto che almeno sei mesi sono trascorsi da quando è stato rilevato il caso di morva ed è stato eliminato l'animale infetto, è opportuno che lo Stato di São Paulo sia reinserito nell'elenco dei territori del Brasile di cui all'allegato I della
(5) Da un'ispezione veterinaria eseguita a Maurizio sono state riscontrate lacune che richiedono di limitare l'introduzione nella Comunità di equidi provenienti da tale paese a cavalli registrati che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parte E della
(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato I della
1) la voce riguardante il Brasile è sostituita dal testo seguente:
"BR | Brasile | BR-0 | L'intero paese | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BR-1 | Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X"; | |
2) la voce riguardante Maurizio è sostituita dal testo seguente:
"MU | Maurizio | MU-0 | L'intero paese | E | — | — | X | — | — | — | — | — | —" | |
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
[2] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
[3] GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.
[4] GU L 277 dell 18.10.2008, pag. 36.
[5] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.