Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 14/10/2004 |
Numero: | 1774 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.T50 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1774.
Regolamento (CE) n. 1774/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
(G.U.U.E. 15 ottobre 2004, n. L 316).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nell’ambito del regime di aiuto al magazzinaggio privato dei vini e dei mosti previsto dal
(2) L’articolo 42 del
(3) Per quanto concerne il regime della distillazione o del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, è opportuno chiarire le norme applicabili al metodo di produzione biologico delle uve e stabilire le modalità di notifica alla Commissione di talune deroghe accordate dagli Stati membri.
(4) L’articolo 63 bis del
(5) Per garantire la corretta attuazione delle misure d'intervento nel caso in cui più Stati membri siano interessati, è opportuno stabilire che le autorità competenti designate dagli Stati membri siano conosciute.
(6) Occorre pertanto modificare il
(7) Per consentire l’applicazione delle modifiche apportate al
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 34, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatti salvi l'articolo 33 e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore non può commercializzare il prodotto che forma oggetto del contratto, né consegnarlo a terzi.
In deroga al primo comma, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore può concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con conseguente interruzione del contratto di magazzinaggio. Una volta scaduto il contratto di magazzinaggio, il produttore può impegnarsi inoltre a conferire il vino da tavola in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III.».
2) Il testo dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42. Riconoscimento dei distillatori.
1. Gli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori stabiliti sul loro territorio che presentino domanda in tal senso.
2. Gli Stati membri possono revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di un distillatore se quest'ultimo non adempie gli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.
3. Gli Stati membri compilano un elenco dei distillatori riconosciuti e lo trasmettono per via elettronica alla Commissione. Trasmettono inoltre sollecitamente qualsiasi modifica ulteriore di tale elenco.
La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito web.».
3) All'articolo 49, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 8, del
a) i produttori che non superano un livello di produzione di 80 ettolitri, ottenuto da loro stessi nei propri impianti individuali;
b) i produttori che praticano il metodo di produzione biologico delle uve.».
4) All'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di applicazione e le comunicano alla Commissione.».
5) L'articolo 63 bis è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 la frase «dal 1° ottobre al 31 dicembre» è sostituita dalla frase «dal 1° ottobre al 23 dicembre»;
b) al paragrafo 2, primo comma, la frase «Per la campagna 2003/2004» è sostituita dalla frase «Per la campagna 2004/2005»;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 15 gennaio della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo delle dichiarazioni o dei contratti presentati a titolo dell'articolo 65, paragrafo 1, per la distillazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel periodo di cui allo stesso paragrafo.».
d) Al paragrafo 6, primo comma, la frase «tra il 25 gennaio e il 15 febbraio» è sostituita dalla frase «tra il 30 gennaio e il 20 febbraio».
e) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni anteriormente al 30 gennaio, limitatamente ad un quantitativo non superiore al 40 % di quello indicato in tali contratti o dichiarazioni.».
6) All'articolo 64, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Dopo la presentazione della domanda di magazzinaggio, e fino alla fine del periodo di magazzinaggio, ogni cambiamento di recipiente o di luogo di magazzinaggio può avvenire solo previa autorizzazione dell’autorità competente.».
7) L'articolo 65 è modificato come segue:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del paragrafo 3, il contratto è sostituito:
a) nel caso considerato al paragrafo 3, primo comma, dalla dichiarazione;
b) nel caso considerato al paragrafo 3, secondo comma, dalla dichiarazione corredata di un contratto di consegna alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore.»;
b) al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:
«Qualora sussistano dubbi fondati quanto all’ammissibilità del vino per la distillazione di cui trattasi, l’autorità competente dello Stato membro può prorogare il termine di pagamento di cui al primo comma per un massimo di tre mesi.».
8) All'articolo 66, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La cauzione è svincolata dall'organismo d'intervento dopo la presentazione, entro i termini stabiliti, delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 8.».
9) All’articolo 74, paragrafo 5, la frase «entro il termine previsto all'articolo 65, paragrafo 7» è sostituita dalla frase «entro il termine previsto all'articolo 65, paragrafo 7, maggiorato di un mese.».
10) È inserito il seguente articolo 102 ter:
«Articolo 102 ter. Informazioni sulle autorità competenti.
Gli Stati membri compilano un elenco delle autorità o istanze competenti designate ai fini dell’applicazione del presente regolamento e lo trasmettono per via elettronica alla Commissione. Trasmettono inoltre sollecitamente qualsiasi modifica ulteriore di tale elenco.
La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito web.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.