Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 07/07/2006 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato alla presente direttiva. |
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano [...] |
Art. 3. 1. In applicazione della direttiva n. 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1° |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.5.P68 - Direttiva 7 luglio 2006, n. 41.
Direttiva n. 2006/41/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 8 luglio 2006, n. L 187).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il 26 settembre 2001 il Belgio ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Il 16 ottobre 2000 la Germania ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della
(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della
(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame si è concluso il 27 gennaio 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione concernenti il clothianidin e il petoxamide.
(5) L’esame delle sostanze clothianidin e petoxamide non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.
(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3, della
(7) Fermi restando gli obblighi definiti dalla
(8) La
(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
1. In applicazione della
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clothianidin e petoxamide come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della
In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) nel caso di un prodotto contenente clothianidin o petoxamide come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2008; oppure
b) nel caso di prodotti contenenti clothianidin o petoxamide come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Nell’allegato I alla
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizione specifiche |
«123 |
Clothianidin CAS n. 210880-92-5 CIPAC n. 738 |
(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)- 3-metile-2-nitroguanidina |
≥ 960 g/kg |
1° agosto 2006 |
31 luglio 2016 |
PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del clothianidin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione globale gli Stati membri — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, — devono rivolgere particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi se la sostanza è utilizzata come disinfettante delle sementi. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
124 |
Petoxamide CAS n. 106700-29-2 CIPAC n. 655 |
2-Cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile- 1-fenilprop-1-enil)acetamide |
≥ 940 g/kg |
1° agosto 2006 |
31 luglio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del petoxamide, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione globale gli Stati membri — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione dell’ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, delle caratteristiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle caratteristiche delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.»