§ 1.5.r55 - Decisione 14 novembre 2006, n. 778.
Decisione n. 2006/778/CE della Commissione, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/11/2006
Numero:778


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione
Art. 4.  Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/629/CEE
Art. 5.  Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/630/CEE
Art. 6.  Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 98/58/CE
Art. 7.  Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione per le ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 1999/74/CE
Art. 8.  Relazioni
Art. 9.  Abrogazione
Art. 10.  Applicabilità
Art. 11.  Destinatari


§ 1.5.r55 - Decisione 14 novembre 2006, n. 778.

Decisione n. 2006/778/CE della Commissione, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali

(G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 314)

 

[notificata con il numero C(2006) 5384]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

 

vista la direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini [2], in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

 

vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti [3], in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

 

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole [4], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 91/629/CEE definisce le norme minime per la protezione dei vitelli confinati per l’allevamento e l’ingrasso. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano la realizzazione di ispezioni, sotto la responsabilità dell’autorità competente, per verificare la conformità alla suddetta direttiva.

 

(2) La direttiva 91/630/CEE definisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l’allevamento e l’ingrasso. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano la realizzazione di ispezioni, sotto la responsabilità dell’autorità competente, per verificare la conformità alla suddetta direttiva.

 

(3) La direttiva 98/58/CE definisce le norme minime per la protezione degli animali tenuti a scopo di allevamento. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano la realizzazione, da parte dell’autorità competente, di ispezioni destinate a verificare la conformità con la suddetta direttiva e che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni sulle ispezioni in questione.

 

(4) La decisione 2000/50/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili all’ispezione degli allevamenti [5] dispone che le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione conformemente alla direttiva 98/58/CE devono riguardare i vitelli, i suini e le galline ovaiole. Essa specifica inoltre quali sono le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire per ciascuna specie e categoria di animali.

 

(5) Le ispezioni degli animali di allevamento effettuate negli Stati membri devono riguardare non solo i requisiti indicati in atti specifici quali quelli relativi ai vitelli, ai suini o alle galline ovaiole, ma anche i requisiti sul benessere generale degli animali conformemente a quanto disposto nella direttiva 98/58/CE. Gli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di presentazione di relazioni alla Commissione devono quindi comprendere sia i requisiti specifici che quelli generali della legislazione comunitaria.

 

(6) Le ispezioni degli animali d’allevamento effettuate negli Stati membri devono riguardare anche tutte le altre specie di animali di allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE. Occorre pertanto adeguare opportunamente gli obblighi in materia di presentazione di relazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.

 

(7) La direttiva 1999/74/CE stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Essa dispone che gli Stati membri garantiscano che le autorità competenti effettuano ispezioni per verificare la conformità alle disposizioni della direttiva.

 

(8) L’esperienza ricavata dall’attuazione delle direttive 91/629/CEE, 91/630/CEE, 98/58/CE e 1999/74/CE mette in evidenza divergenze fra gli Stati membri a livello di pianificazione, realizzazione, registrazione e comunicazione delle informazioni relative alle ispezioni effettuate dall'autorità competente conformemente alle suddette direttive.

 

(9) La raccolta di dati sulle ispezioni relative al benessere degli animali è essenziale affinché la Comunità possa valutare l’impatto della sua strategia in questo settore. È inoltre importante che le norme in materia di benessere degli animali vengano applicate in maniera uniforme, soprattutto dal momento che queste possono incidere sulla competitività di alcune attività di allevamento. Occorre pertanto aggiornare i requisiti minimi applicabili all’ispezione degli allevamenti.

 

(10) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [6] dispone al Titolo V la pianificazione dei controlli, ivi comprese le relazioni annuali. Gli obblighi attuali in materia di presentazione di relazioni da parte degli Stati membri, conformemente alla decisione 2000/50/CE devono essere adattati al citato regolamento, in particolare per quanto riguarda la frequenza e la scadenza della presentazione delle relazioni alla Commissione.

 

(11) Il benessere degli animali è condizionato dai metodi di allevamento, pertanto questo dato rappresenta una base utile per la raccolta di informazioni. Per quanto riguarda le galline ovaiole, occorre riferirsi in maniera particolare al regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova [7], poiché definisce requisiti supplementari per sistemi alternativi.

