Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 19/04/2002 |
Numero: | 305 |
Sommario |
Art. 1. I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l’iscrizione nell’allegato I della [...] |
Art. 2. Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.983 - Decisione 19 aprile 2002, n. 305.
Decisione n. 2002/305/CE della Commissione che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del clothianidin e della Pseudozyma flocculosa nell’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
(G.U.C.E. 20 aprile 2002, n. L 104).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La società Takeda Chemical Industries Ltd, Regno Unito, ha presentato alle autorità del Belgio il 26 settembre 2001 un fascicolo relativo alla sostanza attiva clothianidin con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell’allegato I della
(3) Le autorità del Belgio e dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della
(4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della
(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali,
ha adottato la presente decisione:
I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l’iscrizione nell’allegato I della
I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi a dati e informazioni di cui all’allegato III della
Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell’allegato I della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Sostanze attive oggetto della presente decisione
N. |
Nome comune |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
Numero d’identificazione CIPAC |
1 |
Clothianidin |
Takeda Chemical Industries Ltd |
26 settembre 2001 |
BE Regno Unito |
CIPAC n. 738 |
2 |
Pseudozyma flocculosa |
Maasmond-Westland |
6 marzo 2001 |
NL Paesi Bassi |
CIPAC n. 669 |