Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/01/2006 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1308 - Regolamento 19 gennaio 2006, n. 89.
Regolamento (CE) n. 89/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 per quanto riguarda le denominazioni che possono essere utilizzate per la commercializzazione delle uova in caso di restrizioni all’accesso delle galline all’aperto
(G.U.U.E. 20 gennaio 2006, n. L 15).
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La
(3) Al fine di tutelare il consumatore da eventuali affermazioni formulate nell’intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli praticati per le uova di galline allevate in batteria o per le uova «standard», il
(4) Tra i criteri tassativi che definiscono le condizioni per la commercializzazione delle uova con la denominazione «uova da allevamento all’aperto», un fattore essenziale è costituito dalla possibilità per le ovaiole di accedere a spazi all’aperto.
(5) L’accesso delle galline all’aperto può essere limitato da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali.
(6) Qualora il produttore non sia in grado di rispettare tutte le condizioni di allevamento prescritte nell’allegato III del
(7) Per tenere conto degli effetti economici di eventuali restrizioni e della necessità di un congruo periodo di adattamento per l’insieme del comparto avicolo, segnatamente in materia di etichettatura, è opportuno prevedere una fase transitoria durante la quale i produttori possano continuare ad utilizzare le indicazioni relative al tipo di allevamento (segnatamente «allevamento all’aperto»), sempreché non ne risulti compromessa la qualità dei prodotti.
(8) Una deroga all’accesso delle galline all’aperto è espressamente prevista dall’allegato III, punto 1, lettera a), primo trattino, del
(9) Non essendo precisata la durata della restrizione temporanea durante la quale i produttori possono continuare ad utilizzare la dicitura «allevamento all’aperto» anche se le ovaiole non possono più accedere all’aperto, occorre limitarla nel tempo a tutela degli interessi del consumatore.
(10) Occorre quindi modificare il
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato III, punto 1, lettera a), del
«— Le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno; una deroga a questo requisito, motivata da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario, non può essere applicata per più di dodici settimane.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo lla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.