 

(12) L’attuale sistema per la raccolta e l’analisi delle informazioni provenienti dagli Stati membri comporta un onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri. Esso presenta inoltre rischi di alterazione dei dati. Pertanto è opportuno realizzare uno studio di fattibilità per un sistema d’informazione aggiornato a livello comunitario in modo da migliorare e facilitare la raccolta e l’analisi dei dati richiesti in questo caso.

 

(13) Occorre pertanto abrogare la decisione 2000/50/CE e sostituirla con la presente decisione.

 

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Oggetto

La presente decisione definisce regole per l’armonizzazione:

 

a) della raccolta di informazioni nel corso delle ispezioni effettuate dall’autorità competente conformemente alle disposizioni delle direttive 91/629/CEE, 91/630/CEE, 98/58/CE e 1999/74/CE; nonché

 

b) delle modalità di comunicazione delle informazioni alla Commissione.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nelle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo a).

 

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

 

a) per "ispezione" s’intende un controllo effettuato dall’autorità competente, conformemente a una delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo a), presso il luogo di produzione in cui gli animali sono allevati nel momento in cui viene effettuato il controllo;

 

b) per "non conformità" s’intende la mancata osservanza delle disposizioni di una delle direttive di cui all’articolo 1, paragrafo a), che è stata:

 

i) constatata dall’autorità competente nel corso di un’ispezione;

 

ii) notificata dall’autorità in questione al proprietario o custode degli animali presenti nel luogo di produzione oggetto del controllo, mediante un documento ufficiale.

 

     Art. 3. Informazioni da raccogliere e registrare nel corso di ciascuna ispezione

Durante l’ispezione l’autorità competente raccoglie e registra per iscritto o su formato elettronico, le seguenti informazioni:

 

a) data e identificazione del luogo di produzione;

 

b) tipo di allevamento e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato I;

 

c) categorie della non conformità e disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria, conformemente all’allegato II;

 

d) categorie amministrative della non conformità e azioni intraprese dall’autorità competente di cui all’allegato III.

 

     Art. 4. Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/629/CEE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 91/629/CEE, l’autorità competente controlla almeno cinque delle categorie di cui al capitolo I dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

 

     Art. 5. Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 91/630/CEE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 91/630/CEE, l’autorità competente controlla almeno quattro delle categorie di cui al capitolo II dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/630/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

 

     Art. 6. Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione delle ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 98/58/CE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 98/58/CEE, l’autorità competente controlla almeno cinque delle categorie di cui al capitolo III dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 98/58/CEE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

 

     Art. 7. Requisiti minimi in materia di verifica e registrazione per le ispezioni effettuate in applicazione della direttiva 1999/74/CE

Durante ogni ispezione effettuata conformemente alla direttiva 1999/74/CE, l’autorità competente controlla almeno tre delle categorie di cui al capitolo IV dell’allegato II alla presente decisione e le disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE, indicate nel capitolo in questione. L’autorità competente registra tutti i casi di non conformità rilevati.

 

     Art. 8. Relazioni

1. Entro e non oltre il 30 giugno 2009 e successivamente con scadenza annuale, non oltre il 30 giugno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla presente decisione, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno civile.

 

2. La relazione di cui al paragrafo 1 deve:

 

a) contenere le informazioni di cui all’allegato IV;

 

b) essere corredata da un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché da un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.

 

     Art. 9. Abrogazione

La decisione n. 2000/50/CE è abrogata.

 

     Art. 10. Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008.

 

     Art. 11. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Membro della Commissione

 

[1] GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

 

[2] GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

 

[3] GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

 

[4] GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

 

[5] GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione 2003.

 

[6] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettificata (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1). Il regolamento è modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

 

[7] GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/2006 (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 30).

 

 

ALLEGATO I

 

[di cui all’articolo 3, punto b)]

 

CATEGORIE DEI METODI DI ALLEVAMENTO

 

Categorie dei metodi di allevamento per le galline ovaiole e disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE e del regolamento (CE) n. 2295/2003

 

Metodi di allevamento | Legislazione comunitaria corrispondente |

 

Allevamento all’aperto | Allegato III del regolamento (CE) n. 2295/2003 |

 

Allevamento in voliera | Allegato III del regolamento (CE) n. 2295/2003 |

 

Gabbia di batteria modificata |      Art. 6 della direttiva 1999/74/CE |

 

