§ 1.5.r25 - Decisione 17 ottobre 2008, n. 804.
Decisione n. 2008/804/CE della Commissione, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/10/2008
Numero:804


Sommario
Art. 1. L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.r25 - Decisione 17 ottobre 2008, n. 804.

Decisione n. 2008/804/CE della Commissione, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

(G.U.U.E. 18 ottobre 2008, n. L 277)

 

[notificata con il numero C(2008) 6024]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

 

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 90/426/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nella Comunità. Essa prevede che le importazioni di equidi nella Comunità siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi risultati indenni da morva per un periodo di almeno sei mesi.

 

(2) La decisione n. 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [3] stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione in parola.

 

(3) L'encelofalomielite equina venezuelana e la morva sono presenti in talune parti del territorio brasiliano; per tale motivo le importazioni di equidi e, di conseguenza, di sperma, ovuli ed embrioni sono autorizzate soltanto in provenienza dalle parti del territorio di tale paese indenni da tali malattie e figuranti come "BR-1" nella colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. L'elenco comprende lo Stato di São Paulo.

 

(4) Nel settembre 2008 il Brasile ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di un caso di morva presso un cavallo nella periferia dello Stato di São Paulo. Non essendo più indenne da morva, è opportuno eliminare tale Stato dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

 

(5) Peraltro, tenuto conto delle informazioni e delle garanzie fornite dal Brasile, è possibile autorizzare per un periodo limitato, in provenienza da una parte del territorio dello Stato di São Paulo, la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea conformemente alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [4].

 

(6) Inoltre, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE occorre tener conto della separazione dei territori doganali del Montenegro e della Serbia e del fatto che tali paesi terzi vanno indicati separatamente; di conseguenza, le importazioni di equidi vivi, di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina vanno autorizzate, sia in provenienza dal Montenegro che dalla Serbia, alle stesse condizioni supplementari di quelle attualmente specificate per "Serbia e Montenegro" nell'allegato in questione.

 

(7) L'allegato I della decisione 2004/211/CE va pertanto modificato di conseguenza.

 

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

 

(1) la voce riguardante il Brasile è sostituita dal testo seguente:

 

"BR

Brasile

BR-0

Tutto il paese

 

— |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Gli stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR-2

Sociedade Hipica Paulista, l'aeroporto Viracopos e l'autostrada tra tali località nello Stato di São Paulo

D

X

Valido fino al 15.11.2008" |

 

(2) la voce seguente riguardante il Montenegro è inserita tra la voce relativa al Marocco e quella relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

 

"ME

Montenegro

ME-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X"

|

 

(3) la voce seguente riguardante la Serbia è inserita tra la voce relativa al Qatar e quella relativa alla Russia:

 

"RS

Serbia

RS-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X"

|

 

(4) la voce relativa alla Serbia e al Montenegro è soppressa.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

 

[2] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

 

[3] GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

 

[4] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.