§ 1.5.C38 - Decisione 30 luglio 2001, n. 626.
Decisione n. 2001/626/CE della Commissione che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/07/2001
Numero:626


Sommario
Art. 1.      Il fascicolo presentato dalle ditte Stahler Agrochemie GmbH & Co., KG, Tokuyama Europe GmbH e Tomen France SA alla Commissione e agli Stati membri in vista dell'iscrizione del petoxamide [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.C38 - Decisione 30 luglio 2001, n. 626.

Decisione n. 2001/626/CE della Commissione che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del petoxamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2001) 2386].

(G.U.C.E. 11 agosto 2001, n. L 217).

 

 

Art. 1.

     Il fascicolo presentato dalle ditte Stahler Agrochemie GmbH & Co., KG, Tokuyama Europe GmbH e Tomen France SA alla Commissione e agli Stati membri in vista dell'iscrizione del petoxamide quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e trasmesso al comitato fitosanitario permanente il 5 giugno 2001, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Esso soddisfa inoltre i requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente il petoxamide, tenuto conto degli usi proposti.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.