Gabbia di batteria non modificata |      Art. 5 della direttiva 1999/74/CE |

 

 

ALLEGATO II

 

[di cui all’articolo 3, punto c) e agli articoli 4, 5 e 6]

 

CAPITOLO I

 

Categorie di non conformità relative ai vitelli e disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE

 

Categoria di non conformità | Disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE |

 

Ispezione | Allegato, punto (6) |

 

Libertà di movimento | Allegato, punti (7) e (8) |

 

Spazio disponibile |      Art. 3 |

 

Edifici e locali di stabulazione | Allegato, punti (1), (2), (3), (9), (14) e (10) |

 

Illuminazione minima | Allegato, punto (5) |

 

Attrezzature automatiche e meccaniche | Allegato, punto (4) |

 

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze | Allegato, punti (12), (13) e (15) |

 

Tasso di emoglobina | Allegato, punto (11) |

 

Alimenti contenenti fibre | Allegato, punto (11) |

 

CAPITOLO II

 

Categorie di non conformità relative ai suini e disposizioni corrispondenti della direttiva 91/630/CEE

 

Categoria di non conformità | Disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE |

 

Personale |      Art. 5a |

 

Ispezione |      Art. 3, paragrafo (8) Allegato, capitolo II: sezione B, punto 2 Allegato, capitolo II, sezione C, punto 3 Allegato, capitolo II, sezione D |

 

Libertà di movimento |      Art. 3, paragrafo 3 Allegato, capitolo II, sezione B, punti 1, 4 e 5 Allegato, capitolo II, sezione C, punti 1 e 2 |

 

Spazio disponibile |      Art. 3, paragrafo 1, articolo 3, par. 4 |

 

Edifici e locali di stabulazione | Allegato, capitolo I, punti 1, 2 e 3 |

 

Illuminazione minima | Allegato, capitolo I, punto 2 |

 

Pavimentazioni |      Art. 3, paragrafo 2 Allegato, capitolo I, punto 5 Allegato, capitolo II, sezione A |

 

Materiale manipolabile |      Art. 3, paragrafo 5 Allegato, capitolo I, punto 4 Allegato, capitolo II, sezione B, punto 3 |

 

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze |      Art. 3, paragrafo 6 Allegato, capitolo I, punti 6 e 7 |

 

Mangimi contenenti fibre |      Art. 3, paragrafo 7 |

 

Mutilazioni | Allegato, capitolo I, punto 8 |

 

Procedure d’allevamento | Allegato, capitolo II, sezione C, punto 3 |

 

CAPITOLO III

 

Categorie di non conformità per tutti i luoghi di allevamento e disposizioni corrispondenti dell’allegato alla direttiva 98/58/CE

 

Categoria di non conformità | Disposizioni corrispondenti nell’allegato alla direttiva 98/58/CE |

 

Personale | Punto 1 |

 

Ispezione | Punti 2, 3 e 4 |

 

Tenuta di registri | Punti 5 e 6 |

 

Libertà di movimento | Punto 7 |

 

Edifici e locali di stabulazione | Punti da 8 a 12 |

 

Attrezzature automatiche o meccaniche | Punto 13 |

 

Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze | Punti da 14 a 18 |

 

Mutilazioni | Punto 19 |

 

Procedure d’allevamento | Punti 20 e 21 |

 

CAPITOLO IV

 

Categorie di non conformità relative alle galline ovaiole e disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE

 

Categoria di non conformità | Disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE |

 

Ispezione | Allegato, punti 1 e 6 |

 

Spazio disponibile |      Art. 4, paragrafo 1, punto (4)      Art. 5, paragrafo 1, punto (1)      Art. 6, punto 1 (a) |

 

Edifici e locali di stabulazione |      Art. 4, ad esclusione del par. 1, punto (4)      Art. 5, ad esclusione del par. 1, punto (1)      Art. 6, ad esclusione del punto 1(a) Allegato, punti 4, 5 e 7 |

 

Illuminazione minima | Allegato, punto 3 |

 

Attrezzatura automatica e meccanica | Allegato, punto 2 |

 

Mutilazione | Allegato, punto 8 |

 

 

ALLEGATO III

 

[di cui all’articolo 3, punto d)]

 

Categorie amministrative delle non conformità

 

Categoria amministrativa della non conformità | Azioni intraprese dall’autorità competente |

 

A | Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine non inferiore ai tre mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata |

 

B | Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine superiore ai tre mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata |

 

C | Sanzione amministrativa o penale immediata |

 

 

ALLEGATO IV

 

Informazioni da presentare alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 8

 

Le informazioni da comunicare alla Commissione in applicazione dell’articolo 8 sono presentate conformemente alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

 

Nelle informazioni saranno indicati:

 

- i luoghi di produzione soggetti a ispezioni, nelle righe 1 delle tabelle 1 e 2;

 

- i luoghi di produzione oggetto di ispezioni nelle righe 2 delle tabelle 1 e 2, corrispondenti al numero di ispezioni conformi alle prescrizioni degli articoli da 4 a 7;

 

- i luoghi di produzione per i quali non sono stati rilevati casi di non conformità, nelle righe 3 delle tabelle 1 e 2, sulla base dei risultati delle ispezioni riportati nelle righe 2 delle tabelle 1 e 2;

 

- i casi di non conformità corrispondenti alle categorie di cui all’allegato II, nelle righe da 4 a 18 della tabella 1 e nelle righe da 4 a 12 della tabella 2 del presente allegato;

 

- i casi di non conformità corrispondenti alle categorie di cui all’allegato III, nelle righe da 19 a 21 della tabella 1 e nelle righe da 13 a 15 della tabella 2 del presente allegato.

 

Tabella 1

 

Specie animale | Galline ovaiole | Vitelli | Suini |

 

Metodo di allevamentoNumero di | Allev. all’aperto | Allev. in voliera | Gabbia modificata | Gabbia non modificata |

 

1 | Luoghi di produzione soggetti a ispezione | | | | | | |

 

2 | Luoghi di produzione oggetto d’ispezione | | | | | | |

 

3 | Luoghi di prod. per i quali non è stata rilevata una non conformità | | | | | | |

 

Numero di non conformità relative a:

 

4 | Personale | | | | | | |

 

5 | Ispezione | | | | | | |

 

6 | Registri | | | | | | |

 

7 | Libertà di movimento | | | | | | |

 

8 | Spazio disponibile | | | | | | |

 

9 | Edifici e locali di stabulazione | | | | | | |

 

10 | Illuminazione minima | | | | | | |

 

11 | Pavimentazione (per i suini) | | | | | | |

 

12 | Materiali manipolabili | | | | | | |

 

13 | Attrezzature automatiche e meccaniche | | | | | | |

 

14 | Alimentazione, abbeveramento e altre sostanze | | | | | | |

 

15 | Emoglobina (vitelli) | | | | | | |

 

16 | Manginmi cont. fibre (vitelli e scrofe) | | | | | | |

 

17 | Mutilazioni | | | | | | |

 

18 | Metodi di allevamento | | | | | | |

 

19 | Non conformità, categoria A | | | | | | |

 

20 | Non conformità, categoria B | | | | | | |

 

21 | Non conformità, categoria C | | | | | | |

 

Tabella 2

 

Specie animaleNumero di | Bovini (esclusi i vitelli) | Ovini | Caprini | Pollame domestico [1] | Ratiti | Anatre | Oche | Animali da pelliccia | Tacchini |

 

1 | Luoghi di produzione sogg. a ispezione | | | | | | | | | |

 

2 | Luoghi di produzione oggetto di ispezione | | | | | | | | | |

 

3 | Luoghi di prod. per i quali non è stata rilevata una non conformità | | | | | | | | | |

 

Numero di non conformità rilevate relative a:

 

4 | Personale | | | | | | | | | |

 

5 | Ispezione | | | | | | | | | |

 

6 | Registri | | | | | | | | | |

 

7 | Libertà di movimento | | | | | | | | | |

 

8 | Edifici e locali di stabulazione | | | | | | | | | |

 

9 | Attrezzature automatiche e meccaniche | | | | | | | | | |

 

10 | Alimentazione, abbeveramento e altre sostanze | | | | | | | | | |

 

11 | Mutilazioni | | | | | | | | | |

 

12 | Metodi di allevamento | | | | | | | | | |

 

13 | Non conformità, categoria A | | | | | | | | | |

 

14 | Non conformità, categoria B | | | | | | | | | |

 

15 | Non conformità, categoria C | | | | | | | | | |

 

[1] Pollame della specie Gallus gallus, escluse le galline ovaiole.